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Violenza domestica: come difendersi

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(@mariano-acquaviva)
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La tutela della persona vittima di maltrattamenti: guida completa a tutti i rimedi. Denuncia, allontanamento dalla casa familiare, ammonimento del questore.

Purtroppo sono sempre più numerosi i casi di violenza perpetrata tra le mura di casa: secondo le statistiche, è molto più probabile che ci faccia del male qualcuno che conosciamo e che vive con noi, piuttosto che uno sconosciuto. A farne le spese sono soprattutto i più deboli: anziani, malati, bambini e donne. Per fortuna la legge mette a disposizione di chi è vittima di abusi diversi strumenti per potersi tutelare. Con questo articolo vorrei offrirti una panoramica dei mezzi utili a difendersi dalla violenza domestica.

Se ritieni che l’argomento possa interessarti, prenditi cinque minuti di tempo e prosegui nella lettura: scopriremo insieme come proteggersi dai maltrattamenti in famiglia.

Violenza domestica: è reato?

La violenza domestica è reato? In genere sì, ma bisogna intendersi su cosa significhi violenza domestica.

Chi vive una situazione di questo tipo patisce il reato di maltrattamenti in famiglia [1]: secondo la legge, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, oppure una persona sottoposta alla sua autorità (ad esempio, per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia), è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Per maltrattamenti bisogna intendersi non soltanto la condotta consistente in percosse o lesioni fisiche, ma anche l’abuso psicologico e le continue vessazioni morali nei confronti dell’altro familiare.

Secondo i giudici, nei maltrattamenti non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità, idonei a causare sofferenze morali [2].

Al contrario, un unico episodio di violenza fisica (ad esempio, uno schiaffo con conseguente perdita di sangue) può integrare il reato, per certi versi meno grave, di lesioni personali [3] o di percosse [4].

Anche le minacce potrebbero rientrare in un contesto del genere, se costanti e reiterate nel tempo.

La violenza domestica, nei casi più seri, può sfociare perfino nella violenza sessuale.

Vittima di violenza domestica: cosa fare?

Mettiamo il caso che una persona sia vittima di abusi – continui e sistematici – da parte di un proprio familiare, del coniuge o comunque di soggetto convivente. Come comportarsi?

Vediamo quali sono gli strumenti che la legge mette a disposizione delle vittime di violenza domestica.

La denuncia querela

La prima cosa da fare se si è vittime di violenza domestica è sicuramente quella di recarsi presso la stazione dei carabinieri o il comando di polizia più vicini e sporgere denuncia/querela.

Non occorre un avvocato: se sei sicuro di aver subìto un abuso, fisico o psichico che sia, non devi esitare a raccontare tutto alle forze dell’ordine: saranno poi queste ultime a mettere per iscritto le tue parole e a farti sottoscrivere l’atto di denuncia/querela così preparato.

La denuncia/querela sporta viene trasmessa direttamente alla Procura della Repubblica; qui, il pm che la prenderà in carico deciderà sulle indagini da svolgersi.

È evidente, però, che passerà del tempo prima che le investigazioni vengano completate e il giudice prenda dei provvedimenti concreti.

Cosa fare, dunque, dopo aver sporto la denuncia?

È chiaro che la vittima non vorrebbe fare ritorno a casa, visto che incorrerebbe nel rischio concreto di subire nuove violenze, soprattutto se l’autore degli abusi ha avuto conoscenza della denuncia sporta contro di lui.

Ma dove andare se non si ha altro posto in cui vivere? Ecco, dunque, che diventa fondamentale l’ordine di allontanamento dalla casa familiare.

Il codice rosso per le violenze domestiche

Una legge del 2019 [5] ha introdotto una corsia preferenziale per le vittime di reati riconducibili alla violenza domestica o, comunque, alla violenza di genere.

In pratica, ogni volta che viene denunciato un reato riconducibile ai maltrattamenti in famiglia, allo stalking, alla violenza sessuale e, per estensione, a qualsiasi delitto commesso in famiglia, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, deve immediatamente riferirne al pubblico ministero, anche in forma orale.

Il pm, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.

In generale, poi, tutti gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Allontanamento dalla casa familiare: cos’è?

L’allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare che il giudice, già durante le indagini preliminari, può disporre a carico della persona indagata per reati di violenza domestica.

La legge dice che, in tutte le ipotesi di violenza domestica, se il giudice ne ravvisa la necessità, è possibile emettere un’ordinanza con la quale si impone alla persona denunciata di allontanarsi dall’abitazione familiare e di non farvi rientro fino a nuovo ordine [6].

Con lo stesso provvedimento con cui si dispone l’allontanamento per violenza domestica, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

Sempre il giudice può obbligare la persona allontanata a versare un assegno di mantenimento a favore dei suoi familiari.

In pratica, la misura serve ad evitare che il membro della famiglia allontanato per il suo comportamento delittuoso possa liberarsi dell’obbligo di sostenere economicamente la sua famiglia.

Pertanto, sempre che ne ricorrano le condizioni, il giudice può vietargli di fare rientro a casa ma, allo stesso tempo, obbligarlo a continuare a mantenere la famiglia.

Il rispetto dell’obbligo di allontanarsi dalla casa familiare o di non avvicinarsi alla vittima può essere assicurato anche mediante strumenti elettronici, come l’imposizione del braccialetto alla persona indagata o imputata di reati inerenti alla violenza domestica.

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è sanzionata con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Se ne vuoi sapere di più su questo specifico tema ti rinvio alla lettura dell’articolo Violenza domestica: quando c’è allontanamento? 

Come chiedere l’allontanamento dalla casa familiare?

Avrai senz’altro compreso che la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare può essere uno strumento davvero decisivo per le sorti della vittima: continuare a vivere insieme al proprio aguzzino, soprattutto dopo averlo denunciato, potrebbe non solo peggiorare la situazione, ma addirittura diventare una situazione letale per il querelante.

Come ottenere l’allontanamento dalla casa familiare? Purtroppo si tratta di un provvedimento che può disporre solamente il giudice e solo su richiesta del magistrato del pubblico ministero.

Ciò che può fare la vittima di violenza domestica, però, è chiedere l’emissione di questa misura già all’interno della denuncia/querela.

Ovviamente, si tratta solamente di una proposta, la quale dovrà essere presa in considerazione prima dal pm e, successivamente, dal giudice, che dovrà valutare se sussistono le condizioni.

L’arresto in flagranza differita dell’autore delle violenze

La legge [7] ha recentemente introdotto la possibilità di procedere all’arresto dell’autore di reati come lo stalking e i maltrattamenti in famiglia entro 48 ore dal fatto, quindi anche in assenza di una vera flagranza di reato, la quale presupporrebbe, invece, l’immediato intervento delle autorità.

Nello specifico, la legge dice che si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (smartphone, ecc.), dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore.

In soldoni, ciò significa che la vittima di violenze domestiche può denunciare i maltrattamenti subiti e allegare le foto che dimostrano le percosse, autorizzando così la polizia a procedere all’arresto anche nei due giorni successivi al reato già compiuto.

Il gratuito patrocinio per le vittime di violenza di genere

Tutte le vittime di violenza di genere hanno diritto al gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito posseduto.

Chi subisce maltrattamenti, quindi, non deve temere di rimanere senza avvocato perché non ha i soldi per poterselo permettere.

L’ammonimento del questore per violenza domestica

Infine, la vittima di violenze domestiche può fare ricorso a un ulteriore strumento, alternativo però alla denuncia/querela: la richiesta, avanzata al questore, di ammonire l’autore delle violenze. Di cosa si tratta?

La legge [8] dice che, nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di percosse o lesioni personali nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.

L’ammonimento del questore è inoltre giustificato nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati suddetti nell’ambito della violenza domestica.

In pratica, si tratta di una misura di prevenzione il cui scopo è quello di scoraggiare l’autore della violenza domestica dal reiterare la propria condotta. Il questore gli dà una specie di ultimatum: o la smetti, oppure al prossimo episodio di violenza si procederà penalmente contro di te.

L’ammonimento del questore nei casi di violenza domestica, però, presenta degli aspetti problematici:

  • prescinde dalla volontà della vittima. Come appena spiegato, il questore potrebbe attivarsi d’ufficio anche senza che la segnalazione provenga dalla persona che subisce le violenze;
  • c’è il concreto rischio che l’ammonimento esasperi ancor più la situazione familiare, con ripercussioni negative sulla persona che già sta subendo le condotte illecite e che potrebbe subire pesanti ritorsioni.

Il consiglio, dunque, se si è vittime di violenza domestica, è di sporgere subito denuncia alle autorità, aprendo così un procedimento penale vero e proprio all’interno del quale poter anche ottenere l’allontanamento dalla casa familiare.

 
Pubblicato : 24 Febbraio 2024 16:31