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Viene prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti

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(@redazione)
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Separazione e divorzio: anche se in crisi e col rischio pignoramenti, il genitore deve comunque versare il mantenimento all’ex coniuge e ai figli.

Il padre che non versa il mantenimento ai figli non può invocare, a propria discolpa, la crisi economica e i debiti incombenti col rischio di pignoramenti: hanno, infatti, la precedenza le obbligazioni familiari che quelle con gli altri privati. In atre parole: viene prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti. Lo ha detto la Cassazione con una ordinanza [1].

Le difficoltà economiche non possono giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento e, quindi, una sentenza civile di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Peraltro, la giurisprudenza concorda anche che il procedimento penale, per violazione degli obblighi di assistenza familiare a carico dell’ex che non versi l’assegno periodico, non può essere evitato scaricando la colpa dell’inadempimento sulla crisi o anche sull’intervenuta disoccupazione (anche chi non ha un lavoro ha l’obbligo di trovare un modo per collocarsi e mantenere la prole).

Al contrario è necessario dimostrare una causa oggettiva di impossibilità, contraria alla propria volontà (basterebbe, per esempio, la prova dei vari tentativi di ricerca di un posto, tutti naufragati; o ancora una grave malattia che ha reso invalidi al lavoro).

Chi viola l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento rischia, dal punto di vista civile:

  • il pignoramento dei beni: il provvedimento con il quale il giudice impone l’obbligo di pagare il contributo per la prole costituisce un titolo esecutivo mediante il quale è possibile avviare una procedura esecutiva;
  • la richiesta di versamento diretto: secondo la riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, il genitore/creditore, in caso di inadempienza del genitore/debitore per un periodo di almeno 30 giorni, dopo la costituzione in mora di questi, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versagli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente;
  • il sequestro dei beni: il genitore/creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo di mantenimento per i figli può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del genitore/debitore inadempiente;
  • la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori: il comportamento del genitore che non provvede al mantenimento dei figli è indicativo di un suo disinteresse affettivo e materiale nei loro confronti.

Dal punto di vista penale, invece, chi non versa il mantenimento rischia di dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La condotta è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio se riguarda soltanto i figli minori ed è punita con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 euro fino a 1.032 euro.

 
Pubblicato : 16 Maggio 2023 21:46