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Verbale assemblea condominio: gli astenuti vanno indicati?

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(@mariano-acquaviva)
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Il voto degli astenuti è equiparato a quello dei dissenzienti? Cosa succede se il verbale è redatto in maniera confusa e poco chiara?

I condòmini si ritrovano in assemblea per assumere le decisioni più importanti per la gestione dell’edificio. L’adunanza si svolge sotto la supervisione di un presidente il quale, verificata la regolare costituzione della riunione, mette ai voti gli argomenti che sono stati posti all’ordine del giorno. Tutto ciò che accade viene verbalizzato dal segretario. È proprio in questa cornice che si pone la seguente questione: gli astenuti vanno indicati nel verbale dell’assemblea di condominio?

La domanda non è di poco conto considerando che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, un verbale assembleare confuso e poco chiaro comporta l’invalidità della deliberazione, la quale può quindi essere impugnata entro il termine di trenta giorni. Approfondiamo l’argomento.

Che cos’è il verbale dell’assemblea condominiale?

Il verbale assembleare è il documento che sintetizza lo svolgimento della riunione condominiale.

È solitamente redatto da un segretario, il quale può essere scelto tra i presenti oppure anche tra soggetti estranei, magari su indicazione del presidente.

Condominio: come si redige un verbale assembleare?

La legge non fornisce indicazioni circa le tecniche di redazione del verbale dell’assemblea di condominio. Le regole che di seguito indicheremo sono pertanto il frutto della prassi e della consolidata giurisprudenza.

Innanzitutto, il verbale deve essere redatto in modo semplice e chiaro, in maniera tale da rendere comprensibile a chiunque:

  • i soggetti che hanno partecipato;
  • i soggetti che hanno votato;
  • la decisione

La prima indicazione (quella dei partecipanti, eventualmente anche per delega) è fondamentale per verificare il raggiungimento del quorum costitutivo, cioè della soglia minima di intervenuti che consente di poter ritenere validamente composta l’adunanza.

La seconda indicazione (votanti) serve a verificare il quorum deliberativo, cioè il numero minimo di soggetti che hanno espresso il loro parere affinché la deliberazione possa dirsi validamente adottata.

Infine, deve essere chiara quale sia stata la decisione assunta durante la riunione; è quindi fondamentale specificare su quale argomento all’ordine del giorno si è votato.

È inoltre essenziale che, oltre al nominativo dei presenti e dei votanti, sia indicato anche la rispettiva quota millesimale: com’è noto, infatti, le maggioranze previste dalla legge sono sia per teste che per quote.

Astenuti in assemblea: vanno indicati?

Secondo la giurisprudenza [1], l’astensione va messa a verbale solo se qualcuno dei partecipanti dichiara espressamente di non voler votare.

Ciò significa che se al momento del voto uno dei condòmini si limita solamente a non esprimere alcun parere, il presidente potrà evitare di far mettere a verbale che il soggetto ha deciso di astenersi.

Tale scelta non mette a rischio la validità del verbale in quanto, mettendo insieme i nominativi dei favorevoli e dei contrari, si evince per esclusione quali sono i condòmini che hanno preferito astenersi.

Secondo i giudici, ciò che conta è che dalla lettura del documento complessivamente considerato emergano chiaramente i soggetti che hanno espresso voto favorevole e quelli che, al contrario, sono stati contrari.

Ciò è possibile confrontando l’elenco dei presenti (che solitamente si redige proprio all’inizio del verbale) con quello dei votanti: il raffronto consente di evincere chi sono stati i soggetti che hanno espresso il proprio voto [2].

Il verbale è valido se afferma che la deliberazione è stata adottata con il voto favorevole di tutti i presenti, tranne Tizio che è stato contrario.

Insomma: non solo l’indicazione del nominativo degli astenuti, in assenza di un’espressa richiesta, non pare costituire un obbligo, ma è chiaro che nessuna censura può essere mossa al verbale assembleare ogni volta che le intenzioni di voto siano chiaramente desumibili dalla lettura integrale del documento.

Il voto degli astenuti è equiparato a quello dei dissenzienti?

Per giurisprudenza costante [3], ai fini del computo della maggioranza necessaria per l’approvazione di una deliberazione condominiale, i voti degli astenuti sono equiparati a quelli dei dissenzienti.

D’altra parte, la legge [4] dispone che sono valide le deliberazioni approvate con un certo numero di voti. Si intende, dunque, che devono essere considerati i soli voti favorevoli, con esclusione degli astenuti i quali, non partecipando alla votazione, non concorrono all’approvazione della deliberazione, al pari dei contrari.

I condòmini assenti, invece, pur non concorrendo all’approvazione della deliberazione, incidono sul computo della maggioranza degli intervenuti (quorum costitutivo), determinando una riduzione dei voti necessari per l’approvazione.

 
Pubblicato : 14 Ottobre 2023 17:00