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Vendita con trasporto: responsabilità mittente e vettore

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(@paolo-remer)
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Come si ripartisce la colpa per la perdita o il deterioramento della merce ordinata e spedita; a chi deve rivolgersi l’acquirente.

In caso di vendita con trasporto della merce al domicilio dell’acquirente, non sempre è chiaro come si ripartisce, o si cumula, la responsabilità del mittente e del vettore.

I rischi che possono verificarsi nel periodo più o meno lungo che intercorre tra la spedizione e l’arrivo della merce sono numerosi: perdita del carico, smarrimento del pacco, furto o sottrazione dei prodotti contenuti nelle confezioni, deterioramento per conservazione prolungata in luoghi inidonei (per esempio, ad alte temperature) cattivo imballaggio che provoca la rottura degli oggetti. L’acquirente non deve subire queste conseguenze dannose, ma se quanto ordinato non arriva, o perviene deteriorato, con chi deve prendersela? Con il venditore o con il trasportatore? Vediamo.

Contratto di trasporto di cose

Quando non c’è una consegna diretta dal venditore all’acquirente (come avviene, ad esempio, per i prodotti acquistati in un negozio), il venditore, in qualità di mittente, conclude un contratto di trasporto di cose con un soggetto, chiamato vettore, che si incarica di recapitarle a destinazione. È un contratto a titolo oneroso, perché il vettore percepisce un compenso per la sua attività. Tra parentesi, questo è il motivo per cui in alcuni casi all’acquirente vengono addebitate, in aggiunta al prezzo dei prodotti, le spese di spedizione (mentre in altri casi, specialmente quando il mittente è un soggetto commercialmente forte ed il recapito non avviene in luoghi distanti o difficili da raggiungere, il venditore non pone alcun sovrapprezzo per la consegna).

Il destinatario, quindi, non è parte del contratto di trasporto di cose, ma è soltanto il soggetto individuato per ricevere la prestazione pattuita, cioè la consegna finale della merce venduta (tecnicamente, questa è un’ipotesi di contratto stipulato fra due parti in favore di un terzo).

Responsabilità del mittente o del vettore: come si stabilisce

La consegna della merce al destinatario è l’evento auspicato e presupposto che però, come abbiamo detto nell’introduzione, talvolta non si verifica, e allora bisogna stabilire chi, tra il mittente ed il vettore è responsabile dell’inadempimento nei confronti dell’acquirente (che, il più delle volte, ha già pagato il prezzo in anticipo, al momento dell’ordine, e perciò se non riceve la merce ha già subito un danno patrimoniale, e potrebbe lamentare danni ulteriori: ad esempio, se è un’impresa, l’interruzione del proprio ciclo produttivo).

Ecco come si ripartisce la responsabilità: il venditore mittente è responsabile nei confronti dell’acquirente dei vizi di fabbricazione del bene. Pertanto, se l’acquirente lamenta la presenza di difetti nel prodotto che gli è stato consegnato, il venditore è tenuto a sostituirlo, o a ripararlo in garanzia. Il vettore non c’entra nulla, e si è limitato soltanto a portare a destinazione la cosa, ottemperando a quanto previsto nel contratto di trasporto.

Quando, invece, il danno ai prodotti, o la vera e propria perdita della merce, si verifica durante il trasporto, ne risponde, fino a prova contraria, il vettore. Infatti nel contratto di trasporto di cose il mittente si libera dalla responsabilità verso l’acquirente destinatario nel momento in cui ha affidato le merci al vettore, il quale, contestualmente, le ha prese in carico assumendosi i rischi (per dimostrare questa fondamentale circostanza, nella prassi si rilasciano delle apposite «lettere di vettura» sottoscritte per ricevuta).

Responsabilità del vettore per perdita della merce

Il vettore si libera dalla propria responsabilità soltanto se prova che la perdita della merce – o anche il deterioramento che la rende inservibile – è derivato dai difetti delle cose stesse (ad esempio, prodotti deperibili che non erano stati ben confezionati, o oggetti non imballati in modo adeguato), oppure se dimostra la sussistenza di un caso fortuito, cioè un evento eccezionale ed imprevedibile che non può essergli imputato (ad esempio, il naufragio di una nave durante una tempesta, che ha provocato il perimento dei container trasportati a bordo).

L’art. 1693 del Codice civile, che sancisce il principio di responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce che abbiamo sintetizzato sopra, prevede anche una condizione “capestro”, in base alla quale: «Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio».

Danno da perdita delle cose trasportate

Veniamo al risarcimento del danno che, come abbiamo visto, è dovuto all’acquirente che non ha ricevuto le cose trasportate, per perdita o per altri tipi di deterioramento. L’art. 1696 del Codice civile prevede che il «danno da perdita o avaria» si calcola in base al «prezzo corrente» delle cose trasportate, che, si badi, potrebbe essere inferiore a quanto effettivamente pagato dall’acquirente per quel prodotto.

La norma prevede anche dei massimali per i trasporti nazionali ed internazionali terrestri, come l’autotrasporto su strada e il trasporto aereo o ferroviario. Il limite è pari ad 1 euro per ciascun chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, ma il vettore non può avvalersene se risulta che la perdita è stata determinata da colpa grave della sua impresa, compresi i suoi dipendenti e preposti, «nonché di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni»: ad esempio, se un postino o un corriere perde un pacco, la responsabilità risarcitoria verso il destinatario che non ha ricevuto la merce ricadrà sull’azienda di trasporti che era stata incaricata della consegna.

Approfondimenti

Per altre informazioni leggi anche gli articoli: “Chi è responsabile dei vizi della merce: il vettore o il venditore?” e “Merce rubata o smarrita durante il trasporto: chi paga?“.

 
Pubblicato : 5 Agosto 2023 14:00