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Valore verbale ispettori Inps e Ispettorato Lavoro

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(@paolo-florio)
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Contributi non versati ai dipendenti: il giudice può decidere basandosi solo sul verbale ispettivo?

Dinanzi alla segnalazione del dipendente o anche d’ufficio, gli ispettori dell’Inps e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro possono effettuare un controllo nei confronti dell’azienda per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro e l’omesso versamento dei contributi. Al datore di lavoro è sempre consentito contestare tale verbale dinanzi al tribunale. Posto tuttavia che gli ispettori sono pubblici ufficiali e che dunque anche il verbale è un atto pubblico che fa piena prova, ci si pone il problema del valore che esso abbia in processo ai fini della decisione del giudice. 

Ad affrontare il tema del valore del verbale degli ispettori dell’Inps è una recente ordinanza della Cassazione [1]. Ma procediamo con ordine.

Il verbale degli ispettori dell’Inps

In forza dell’obbligo trasparenza dell’azione amministrativa, tutti i Pubblici ufficiali devono documentare la loro attività mediante la redazione di appositi verbali, ogniqualvolta tale attività sia preordinata allo svolgimento di ulteriori attività amministrative. Inoltre il Pubblico ufficiale ha l’obbligo generale di concludere ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso. In particolare, in caso di controllo sull’osservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, i funzionari ispettivi dell’Ispettorato del lavoro hanno l’obbligo di redigere:

  • un verbale di primo accesso ispettivo (di cui il datore di lavoro ha diritto a ricevere copia);
  • eventuali verbali interlocutori qualora l’attività di vigilanza si protragga nel tempo e uno specifico verbale unico di accertamento e notificazione, in ogni caso in cui l’esito dell’ispezione costituisca il presupposto per irrogare sanzioni amministrative pecuniarie o per realizzare anche coattivamente un credito contributivo e/o assicurativo

Al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi mediante l’esibizione della tessera di riconoscimento. 

Per tutta la durata delle operazioni di accertamento, i rapporti tra il personale ispettivo e il soggetto ispezionato devono essere improntati ai principi di collaborazione e di rispetto reciproco. Il personale ispettivo deve, in ogni caso, informare il datore di lavoro della facoltà di rilasciare dichiarazioni e di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista. L’assenza di tale professionista non può essere ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua stessa legittimità

Che valore hanno i verbali di ispezione?

I verbali di accertamento ispettivo sono atti amministrativi di conoscenza, che attestano ciò che il Pubblico Ufficiale verbalizzante ha fatto, visto o sentito nel corso dell’accesso ispettivo e, comunque, nell’esercizio dei propri poteri, e hanno lo scopo di fornire certezza legale ai fatti in essi documentati. Infatti, i verbali ispettivi hanno forza e valore di atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni acquisite dalle parti e degli altri fatti che l’ispettore del lavoro dichiari d’esser avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti. Ciò permette alla pubblica amministrazione competente di irrogare eventualmente le sanzioni conseguenti ai fatti accertati.

Esiste comunque una norma che regola l’efficacia probatoria del contenuto dei verbali ispettivi: l’articolo 10, quinto comma, del Dlgs 124/2004 afferma espressamente che i verbali ispettivi sono fonti di prova in base alla normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili da parte di altre amministrazioni interessate.

Valore processuale del verbale ispettivo

Spesso il verbale ispettivo rappresenta l’unica fonte di prova dell’eventuale inadempimento, da parte del datore di lavoro, all’obbligo contributivo. Ecco perché ci si pone giustamente il problema del valore di prova di tale atto all’interno di un giudizio di contestazione sollevato dal datore di lavoro. Potrebbe il giudice decidere la controversia solo sulla base del verbale ispettivo? 

Come noto l’articolo 116 del Codice procedura civile stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

Ebbene, secondo la Cassazione [1] la violazione dell’articolo 116 del Codice procedura civile è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel procedimento di valutazione della prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento attribuendo alla prova stessa un diverso valore (ad esempio di prova legale), oppure quando – è il caso inverso – in presenza di una prova legale il giudice abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento. Al di là di queste ipotesi, la valutazione della prova in Cassazione è possibile passando solo in presenza di gravissimi vizi di motivazione [2].

Verbali di ispezione in materia contributiva

Tutte le volte in cui l’accertamento degli ispettori ha ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali, il verbale può avere tre diversi gradi di efficacia:

  • i fatti direttamente percepiti dagli ispettori, quelli da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e comunque tutte quelle circostanze apprese senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale (per esempio, la provenienza del documento, la sottoscrizione delle dichiarazioni, le generalità): si tratta di prove legali e, come tali, non ammettono prova contraria. Questo significa che il giudice è tenuto a dare per dimostrati i fatti narrati nel verbale senza potervisi assolutamente discostare. 
  • le acquisizioni indirette: vi confluiscono i fatti riportati nelle dichiarazioni raccolte e le qualificazioni di fatto operate dagli ispettori, con il limite delle valutazioni e considerazioni a carattere squisitamente soggettivo. Si tratta della parte più significativa dei verbali, in quanto le omissioni e violazioni in materia di lavoro e previdenza assai raramente si verificano nell’atto in cui l’ispettore compie l’accertamento o in presenza dei verbalizzanti. L’ispettore trae le proprie conclusioni spesso fondandosi sul contenuto di dichiarazioni rese da terzi o sulla conoscenza indiretta dei fatti (procedimento indiziario). Tali accertamenti non hanno, a differenza dei precedenti, il valore di piena prova. Pertanto, secondo la Cassazione [3], il giudice deve valutare tali elementi secondo il suo prudente apprezzamento. In generale, il materiale probatorio di questo tipo è dunque liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
  • le valutazioni soggettive: vi rientrano le deduzioni e considerazioni di impronta soggettiva, come, ad esempio, le qualificazioni e/o valutazioni giuridiche del rapporto di lavoro, la cui attendibilità è solo indiretta, nel senso che procede dal corredo probatorio che viene allegato, senza alcuna efficacia probatoria precostituita. 

Alla luce di ciò, in merito soprattutto ai primi due punti, risulta assai complesso per l’azienda contestare il verbale ispettivo dell’Inps dovendo il ricorrente dimostrare che il giudice non ha applicato la regola del «prudente apprezzamento». La critica del datore non può essere generica quando risulti dalla sentenza che il giudice ha attribuito ai fatti contenuti nel verbale una sufficiente attendibilità e consonanza con gli altri elementi acquisiti nel giudizio, tenendo conto anche degli altri elementi probatori acquisiti. Secondo questa giurisprudenza, la sentenza del giudice può anche basarsi in esclusiva sul verbale ispettivo, purché risultino adeguatamente motivati i profili di attendibilità dei fatti ivi contenuti e vi siano elementi di conferma delle circostanze anche in altri elementi acquisiti nel giudizio.

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Pubblicato : 6 Gennaio 2023 10:00