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Vaccino Covid-19 e concorso pubblico: posso essere assunto se non vaccinato?

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(@consulenze)
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Sono stato inserito in graduatoria a seguito di concorso pubblico. Al momento del superamento del concorso, però, non ero in regola con l’obbligo vaccinale Covid-19, pertanto non potevo essere assunto. Completato il ciclo vaccinale, mi chiedo se posso ora essere preso in considerazione, in occasione delle assunzioni per scorrimento delle graduatorie, oppure se io sia stato nel frattempo depennato.

Quando si è inseriti in una graduatoria bisogna innanzitutto distinguere la posizione di chi risulta “vincitore” del concorso da quella di chi, invece, è risultato “idoneo“ e, quindi, non vincitore.

Per i vincitori del concorso, normalmente, non si pone un problema di scorrimento graduatorie: essi infatti, proprio per il fatto di aver concluso positivamente la procedura, possono vantare un diritto all’assunzione, che potrà essere tutelato dinanzi al Giudice del lavoro se l’Amministrazione non vi provvede.

Nel caso di specie, pertanto, se Lei è stato inserito in graduatoria in quanto vincitore del concorso pubblico, in mancanza di adempimento dell’obbligo vaccinale, l’amministrazione avrebbe dovuto accantonare il suo posto di lavoro e provvedere alla sua assunzione una volta che Lei avesse provveduto a vaccinarsi, o qualora il relativo obbligo fosse cessato.

Il diritto all’assunzione dei vincitori di un concorso viene infatti meno solo nei casi in cui l’amministrazione decida di non assumere per particolari eccezionali ragioni, che debbono essere puntualmente precisate al candidato vincitore.

Diverso è invece il caso degli idonei della graduatoria, che vantano una posizione di mera “aspettativa verso lo scorrimento” (così si è espressa la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2005, n. 794; ma si vedano ancora le sentenze Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611 e Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1999, n. 1860): gli idonei, detto altrimenti, non possono “diffidare” o sollecitare l’amministrazione a farsi assumere mediante lo scorrimento graduatorie, non avendo un “diritto” all’assunzione mediante scorrimento.

A quanto appena detto con riferimento agli “idonei” in graduatoria, fanno eccezione i casi in cui l’ente è di fatto obbligato ad assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti: ciò che accade quando l’amministrazione abbia indetto un nuovo concorso, o abbia altrimenti espresso la propria volontà di assumere del personale, dimenticandosi però di utilizzare delle graduatorie interne ancora valide.

In pratica, se l’ente ha delle graduatorie in corso di validità (e magari prossime alla scadenza) e decide, per il medesimo profilo, di assumere del personale con un nuovo concorso, ebbene non può farlo: l’assunzione mediante scorrimento graduatorie deve in tal caso essere disposto e, in mancanza, il candidato idoneo potrà domandare in giudizio l’annullamento del bando.

Sul punto, recentemente, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che la scelta operata dall’ente, a monte, di privilegiare lo scorrimento delle graduatorie, in luogo dell’indizione di un nuovo concorso, laddove risulti manifestata chiaramente da atti interni e circolari, “consuma” la discrezionalità: ciò equivale a dire che, così facendo l’ente si obbliga a scorrere e dunque, in maniera corrispondente, riconosce agli idonei un vero e proprio diritto allo scorrimento (T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza n. 4275 del 2021).

Conseguentemente, se Lei è inserito in graduatoria come idoneo, l’amministrazione dovrà assumerla, in occasione dei prossimi scorrimenti, “ripescando” il suo nome, ora che è venuta meno la condizione che impediva la sua assunzione.

Si tenga infine presente che la permanenza in graduatoria ha una durata nel tempo: due anni per la generalità dei concorsi, tre per i concorsi indetti dagli Enti Locali e, in ogni caso, salvo espresse proroghe da parte dell’ente che ha indetto il concorso.

Pertanto, si tenga altresì presente nel caso di specie che, se sono decorsi due/tre anni dal Suo inserimento in graduatoria e non sono nel frattempo intervenute proroghe, Lei dovrebbe considerarsi escluso dalla graduatoria stessa.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’Avv. Valentina Azzini

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Pubblicato : 29 Ottobre 2022 06:00