Usucapione porzione immobile: quando è possibile?
La legge permette di usucapire lo spazio situato all’ interno del mio immobile che è accessibile solo dal mio salone? Io ho sempre consentito l’accesso a mio fratello durante le vacanze estive, ma al contempo ho pagato l’IMU. Lui ha sempre affrontato le manutenzioni ordinarie di quella parte di immobile.
Da quanto riferito, non sembra ci possano essere gli estremi, da parte di Suo fratello, di usucapire alcunché.
A parte che, da quanto si legge, Suo fratello pretenderebbe l’usucapione di una parte di un immobile.
C’è da fare una distinzione preliminare: tra possesso e detenzione.
Solo il possesso dell’immobile consente l’inizio dell’arco temporale ventennale per acquisire l’immobile tramite usucapione.
Il possesso si ha quando una persona si comporta verso un dato bene altrui come se ne fosse il proprietario, senza però esserlo.
La detenzione si ha quando chi utilizza il bene altrui riconosce l’altrui diritto, come l’inquilino nel contratto di locazione.
Si ha detenzione anche quando, nel caso di familiari e amici, l’uso dell’immobile, o di parte di esso, è autorizzato dalla mera ospitalità, considerata come un atto di tolleranza del proprietario.
In tal senso, l’art.1144 del codice civile stabilisce che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.
In tema di proprietà, nel caso dell’acquisto per usucapione, occorre un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa per tutto il periodo di tempo prescritto dalla legge l’esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario. Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza sono inidonei all’acquisto del possesso (Tribunale Firenze, sez. IV, 23/06/2022, n. 1926).
Pertanto, la disponibilità del bene, fondata sull’altrui tolleranza, determina l’insorgenza di situazione di fatto assimilabile alla detenzione.
Peraltro, anche di fronte all’esercizio prolungato di poteri sulla cosa, non può escludersi la tolleranza – e dunque la mera detenzione – ove l’esercente sia legato al proprietario -possessore da stretto rapporto di parentela (Tribunale Siracusa, sez. II, 17/03/2022, n. 458).
E così, nel Suo caso, pare del tutto evidente che il fratello abbia usufruito del sottoscala per il tramite di una Sua autorizzazione, o tolleranza, e non come possessore.
Ulteriore conferma ne è il fatto che Lei ha pagato tutte le imposte, l’IMU, la TARI sull’immobile, così atteggiandosi come reale proprietario del bene in questione.
Né il fratello potrà invocare il fatto di aver chiamato il muratore per degli interventi posto che il detentore di un immobile, viepiù quando la detenzione è motivata dall’interesse proprio, è difatti tenuto a fare la manutenzione ordinaria dell’immobile utilizzato.
E quand’anche faccia addizioni, o migliorie, non può dirsi, solo per questo, possessore (v., ad es., Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, n. 26327).
In conclusione, non Vi sono gli estremi per poter rivendicare un’usucapione di quella zona.
Se è stata avanzata una pretesa, Le consiglio di procedere con una diffida a firma di un legal, al fine di mettere le cose in chiaro.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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