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Un singolo condomino può convocare l’assemblea?

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(@angelo-forte)
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A chi spetta per legge fare la convocazione dell’assemblea condominiale ed in quali casi essa va convocata

Nei condomini i problemi sono sempre all’ordine del giorno. E per discuterli e risolverli è previsto dalla legge un apposito luogo. Parliamo dell’assemblea condominiale.  Un singolo condomino può convocare l’assemblea? Questa domanda si pone tutte le volte che l’amministratore condominiale non brilli per professionalità e competenza o, peggio ancora, dimostri di svolgere il proprio incarico controvoglia ed in modo trascurato. Può perciò accadere che, pur dovendo affrontare e cercare di risolvere problemi delicati (come la necessità di provvedere alla manutenzione di una struttura di proprietà condominiale o di approvare il bilancio), l’amministratore si disinteressi delle proprie incombenze e nemmeno convochi l’assemblea. Questa inerzia può avere gravi ripercussioni ed allora ci si domanda se in casi del genere il singolo condomino possa convocare l’assemblea perché possano essere discussi i problemi più impellenti. Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere ci occuperemo quindi delle modalità di convocazione dell’assemblea e capiremo come va affrontata l’inerzia dell’amministratore. Solo la conoscenza delle norme può infatti consentire di risolvere i problemi sul tappeto e di evitare strascichi nelle aule di giustizia.

In quali casi va convocata l’assemblea di condominio?

L’assemblea va convocata [1]:

  • a cura dell’amministratore, in via ordinaria, almeno una volta all’anno quando lo stabilisce la legge stessa [2];
  • sempre a cura dell’amministratore ed in via straordinaria, tutte le volte che lo ritenga necessario o se ne fanno richiesta all’amministratore almeno due condomini che dispongano almeno di un sesto dei millesimi.

In via ordinaria, l’assemblea decide:

  • sulla conferma o meno dell’amministratore e sulla sua retribuzione;
  • sull’approvazione del bilancio preventivo e connessa ripartizione delle spese tra i condomini;
  • sull’approvazione del rendiconto annuale (o bilancio consuntivo) predisposto dall’amministratore e su come utilizzare un eventuale attivo di gestione.

Per tutte le eventuali altre questioni, l’assemblea va convocata in via straordinaria.

Per decidere se riparare un portone malandato (spesa di tipo straordinario), occorre convocare un’assemblea straordinaria

L’assemblea condominiale è convocata normalmente dall’amministratore

Che fare se l’amministratore non procede a convocare l’assemblea?

Cosa bisogna fare e si può fare se l’amministratore non procede, come è suo dovere [3], alla convocazione dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria quando gli viene chiesto?

Un solo condomino può sostituirsi all’amministratore e convocare l’assemblea?

Se l’amministratore non dovesse convocare l’assemblea straordinaria (quando glielo chiedono almeno due condomini che rappresentino almeno 166 millesimi), la legge [4] ha cura di stabilire che, passati dieci giorni dalla richiesta, gli stessi due condomini possano convocare l’assemblea.

Evidentemente, quindi, un solo condomino non ha il potere di convocare in nessun caso l’assemblea condominiale.

E se l’amministratore non provvede a convocare l’assemblea ordinaria chiamata, una volta all’anno, a discutere e approvare i bilanci?

In questo caso la legge non fornisce alcuna risposta.

Sarà allora opportuno procedere in questo modo:

  • almeno due condomini (che rappresentino almeno un sesto dei millesimi) chiedono all’amministratore la convocazione di un’assemblea straordinaria indicando come punti all’ordine del giorno la omessa convocazione dell’assemblea ordinaria, la discussione e approvazione dei bilanci e, ove occorra, la revoca dell’amministratore);
  • se l’amministratore non dovesse convocare l’assemblea straordinaria, allora i (minimo) due condomini potranno procedere loro a convocare l’assemblea (dopo l’inutile decorso di almeno dieci giorni dalla richiesta di convocazione rivolta all’amministratore).

Nemmeno nel caso di mancata convocazione dell’assemblea ordinaria, quindi, un singolo condomino ha il potere di convocare l’assemblea.

Almeno due condomini possono convocare l’assemblea

 

 
Pubblicato : 25 Dicembre 2023 16:00