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Un padre che vive lontano perde l’affidamento del figlio?

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(@angelo-greco)
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Non perde l’affido condiviso il padre che non vede mai il figlio perché abita in una città lontana da quella della madre e ciò è dovuto a motivi economici o di lavoro. 

Una recente ordinanza della Cassazione (la n. 35253/2023 del 18.12.2023) ha chiarito una questione di estrema importanza per le coppie separate e residenti in luoghi distanti: un padre che vive lontano perde l’affidamento del figlio solo perché, logisticamente, è più difficile effettuare le scelte comuni e parlare con la madre?

La Corte ripercorre innanzitutto le regole generali che riproporremo qui di seguito affinché appaia più comprensibile e condivisibile la pronuncia.

Quando c’è l’affidamento esclusivo?

La regola generale impone che, nel momento in cui una coppia si separa, il giudice collochi il bambino con il genitore che, secondo il maggior interesse di quest’ultimo, appare più adeguato a prendersi cura di lui quotidianamente. Nei fatti – anche se smentito (a parole) dalla Cassazione – c’è sempre una preferenza per la madre.

Diverso dal collocamento è invece l’affidamento. L’affidamento consiste nel potere dei genitori di adottare le decisioni più importanti per la crescita, istruzione, salute ed educazione dei figli. Orbene, se il collocamento non può che essere fissato solo presso un solo luogo (non potendo il figlio sdoppiarsi), non così è per l’affidamento: il venir meno della famiglia non pregiudica il dovere dei genitori di concordare tutte le scelte più rilevanti per la vita del minore. Dunque, la legge impone che l’affidamento sia, di regola, condiviso.

Il giudice dispone l’affidamento esclusivo solo quando rileva la totale incapacità di uno dei due genitori che, anzi, potrebbe essere di pregiudizio per la sana crescita del figlio.

La lontananza è un motivo per concedere l’affidamento esclusivo?

Secondo la pronuncia in commento, la lontananza tra padre e madre non è un valido motivo per concedere, al genitore collocatario, anche l’affidamento esclusivo, tantopiù in un’epoca come quella attuale in cui i moderni mezzi di comunicazione consentono di mantenere contatti in tempo reale grazie alle chat. A volte, vivere a pochi chilometri di distanza o a centinaia non fa alcuna differenza.

Ecco perché, secondo la Corte, laddove la scelta di un genitore di andare a vivere in un’altra città è determinata non già da indifferenza e noncuranza per il figlio (che abita lontano) ma da effettive esigenze pratiche, fra cui i problemi economici o il lavoro, non si può perciò stesso negargli l’affidamento esclusivo. Non rileva se la lontananza impedisce al genitore di accudire il figlio.

Come vengono prese le scelte nell’affidamento condiviso?

Peraltro è bene ricordare che anche nell’affidamento condiviso non tutte le decisioni devono essere concordate, anche quelle che determinino una spesa extra rispetto all’assegno di mantenimento per il figlio. E difatti, ha spesso detto la Cassazione, laddove un genitore debba sostenere dei costi per scopi necessari al figlio – come ad esempio la retta universitaria o una visita medica –non è necessario concordare previamente l’esborso con l’ex, dovendo questi comunque contribuire in ragione del proprio 50%. Solo le spese non strettamente necessarie richiedono, per poter essere rimborsate, una decisione congiunta.

Tutto ciò contribuisce a far sì che un genitore possa ben vivere lontano dal figlio senza perciò perdere l’affidamento condiviso.

 
Pubblicato : 19 Dicembre 2023 13:00