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Un figlio può testimoniare contro un genitore?

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(@angelo-greco)
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Da che età un bambino o un minorenne possono testimoniare in un processo civile o penale?

Immaginiamo una causa tra marito e moglie dove l’uno sostenga che l’altro lo ha tradito. La prova di tale circostanza sarà dirimente ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento. Come noto, infatti, l’adulterio determina la perdita del diritto ad avere gli alimenti.

Immaginiamo anche che il figlio abbia assistito a un incontro tra il genitore e l’amante. In questo caso, un figlio può testimoniare contro un genitore nel processo? Quali sono le regole per la testimonianza dei minorenni? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Un familiare può fare da testimone?

Non c’è alcun limite alla testimonianza da parte dei familiari di una delle parti in causa, sia nell’ipotesi di processo civile che penale.

Anche un coniuge in comunione dei beni può testimoniare a favore dell’altro.

L’unico limite alla testimonianza nel processo civile è rivolto ai soggetti che hanno un interesse giuridicamente qualificato che consentirebbe loro di avviare un autonomo giudizio o di subentrare in quello in corso. Quindi non un generico interesse economico come potrebbe essere quello del marito o della moglie alla tutela del patrimonio comune.

In questo senso quindi un figlio maggiorenne potrebbe certamente testimoniare.

Un minore può testimoniare?

Il minore può testimoniare. Non c’è un limite di età al di sotto del quale la testimonianza del minore non è ammissibile. Questa è stata l’interpretazione fornita dalla Cassazione (sent. n. 19789/2003) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 139/1975) alle due norme che vietavano la testimonianza dei minori con meno di 14 anni (art. 248 cod. proc. civ. e 120 cod. proc. pen.).

Peraltro la legge dice che tutte le cause che riguardano minorenni (come l’affidamento e il collocamento) necessitano dell’audizione del minore stesso: sempre se ha almeno 12 anni e, quando ritenuto capace di discernimento, anche se più piccolo.

Se è vero però che la testimonianza di un minorenne è sempre ammessa, è anche vero che il giudice deve tuttavia tenere conto della possibilità che questi possa essere suggestionato, orientato, spaventato o addirittura condizionato dalle circostanze concrete o da uno dei genitori. Sicché, oltre a predisporre cautele particolari per il suo ascolto (eventualmente con l’ausilio di un soggetto terzo), dovrà poi valutare attentamente la sua attendibilità.

È valida la testimonianza di un minorenne contro un genitore?

Quante volte si sente parlare della testimonianza di un minore in un processo contro le violenze del genitore ai suoi danni o ai danni dell’altro genitore. Sicuramente una testimonianza del genere è ammessa nel processo penale, ferme le cautele nell’audizione che il giudice deve adoperare e il vaglio della relativa attendibilità di cui abbiamo parlato sopra.

Nel processo civile, come nella causa di separazione o divorzio, le regole non cambiano: un figlio può testimoniare contro un genitore e quindi affermare di averlo visto con un’altra persona (sebbene potrebbe sfuggirgli il concetto legale di adulterio).

Con l’ordinanza n. 6253 dell’08.03.2024, la Cassazione ha ritenuto assolta la prova del tradimento a carico di una donna il cui figlio aveva testimoniato in giudizio contro di lei confermando l’esistenza di una relazione stabile con un altro uomo. La prova aveva così fatto venir meno il diritto al mantenimento di cui la donna usufruiva dopo la separazione.

La vicenda: quando la nuova convivenza fa cessare il mantenimento

Nel caso di specie, l’accertamento di una stabile convivenza della donna con un altro uomo era stato effettuato sulla base di diversi elementi indiziari convergenti, tali da dare vita ad una valida prova per presunzioni.

Infatti, in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata a occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge e l’assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.

 
Pubblicato : 11 Marzo 2024 13:00