forum

Trasferirsi senza c...
 
Notifiche
Cancella tutti

Trasferirsi senza comunicare nulla all’anagrafe: è legale?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
76 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Mio figlio, per ragioni legate ad opportunità previdenziali e a concorsi pubblici, è andato a vivere nella mia casa natale, con un contratto di comodato gratuito di un anno, prendendovi la residenza. Ora il contratto è scaduto ed è tornato ad abitare in famiglia avendo trovato lavoro in zona, ma non ha cambiato la sua residenza né segnalato agli enti preposti che ora abita nuovamente con noi. A quali sanzioni, civili, penali o amministrative  va incontro mio figlio per il suo comportamento? Anche noi familiari rischiamo qualcosa? Il fatto di avergli consentito di vivere in casa mia pregiudica i diritti successori dei fratelli?

Spostare la propria residenza andando a vivere nell’abitazione dei genitori con regolare contratto di comodato gratuito è legale.

Per quanto riguarda il rientro in famiglia, l’art. 13 del d.P.R. n. 223/1989 afferma che il trasferimento di residenza va comunicato all’ufficio anagrafe entro 20 giorni.

Ai sensi dell’art. 18, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, «l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni».

Ai sensi dell’art. 18-bis, nei successivi 45 giorni l’ufficiale di anagrafe accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti procedendo alle verifiche per il tramite della polizia municipale.

Se non si comunica il cambio di residenza entro 20 giorni, si può incorrere in alcune conseguenze.

Innanzitutto, secondo l’art. 11, l. n. 1228/1954, la mancata comunicazione del cambio di residenza entro 20 giorni dal trasferimento è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.

La sanzione è ridotta – sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – a un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

La sanzione si prescrive dopo il quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

La sanzione non può essere comminata ai familiari: a essere responsabile è il soggetto che non ha comunicato il cambio di residenza a seguito di suo trasferimento.

La mancata comunicazione del rientro in famiglia può avere conseguenze se si continua a beneficiare delle agevolazioni collegate al primo cambio di residenza (quello effettuato con comodato gratuito): in questa ipotesi, infatti, eventuali controlli potrebbero comportare la decadenza – con effetto retroattivo – di quelle agevolazioni, con obbligo di restituire le eventuali somme non pagate oppure indebitamente percepite.

Ulteriori conseguenze negative – seppur indirette – possono essere:

  • la cancellazione dalle liste anagrafiche della popolazione residente, se si risulta irraggiungibili – presso la residenza dichiarata – per oltre un anno e il Comune non conferma la sua dimora nel territorio. Ciò impedisce di ottenere la carta di identità, la tessera elettorale e i certificati anagrafici;
  • la perdita dell’assistenza sanitaria. Senza una residenza valida, si perde il diritto all’assistenza sanitaria non d’urgenza, che è collegata all’Asl del luogo di residenza;
  • l’impossibilità di avere notizia delle notifiche giudiziarie, legali e fiscali, le quali, essendo spedite all’indirizzo di residenza, potrebbero restare ignote al destinatario ma essere comunque produttive di effetti.

La mancata formalizzazione del cambio di residenza nelle modalità e termini previsti può inoltre comportare:

  • una sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione del veicolo (multa che va dai 363 ai 1813 euro) fino a giungere al ritiro del libretto;
  • la perdita delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, entro 18 mesi dal rogito, non si sposta formalmente la residenza nel Comune ove è stato acquistato l’immobile.

Inoltre, l’omesso cambio di residenza può configurare il reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.), se ciò comporta dichiarazioni mendaci sul luogo di residenza. Ad esempio, autocertificare una falsa residenza costituisce reato.

Nessun diritto è invece maturato sull’abitazione: da questo punto di vista, la residenza è irrilevante.

 
Pubblicato : 2 Marzo 2024 09:15