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Testimoni a sorpresa: sono ammessi?

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(@mariano-acquaviva)
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Che cos’è e come funziona la testimonianza? Chi sono le persone che possono deporre in giudizio? Quando si può chiedere al giudice di sentire nuovi testi?

La maggior parte delle cause viene decisa grazie alla deposizione dei testimoni, i quali si presentano davanti al giudice per raccontare ciò a cui hanno assistito. Ad esempio, per dimostrare che l’automobilista, non rispettando lo stop all’incrocio, ha invaso la carreggiata causando l’incidente, è possibile chiamare come testi i passanti che hanno assistito allo scontro. Con questo articolo ci soffermeremo su un aspetto particolare della questione: vedremo cioè se sono ammessi i testimoni a sorpresa.

In effetti, la legge prevede che tutti i soggetti che dovranno testimoniare all’interno di un procedimento debbano essere preventivamente indicati, in modo tale che sia il giudice che le altre parti processuali possano averne conoscenza. La stessa legge, però, prevede delle deroghe a queste regole. Vediamo allora se possono essere ammessi testimoni a sorpresa all’interno di un processo.

Cos’è la testimonianza?

La testimonianza è un mezzo di prova consistente nella narrazione di alcuni fatti essenziali per risolvere la controversia che è in corso davanti a un giudice.

Chi può testimoniare?

Nel processo civile, possono rendere testimonianza solamente i soggetti estranei alla vicenda di cui si discute, cioè coloro che non hanno un interesse diretto alla stessa.

Ciò significa che il creditore non potrà testimoniare sull’esistenza del proprio diritto; nemmeno potrà rendere testimonianza il terzo trasportato che ha subito a propria volta un danno dall’incidente causato dal convenuto in giudizio.

Nel processo penale, invece, anche la vittima può testimoniare, essendo perfino sufficiente la sua sola deposizione per far condannare l’imputato.

Quando possono essere ammessi i testimoni?

I testimoni possono essere ammessi a deporre in giudizio solamente se autorizzati dal giudice. Ciò significa che le parti processuali non hanno diritto a vedersi ammessi tutti i testimoni che vogliono, ma solo quelli che il giudice ritiene essenziali ai fini del decidere.

Per la precisione, l’ammissione dei testimoni deve passare per la valutazione della lista testi che le parti devono depositare in cancelleria nei termini stabiliti dalla legge.

In questa lista vanno indicati i nominativi dei soggetti che devono deporre e le circostanze alle quali dovranno rispondere.

In questo modo, si consente:

  • al giudice, di valutare l’ammissione dei testimoni e delle domande che dovranno essere poste;
  • alle altre parti processuali, di adottare le eventuali “contromisure”, cioè di predisporre la loro difesa sulla base delle testimonianze di cui è stata chiesta l’ammissione.

La legge ammette i testimoni a sorpresa?

È dunque chiaro che la legge non ammette testimoni a sorpresa: tutte le parti processuali (compreso il pm nel processo penale) devono tempestivamente indicare, prima dell’inizio dell’istruttoria, le persone che intendono chiamare a deporre come testimoni.

Contrariamente a quanto vogliano farci credere alcuni film e telefilm americani, quindi, non è possibile far entrare all’improvviso in aula un testimone a sorpresa capace di stravolgere il procedimento.

Quanto appena detto, però, trova eccezione in quei casi in cui non è stato possibile anticipare il nominativo del testimone all’interno della lista testi per cause non dipendenti dalla propria volontà. Approfondiamo questo argomento.

Quando si possono citare testimoni non previsti?

Eccezionalmente è possibile citare testimoni inizialmente non previsti all’interno della propria lista testi.

Per quanto riguarda il processo penale, c’è una norma che consente di ammettere nuove prove (anche testimoniali) quando il giudice ritiene che esse siano assolutamente necessarie [1].

Ad esempio, se durante il processo emerge che c’è una persona che può, con la propria deposizione, far assolvere oppure condannare l’imputato e questa non è stata già citata dalle parti (pm e difesa), allora il giudice può ammetterne l’escussione anche se inizialmente non era stata prevista.

Ugualmente, è possibile chiedere al giudice l’ammissione di un teste all’inizio non richiesto perché scomparso e ora invece ritrovato, oppure perché all’epoca il soggetto si trovava in coma in ospedale mentre ora è guarito.

Non si tratta di un vero e proprio “testimone a sorpresa”, ma semplicemente di un “testimone sopraggiunto”: le parti, infatti, avranno comunque il tempo di preparare le domande che vorranno sottoporgli, visto che la deposizione avverrà all’udienza successiva rispetto a quella in cui il giudice ne ha deciso l’ammissione.

È inoltre possibile ottenere l’ammissione di nuovi testimoni se si dimostra che non era stato prima possibile per forza maggiore oppure per un caso fortuito [2].

Si pensi all’avvocato che, essendo gravemente malato proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto provvedere al deposito della lista testimoniale, non è riuscito ad eseguire tale adempimento: in questa ipotesi potrebbe chiedere al giudice di essere rimesso nei termini per il deposito della propria lista.

Nel processo civile, invece, l’ammissione di nuovi testimoni è decisamente più difficile, in quanto legata esclusivamente alla dimostrazione di una causa che ha reso assolutamente impossibile indicare inizialmente il teste da escutere [3].

Si tratta di ipotesi più uniche che rare, con la conseguenza che, nel processo civile, non solo non sono ammessi testi a sorpresa ma nemmeno testi sopraggiunti.

 
Pubblicato : 4 Agosto 2023 09:00