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Testamento olografo sotto dettatura

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(@mara-morelli)
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Validità del testamento dettato o scritto su indicazione di un’altra persona: l’impugnazione del testamento per incapacità d’intendere e volere. 

È valido un testamento sotto dettatura o, al contrario, un testamento dettato e poi firmato? Parliamo chiaramente del «testamento olografo», ossia quello fatto in casa propria, senza l’intervento del notaio, conservato dallo stesso testatore, oppure affidato ad un terzo, quale persona di fiducia o notaio. Diversamente, il testamento sarebbe sempre valido perché è proprio la presenza del pubblico ufficiale a garantire la corrispondenza tra il documento e le ultime volontà del suo autore.

Ecco allora cosa prevede la legge a riguardo. Partiremo dal caso più semplice e di pronta soluzione: quello del testamento dettato.

Si può dettare un testamento olografo?

La caratteristica di un testamento olografo è l’autografia: deve cioè essere redatto dalla mano del suo autore. Invero, costituiscono requisiti di validità l’autografia, la sottoscrizione e l’opposizione della data.

La firma, in particolare, ha la finalità di soddisfare l’esigenza di avere l’assoluta certezza della riferibilità della dichiarazione al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche la paternità e la responsabilità del testatore medesimo [1].

Non può essere scritto al computer e poi firmato, né tantomeno può trattarsi di un file Word lasciato dentro il proprio hard disk. Neanche un testamento fatto in pdf e munito di firma elettronica oppure inviato tramite posta elettronica certificata è, al momento, considerato valido.

Insomma, per essere considerato tale, il testamento olografo deve essere fatto con carta e penna direttamente dal testatore, scritto anche in stampatello, e senza l’assistenza di altre persone.

Ne consegue che non si può dettare il testamento ad altri per poi limitarsi a firmarlo. È, infatti, nullo il testamento scritto da persona diversa dal testatore.

Allo stesso modo, è nullo il testamento quando un’altra persona – fosse anche un familiare stretto come un figlio – si limita a condurre materialmente la mano del testatore così come quando il testatore ricalchi a penna un testo redatto da altri a matita.

Al contrario, è valido il testamento se il terzo si limita ad accompagnare la mano per evitare scarti e tremolii, purché non impedisca la genuina volontà del testatore.

Anche se risulta sufficiente che il testo sia decifrabile, non si richiede la regolarità e leggibilità della scrittura.

Testamento sotto dettatura: è valido?

Il testamento non deve essere solo il frutto dell’attività materiale del testatore (ossia della sua scrittura), ma anche della sua volontà. L’autore deve cioè essere in grado di comprendere il significato delle parole che adotta e deve, pertanto, possedere la capacità di intendere e volere. È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della sua redazione, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi.

Non può fare testamento chi, anche se non interdetto, provi di essere stato, per qualsiasi causa, anche  transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento. Non basta una semplice anomalia dei processi cognitivi come potrebbe essere una leggera demenza senile di cui spesso gli anziani soffrono, crisi di memoria o instabilità di umore. Si deve, al contrario, trattare di una totale incapacità a comprendere il senso delle proprie azioni.

Per ciò, salvo i casi di interdizione e inabilitazione dove l’incapacità non va dimostrata perché già giudicata dal tribunale, un’eventuale incapacità naturale deve essere provata in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all’atto di redazione del testamento; non può, invece, essere sbrigativamente desunta su mera base congetturale dal quadro d’insieme della vita del testatore [2].

Poiché oggi il soggetto che non sia stato interdetto o inabilitato si presume sempre capace, spetta a chi intende impugnare un testamento dimostrare, con ogni mezzo di prova, l’assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto il testamento stesso, invece, la parte interessata può in ogni caso provare che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo.

Infatti se si tratta di un’infermità intermittente o ricorrente, in quanto si alternano periodi di capacità e di incapacità, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento [3].

Pertanto, il testamento sotto dettatura è nullo solo se si dimostra che il testatore, in quello specifico momento, non era in grado di comprendere ciò che stava compiendo nel trascrivere su un foglio quanto un’altra persona gli stava dicendo di scrivere.

Il testamento è, inoltre, un atto unipersonale e unilaterale. Solo il testatore può indicare i beneficiari. Per cui, sono validi i testamenti simultanei o contestuali, ossia quando due persone fanno testamento nello stesso momento, magari confrontandosisu due atti distinti, anche se contenuti nello stesso foglio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ne riconosce l’invalidità, quando tali testamenti si configurano come atti esecutivi di un precedente accordo tra i testatori concernente l’impegno di ciascuno a disporre dei propri beni in un determinato modo per il tempo successivo alla morte.

È nullo invece:

  • il testamento congiuntivo: quando due o più testatori dispongono a vantaggio di un terzo nello stesso documento;
  • iltestamento reciproco: quando due o più testatori nello stesso documento dispongono l’uno a favore dell’altro. È nulla anche l’ipotesi in cui due testatori dispongono l’uno a favore dell’altro tramite due testamenti che hanno pari data e identico contenuto.

Al contrario non si configura alcuna nullità qualora due testamenti siano redatti con separati atti formalmente distinti da parte di due testatori, ciascuno in favore dell’altro [5].

 
Pubblicato : 30 Marzo 2023 05:20