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Testamento con firma digitale o PEC

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(@angelo-greco)
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È possibile scrivere un testamento in un file di word e poi firmarlo digitalmente, munirlo di una marca temporale o inviarlo tramite posta elettronica certificata?

Nell’era digitale, dove la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso chat e computer, sorge spesso una domanda: un testamento con firma digitale o inviato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) ha lo stesso valore legale di un testamento tradizionale? In un contesto dove sempre più persone conservano i propri documenti in formato digitale, è fondamentale comprendere quali requisiti deve soddisfare un testamento elettronico per essere considerato valido.

Come deve essere scritto un testamento?

Come noto, esistono due principali tipi di testamento:

  • il testamento pubblico, ossia quello redatto da un notaio, alla presenza del testatore e di due testimoni;
  • il testamento olografo, redatto cioè dallo stesso testatore, senza l’assistenza di alcun altro soggetto, con carta e penna, datato e poi firmato. Caratteristica essenziale di quest’ultimo è appunto – come recita il nome stesso – l’«olografia» ossia la scrittura eseguita direttamente con la mano del testatore, senza l’ausilio esterno.

Esiste poi una terza forma, il testamento segreto, in realtà poco usata: si tratta di un documento scritto e sigillato per poi essere consegnato a un notaio affinché lo custodisca. Il suo contenuto resta però segreto.

Un testamento scritto al computer è valido?

Solo il notaio è autorizzato a scrivere un testamento al computer per poi stampare il foglio e farlo firmare all’interessato alla presenza dei due testimoni. Egli infatti, in qualità di pubblico ufficiale, ha il potere di certificare l’identità del soggetto che sottoscrive il foglio e quindi la paternità della scrittura.

Il privato invece non può scrivere un testamento con il computer per poi stampare il documento e firmarlo in originale a penna. E ciò perché la legge impone che l’intero testamento, e non solo la firma al termine di esso, sia scritto a mano. Diversamente, facile sarebbe alterarne il contenuto in un momento in cui il suo originario autore, essendo passato a miglior vita, non potrebbe sollevare contestazioni. Come risalire dunque alla sua volontà? Proprio per questo la legge impone che il testamento sia effettuato senza abrasioni, cancellature e altri segni che possano pregiudicarne l’autenticità.

Un testamento munito di firma digitale è valido?

Ad intuito si potrebbe essere portati ad affermare che sia possibile fare testamento elettronico munito di firma digitale e ciò perché esso non potrebbe essere facilmente alterato né riprodotto, a meno che il falsificatore non conosca le credenziali di accesso al sistema informatico che garantisce appunto detta firma. Ed è forse proprio per tale rischio che il legislatore non ha mai voluto aggiornare la legge, stabilendo che anche il testamento con firma digitale o elettronica non abbia alcun valore.

Dunque ancor oggi, seppur gran parte dei documenti pubblici avviene con firma digitale, il testamento richiede solo e unicamente il foglio di carta e penna.

Il testamento con PEC è valido?

Stesso discorso dobbiamo fare con l’email certificata. È vero: la legge ritiene che sia valido il testamento fatto sottoforma di corrispondenza (si pensi al padre che, nello scrivere una lettera al figlio distante, gli comunica che intende lasciargli la casa al mare mentre il conto corrente resterebbe alla sorella). Tuttavia, anche la lettera deve essere scritta a penna, firmata e datata.

Non sono ammessi categoricamente testamenti redatti con mezzi meccanici, come la macchina da scrivere o il computer. Qualsiasi testamento redatto in forma digitale dunque, non ha valore, neanche se stampato e firmato a penna, o firmato digitalmente o inviato tramite PEC a un’altra persona.

Mezzi di scrittura del testamento

Non è necessario che la scrittura del testamento olografo sia regolare e leggibile: pertanto, si potrà avere anche una grafia “sporca” o una grammatica poco corretta, ma è comunque necessario che il testo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore [1].

Può essere ritenuto valido un testamento scritto in stampatello solo se si riesce a provare che il testatore era solito utilizzare tale forma di carattere in alternativa al consueto corsivo [2].

Il testamento olografo può essere scritto non solo con la penna (che peraltro potrebbe essere di qualsiasi colore, non per forza nera o blu) ma con qualsiasi altro mezzo come ad esempio la matita. E non solo: lo strumento su cui viene scritto può essere non solo la tradizionale carta ma qualsiasi materia come la stoffa, il legno o addirittura, in caso di necessità, la parete di un muro di casa.

Quanto alla firma questa non deve necessariamente indicare il nome e il cognome del soggetto purché questi sia indiscutibilmente identificabile. Ad esempio sarebbe valido un testamento lasciato ai figli e poi firmato “vostro padre”. Allo stesso modo è valida la firma con pseudonimo o con soprannome.

Veniamo poi a un’altra tipica domanda: la firma del testamento deve essere leggibile?Non necessariamente, sempre che il segno sul foglio corrisponda al normale modo di sottoscrivere del testatore e non vi siano dubbi sulla sua autenticità.

 

 
Pubblicato : 19 Dicembre 2023 12:07