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Termine entro cui contestare i lavori

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(@angelo-greco)
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Entro quanto tempo contestare i vizi di realizzazione di un’opera, le infiltrazioni, le crepe, i cedimenti: la contestazione e la decadenza.

Hai commissionato dei lavori ma, dopo alcuni mesi, ti sei accorto che le opere non sono state fatte a regola d’arte. Hai notato una serie di problemi come crepe, infiltrazioni, cedimenti, rotture. Vuoi sapere se sei ancora nei termini per contestare i lavori. Difatti, nonostante i ripetuti solleciti, la ditta appaltatrice non è mai intervenuta per effettuare un sopralluogo. Temi pertanto che il suo procrastinare le riparazioni sia finalizzato solo ad allungare i tempi e farti decadere dal diritto di ricorrere al giudice.

La legge prevede effettivamente un termine entro cui contestare i lavori ma questo termine è diverso a seconda della natura del vizio riscontrato e delle dimensioni dell’azienda.

Esistono tre diverse ipotesi che analizzeremo qui di seguito. Ciascuna di queste è caratterizzata da una diversa disciplina, procedura e decadenza che dovrai rispettare se intendi chiedere i danni o la riparazione per gli interventi eseguiti.

Difformità dell’opera e difetti di realizzazione

Se l’opera è diversa da quella concordata o non è eseguita a regola d’arte si possono verificare due ipotesi.

Se gli errori sono evidenti e li vedi subito (come piastrelle storte o una parete non dritta), devi segnalarli immediatamente, al momento in cui ti consegnano il lavoro finito. Se non lo fai, poi non potrai più lamentarti e contestare i difetti, a meno che non riesci a dimostrare che chi ha fatto il lavoro sapeva degli errori e te li ha nascosti di proposito.

Se però gli errori non si vedono subito e li scopri solo dopo (come un tubo che perde dentro al muro, o un problema all’impianto elettrico), hai:

  • 60 giorni di tempo per contestare i vizi alla ditta appaltatrice;
  • 2 anni per agire in tribunale contro la ditta e farle causa.

Il termine di 60 giorni per la contestazione, da effettuarsi per iscritto (con raccomandata a.r. o PEC) decorre da quando hai avuto piena conoscenza delle cause dei vizi. Dunque, secondo la giurisprudenza, i 60 giorni partono da quando hai ricevuto una perizia da parte di un tecnico di tua fiducia che ti ha messo al corrente sugli errori di esecuzione dell’appalto.

Non hai però necessità di contestare i vizi entro 60 giorni se l’appaltatore ha riconosciuto il proprio errore (ma sarai tu a dover dimostrare tale ammissione di responsabilità).

La ditta che ha fatto il lavoro ha 10 anni di tempo per chiedere il pagamento, ma tu puoi sempre difenderti facendo presente gli errori trovati, purché – come anticipato – li hai segnalati entro i 60 giorni dalla scoperta.

Se la ditta che ha fatto lavori non ha dipendenti

Il termine per richiedere il risarcimento per danneggiamenti derivanti da vizi di costruzione (ad esempio per infiltrazioni) è invece solo di un anno quando l’azienda incaricata per i lavori non impiega personale. Questo perché l’assegnazione di un lavoro di limitata portata non si configura come un contratto d’appalto ma piuttosto come un semplice contratto d’opera ogni volta in cui l’impresa incaricata sia di piccole dimensioni, in particolare per lavori di modesta entità. Ciò succede quando l’intervento viene svolto direttamente da un artigiano come un idraulico, un muratore o un imbianchino, eventualmente accompagnato da un suo aiutante.

Questa distinzione è stata chiarita dalla Cassazione nell’ordinanza numero 3682, pubblicata il 9 febbraio scorso, che ha delineato chiaramente la differenza tra:

  • appalto, che gode di un periodo prescrizionale di due anni per le richieste di risarcimento danni, previa contestazione entro 60 giorni (art. 1667 del Codice civile)
  • contratto d’opera, applicabile alle microimprese, per il quale il termine di prescrizione per la stessa azione è invece di un anno (art. 2226 del Codice civile).

Gravi vizi

Se l’errore è molto grave, per esempio se compromette la sicurezza dell’edificio o se causa danni importanti (ad esempio crepe ai muri, cedimenti di soppalchi, ecc.) chi ha fatto il lavoro è responsabile per 10 anni. In questo caso, hai:

  • 1 anno di tempo per contestare i vizi alla ditta appaltatrice;
  • 1 anno per agire in tribunale contro la ditta e farle causa.

Anche in questo caso, il termine per la diffida inizia a decorrere dal giorno in cui si è ricevuta una perizia che abbia identificato con chiarezza l’origine e la causa dei vizi di costruzione.

La responsabilità di chi ha fatto il lavoro copre problemi come il terreno che non regge l’edificio o errori gravi nella costruzione stessa, che possono mettere a rischio la sicurezza o la stabilità dell’edificio.

 
Pubblicato : 22 Febbraio 2024 08:30