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Tenuità del fatto: si applica al reato continuato?

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(@paolo-remer)
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Cos’è la particolare tenuità del fatto? Quando si può essere prosciolti nonostante la presenza di più reati compiuti con il medesimo intento?

Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto si applica al reato continuato? Il quesito è ricco di implicazioni pratiche, perché la figura del reato continuato ricorre spesso: ad esempio, un pubblico dipendente che per parecchi giorni non si reca al lavoro, ma fa apparire la sua presenza in ufficio, grazie alla timbratura del cartellino fatta dai colleghi compiacenti. Con una risposta positiva alla nostra domanda, l’impiegato infedele potrebbe essere prosciolto (sempre che si verifichino le altre condizioni che esamineremo), altrimenti dovrebbe essere condannato per tutti gli episodi.

Sull’applicazione della tenuità del fatto ai reati continuati si è espressa la Suprema Corte, dando risposta al quesito che fornisce il titolo all’articolo. Analizziamo il problema.

Tenuità del fatto: quando esclude la punibilità?

L’art. 131 bis del Codice penale, introdotto nel 2015 [1], prevede l’esclusione della punibilità per «particolare tenuità del fatto» quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • si tratta di un reato punito con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni (così a seguito della riforma Cartabia);
  • le modalità della condotta e «l’esiguità del danno o del pericolo» fanno ritenere che l’offesa al bene protetto dalla norma incriminatrice sia stata «di particolare tenuità», cioè molto lieve;
  • il comportamento del reo «risulta non abituale» e, dunque, si tratta di un reato occasionale o sporadico.

Il proscioglimento può operare già nella fase delle indagini preliminari, con una archiviazione per particolare tenuità del fatto oppure può essere disposto dal giudice del dibattimento.

Tenuità del fatto: quando non si applica?

Esistono delle condizioni che impediscono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. In particolare, la non punibilità è preclusa, tra le altre ipotesi, quando:

  • l’autore ha agito «per motivi abietti o futili o con crudeltà», anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, o ha «profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima», anche in riferimento all’età della stessa;
  • la condotta ha cagionato la morte o le lesioni gravissime di una persona;
  • il delitto è punito con pena superiore nel massimo a 2 anni e 6 mesi di reclusione ed è stato commesso «in occasione o a causa di manifestazioni sportive»;
  • il reato è quello di violenza, resistenza, minaccia oppure oltraggio a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, o a un magistrato in udienza.

Per maggiori dettagli leggi: “Quando non spetta la particolare tenuità del fatto“.

Tenuità del fatto e abitualità nel reato

L’abitualità del comportamento criminoso, che esclude il proscioglimento per particolare tenuità, sussiste se l’autore:

  • è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • ha commesso «più reati della stessa indole» e questo «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità»: dunque, si guarda al complesso delle condotte, anziché a ciascuna di essa presa singolarmente;
  • è responsabile di «reati che abbiano oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

Per altre informazioni leggi “Particolare tenuità del fatto: guida su procedure e reati“.

Continuazione tra reati: come funziona?

La continuazione tra reati è il meccanismo che consente di determinare la pena in modo unitario e complessivo per tutti i reati collegati tra loro dal «medesimo disegno criminoso», come stabilisce l’art. 81 del Codice penale. L’istituto si applica anche quando l’autore del reato commette «in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge», come nell’esempio della falsa timbratura del cartellino di presenza che abbiamo fatto all’inizio o nel caso di omicidio seguito dall’occultamento del cadavere.

Lo scopo della continuazione tra i reati è quello di contenere la pena da irrogare, evitando che risulti eccessiva, come accadrebbe se si sommassero le pene previste per ciascuno dei reati considerati. Così si applica il cumulo giuridico delle pene, anziché quello aritmetico e materiale: la pena per i reati continuati è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo e non oltre.

Tenuità del fatto: è riconosciuta per i reati continuati?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la continuazione tra reati non è incompatibile con l’applicazione della particolare tenuità del fatto. Esiste, dunque, uno spazio per applicarla anche in tali casi.

I giudici di piazza Cavour precisano però che «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis Codice penale non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice, idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale».

In sostanza, la decisione sul riconoscimento o meno della particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice del merito, che deve verificare se in concreto sussiste una delle condizioni ostative che abbiamo descritto nei precedenti paragrafi.

Ad esempio, nel caso della “truffa del cartellino” la giurisprudenza aveva recentemente adottato soluzioni contrapposte, in un caso riconoscendo e in un altro caso escludendo la non punibilità di alcuni dipendenti pubblici che in più occasioni avevano falsamente attestato la presenza in servizio [2]. Il principio affermato dalle Sezioni Unite dovrebbe aiutare ad evitare queste decisioni difformi in casi simili.

 
Pubblicato : 21 Maggio 2023 17:44