forum

Stato di adottabili...
 
Notifiche
Cancella tutti

Stato di adottabilità: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
59 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

Consulenza tecnica relativa alla valutazione della personalità e capacità educativa nei confronti del minore; cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico; supporto emotivo e relazionale indispensabile allo sviluppo e alla formazione.

Nozione di affidamento a rischio giuridico

Si configura l’ipotesi dell’affidamento c.d. “a rischio giuridico” nel momento in cui il minore viene collocato in via provvisoria presso una famiglia o comunità familiare, come una sorta di anticipazione dell’affidamento preadottivo, nell’incertezza dell’esito del procedimento di adozione. Durante il periodo di collocamento, alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari e se nel frattempo la dichiarazione dello stato di adottabilità diviene definitiva può essere pronunciato l’affidamento preadottivo. In tal caso, l’arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell’anno di affidamento preadottivo utile per la sentenza definitiva di adozione.

Cassazione civile sez. I, 09/12/2022, n.36092

Madre immatura e inidonea come figura genitoriale

Va confermata la scelta di dichiarare lo stato di adottabilità della figlia a fronte di una madre incostante, immatura e incapace di reggere, in un periodo lungo, nell’osservanza di un serio tentativo di recupero della propria idoneità genitoriale.

Cassazione civile sez. I, 10/11/2022, n.33148

Litisconsorti necessari nel giudizio d’impugnazione avverso il decreto di adottabilità

Nei giudizi d’impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) successivi alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull’opposizione avverso il decreto di adottabilità, assumono la qualità di litisconsorti necessari, tra i soggetti che erano legittimati all’opposizione in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), soltanto coloro che abbiano effettivamente proposto l’opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale, che spetta, ai sensi dell’art. 17 della legge citata, ai soggetti destinatari della notifica di quest’ultima, cioè al P.M., all’opponente ed al curatore.

Cassazione civile sez. I, 29/09/2022, n.28371

Dichiarazione dello stato di adottabilità: la libertà concessa al consulente tecnico d’ufficio

Al consulente tecnico d’ufficio deve essere lasciata un’ampia possibilità di scegliere le modalità di ascolto del minore più idonee a salvaguardarne la serenità, ad ottenere le risposte utili allo svolgimento dell’indagine e a garantire la riservatezza delle parti ove imposto dalla legge ma tale libertà di conduzione dell’indagine (autorizzata e condivisa con il giudice) non può determinare la violazione del principio del contraddittorio.

La piena libertà lasciata al c.t.u. nel determinare le modalità di svolgimento degli incontri volti a valutare l’opportunità di conservare il legame della minore con il padre biologico non può ledere il diritto alla difesa di quest’ultimo, impedendo la partecipazione del consulente di parte, ma deve essere sempre svolta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Cassazione civile sez. I, 22/09/2022, n.27773

La dichiarazione di adottabilità

L’adozione del minore rappresenta una misura eccezionale e a carattere residuale cui è possibile ricorrere una volta riscontrato l’effettivo stato di abbandono, determinato dall’assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, o altri parenti tenuti a provvedervi, purché questa non sia dovuta a circostanze di carattere transitorio.

Lo stato di adottabilità non può essere, in ogni caso, dichiarato, benché si ravvisino evidenti carenze nelle capacità genitoriali e criticità nella salute psicologica dei genitori ovvero degli ascendenti, ma esclusivamente, alla presenza altresì di comportamenti che determinano un effettivo pregiudizio nella crescita del minore.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.21992

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi degli artt. 8 e seguenti legge n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un’adozione mite, ex articolo 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un’adozione cd. piena o legittimante, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 184 del 1983, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta all’adottante.

La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all’esito degli stessi impedisce che nell’ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione dell’articolo 44 legge n. 184 del 1983.

Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario – in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione – che l’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l’interesse di quest’ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un’adozione ex articolo 44 della legge 184/1983. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc).

Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21024

Adozione piena, adozione mite e affidamento familiare

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un’adozione “mite”, ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione “piena” (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l’inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l’esercizio della responsabilità genitoriale all’adottante.

Ne consegue che nell’ambito del processo per l’accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell’art. 44, lett. d), l. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità e, nel contempo, aveva disposto che si procedesse all’adozione “mite”).

Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21024

Procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un’adozione mite, l. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un’adozione cd. piena o legittimante, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 25, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta all’adottante.

La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all’esito degli stessi impedisce che nell’ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della l. n. 184 del 1983, art. 44.

Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario – in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione – che l’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l’interesse di quest’ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un’adozione l. n. 184 del 1983, ex art. 44.

Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21024

Contrarietà dell’interesse del minore alla conservazione dei rapporti con i genitori

L’adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.

L’adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'”extrema ratio”, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l’interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un’incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l’esigenza del figlio di conseguire un’equilibrata crescita psicofisica.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, in considerazione delle irreversibili e gravi incapacità dei genitori, sostanzialmente impermeabili ad ogni sollecitazione ad un recupero sia pure parziale e tardivo del rapporto genitoriale).

Cassazione civile sez. I, 23/06/2022, n.20322

Stato di adottabilità del minore come extrema ratio

Il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell’ambito della propria famiglia impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, e va considerato come extrema ratio a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza.

Cassazione civile sez. I, 13/06/2022, n.19012

Genitori carenti e poco interessati

Un comportamento abulico, non collaborativo e privo di progettualità da parte dei genitori legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore (nella specie era emerso che entrambi i genitori non avevano portato a termine i progetti di recupero delle capacità genitoriali e che entrambi avevano mostrato poco interesse circa la possibilità di incontrare i propri figli, non presentandosi agli appuntamenti e non si erano mai sottoposti regolarmente alle prescritte valutazioni del SERD).

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2022, n.18071

Procedimento di adottabilità del figlio minore

Nel corso del procedimento civile per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta, per sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell’altro, e determina una situazione di conflitto astratto e potenziale. Il Tribunale, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, deve quindi procedere alla nomina di due distinti difensori d’ufficio, a pena di nullità della sentenza e delle attività processuali svolte nel contraddittorio con un unico difensore, essendo costui portatore della difesa di due posizioni in conflitto.

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, n.6247

Quando è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità?

Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Egli inoltre deve tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4220

Abbandono del minore e adottabilità

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l'”extrema ratio” impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico.

Lo stato di abbandono del minore non può, tuttavia, essere escluso in conseguenza della disponibilità di prendersi cura di lui manifestata dai parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i minori, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti non traumatiche per questi ultimi, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità. (Nella specie, ha osservato la S.C., il giudice “a quo” ha accertato sia la totale inidoneità della madre a prendersi cura del minore sia il titolare disinteresse mostrato dalla nonna nei confronti del nipote).

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1475

La figura parentale vicariante

In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante deve essere in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale indispensabile allo sviluppo e alla formazione della sua personalità. Il miglioramento economico del vicariante garantisce una maggior assistenza sotto il profilo materiale, ma non può assumere alcuna rilevanza riguardo alle gravi problematiche connesse ad un vissuto di illegalità e di tossicodipendenza incontrate nel corso degli anni.

Corte appello L’Aquila sez. II, 07/01/2021, n.1

Dichiarazione di adottabilità: presupposti e limiti

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito.

In particolare in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata come extrema ratio – a causa della irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e di curarlo per loro totale inadeguatezza.

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3654

Le caratteristiche della figura parentale

In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante deve essere in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale indispensabile allo sviluppo e alla formazione della sua personalità. Il miglioramento economico del vicariante garantisce una maggior assistenza sotto il profilo materiale, ma non può assumere alcuna rilevanza riguardo alle gravi problematiche connesse ad un vissuto di illegalità e di tossicodipendenza incontrate nel corso degli anni.

Corte appello Cagliari, 15/06/2020, n.17

L’incapacità di allevare ed educare il bambino

In materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale, l’accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, ma su di essa in quanto si traduca nell’incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico dovendo tutelarsi esclusivamente l’interesse del minore.

Corte appello Roma, 23/01/2020, n.515

Ruolo di un terzo estraneo alla famiglia del minore

In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante, in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale e relazione significativa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d’appello, che aveva escluso l’idoneità della nonna a prendersi cura del nipote in stato di abbandono e neppure aveva ritenuto di poter valorizzare la disponibilità a collaborare all’accudimento manifestata dal suo nuovo marito).

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, n.274

Situazione psicologica e/o fisica grave non transitoria del genitore

Lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico.

Cassazione civile sez. I, 13/07/2020, n.14914

Le possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo

Ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l’interesse del minore, importa di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo.

Corte appello Roma, 06/04/2020, n.1902

Stato di adottabilità: richiesta di una consulenza tecnica relativa

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali – ossia organi dell’Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17165

Minore: quando è adottabile?

È immune da censure la pronuncia del giudice d’appello che ha confermato lo stato di adottabilità dei minori, dopo aver effettuato con una valutazione rigorosa condotta sulla base delle risultanze istruttorie e che abbia ritenuto sussistente la situazione di abbandono morale e materiale da parte di entrambi i genitori naturali, su idonei elementi indiziari, ritenendo la sussistenza del pregiudizio concreto per i figli minori, ed escludendo altresì il recupero delle capacità genitoriali da parte del padre – invalido civile – e della madre, che aveva costituito un altro nucleo familiare, in una periodo di tempo ragionevole e compatibile con lo sviluppo psicofisico dei figli, oltre che la sussistenza di figure parentali in grado di occuparsi dei minori.

Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19154

L’effettiva possibilità di recupero delle capacità e delle competenze genitoriali

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32412

Minore privato del cosiddetto diritto all’amore

Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore, con contestuale sospensione della responsabilità genitoriale e nomina di un tutore, nell’ipotesi in cui lo stesso si trovi di fatto privato del c.d. diritto all’amore, ovvero nell’ipotesi di carenza, da parte dei genitori, di quella fondamentale assistenza morale nei confronti del figlio minorenne che manifesti una loro inadeguatezza allo svolgimento del ruolo genitoriale non rimediabile, in ragionevole prospettiva, se non tramite la dichiarazione dello stato di abbandono del minore medesimo e il ricorso al meccanismo adottivo

Tribunale minorenni Caltanissetta, 15/11/2019

Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità

Con il raggiungimento della maggiore età il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, avendo perso ogni utilità per non essere più conseguibile tale risultato, si estingue per cessazione della materia del contendere e la relativa dichiarazione può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione quando il giudizio pende in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. I, 11/06/2019, n.15713

Valutazione dello stato di adottabilità

In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del minore di vivere, per quanto sia possibile, con i propri genitori impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse.

Cassazione civile sez. I, 17/05/2019, n.13409

The post Stato di adottabilità: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 3 Gennaio 2023 06:00