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Spese universitarie figli genitori divorziati

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(@angelo-greco)
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Come si dividono le spese per la retta universitaria e per l’affitto per lo studente fuorisede? È necessario l’accordo?

Nel caso di una coppia di genitori divorziati, nel momento in cui il figlio va a studiare “fuori sede” all’università, è necessario individuare quali spese rientrano nell’assegno mensile di mantenimento e quali invece devono considerarsi “straordinarie” e pertanto da rimborsare di volta in volta. Peraltro tra queste ultime ve ne sono alcune che non necessitano del previo accordo tra i genitori, trattandosi di spese nell’interesse del figlio. 

La giurisprudenza ha più volte fornito chiarimenti in merito all’esatto inquadramento delle spese universitarie per i figli di genitori divorziati. Cercheremo di fare il punto della situazione nella seguente guida. 

Differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie

L’assegno di mantenimento comprende le spese ordinarie, quelle cioè caratterizzate dalla frequenza quotidiana, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. 

Al di fuori di queste spese vi sono le spese straordinarie, ossia quelle caratterizzate da occasionalità, sporadicità, imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà. Queste vanno rimborsate di volta in volta che se ne presenta la necessità, secondo la percentuale stabilita dal giudice della separazione o del divorzio (di solito sono ripartite al 50% tra i due genitori).

Le spese straordinarie si distinguono a loro volta in: 

  • spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori perché ritenute necessarie per l’interesse del giovane. Tra queste vi sono, ad esempio, quelle sanitarie di necessità ed urgenza, l’iscrizione scolastica, spese per l’attività sportiva, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai mezzi di locomozione;
  • spese che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori. Vi rientrano ad esempio le spese per visite mediche private quando non sono strettamente necessarie o urgenti; ripetizioni, gite scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, corsi di lingua, corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all’estero; baby sitter dopo la separazione; acquisto cellulare; corso patente di guida; attività artistiche, culturali e ricreative; festeggiamenti dedicati ai figli.

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è fondamentale perché nel primo caso il genitore collocatario (di norma la madre) non ha diritto al rimborso, mentre nel secondo sì. 

Dobbiamo a questo punto verificare se le spese universitarie per i figli sono da considerarsi come spese ordinarie – e quindi ricomprese già nell’assegno mensile di mantenimento – o spese straordinarie – e come tali da rimborsare all’occorrenza. Vediamo cosa ha detto in proposito la giurisprudenza.

Spese universitarie: sono spese ordinarie o straordinarie?

Anche se non manca qualche giudice che la pensa diversamente, secondo la Cassazione [1], le spese per la formazione universitaria vanno annoverate tra i bisogni ordinari del figlio e fanno quindi parte delle spese ordinarie, per cui non è dovuto un rimborso. Si tratta infatti di attività i cui costi sono facilmente prevedibili nel loro specifico ammontare e nel loro prevedibile e costante ripetersi. 

Invero, rientrano a tutti gli effetti tra le spese ordinarie i costi sostenuti dai genitori separati o divorziati per l’istruzione accademica del figlio come le tasse di iscrizione all’università pubblica e i libri di studio: spese non connotate da alcun carattere di eccezionalità. 

Dunque, le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo e quindi non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità.

Diverso però è il discorso per quanto riguarda l’iscrizione e la relativa retta all’università privata: in tal caso non solo si parla di spesa straordinaria ma anche da concordare tra i genitori, non potendo la scelta ricadere su uno solo di questi.

Cosa fare se l’assegno di mantenimento non basta

Spesso succede che il divorzio arrivi quando i figli sono ancora in tenera età sicché il giudice determina l’ammontare dell’assegno sulla base delle esigenze economiche del bambino in quel periodo. Nel momento in cui però il ragazzo cresce e deve andare all’università, le spese a carico del genitore collocatario aumentano. Dunque, sapendo quest’ultimo che i costi per l’università rientreranno tra le spese ordinarie, se l’assegno che già riceve non dovesse bastare perché tarato sulle esigenze di un bambino, allora è possibile presentare un ricorso al giudice e chiedere la modifica delle condizioni economiche del divorzio. In questo modo si domanderà un aumento dell’ammontare dell’assegno sulla base delle accresciute esigenze di studio del giovane.

Pagamento dell’affitto all’università per chi è fuori sede

Se le spese per l’istruzione universitaria rientrano tra le spese ordinarie, quelle per l’alloggio sono considerate spese straordinarie. 

Si discute tuttavia se queste spese richiedano il previo accordo tra coniugi o meno. 

Secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense e i protocolli di gran parte dei tribunali [2], le spese per l’alloggio dei fuorisede vanno sempre concordate tra i coniugi.

Si tratta sì di spese straordinarie ma che, come appena detto, richiedono un’intesa preventiva tra gli ex coniugi anche al fine solo di stabilire l’affitto meno caro, compatibile cioè con le reciproche condizioni economiche.

Non è però di questo avviso una recente pronuncia del tribunale di Frosinone [3] secondo cui il padre separato deve pagare la casa al figlio anche se non è d’accordo con la scelta dell’Università né ha prestato il consenso alla locazione dell’alloggio. È vero: in caso di affido condiviso le decisioni più importanti sui figli debbano essere assunte da entrambi i genitori, ma la spesa per l’immobile in affitto nella città universitaria è da considerarsi nell’interesse del giovane. Pertanto se il canone risulta comunque proporzionato alle condizioni economiche delle parti, esso va rimborsato anche se non c’è stato un previo accordo.  

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Pubblicato : 8 Febbraio 2023 10:00