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Sospensione condizionale subordinata al risarcimento

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(@paolo-remer)
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Come funziona la concessione del beneficio che evita il carcere in cambio del pagamento, da parte del condannato, dei danni arrecati alle vittime dei reati.

Nei tribunali italiani si verifica sempre più spesso questo fenomeno: la sospensione condizionale della pena non viene concessa automaticamente ed indiscriminatamente, bensì è subordinata al risarcimento dei danni che il reato ha provocato. In sostanza, i giudici vogliono che il condannato faccia qualcosa di concreto per meritarsi questo importante beneficio: e cosa c’è di meglio che mettere mano al portafoglio e risarcire le persone offese da quelle condotte illecite che ormai sono state accertate con la sentenza di condanna?

Questa prassi ha un aspetto positivo, perché mette in primo piano le esigenze delle vittime dei reati, e richiede ai responsabili di questi delitti un gesto fattivo, lasciando sullo sfondo le generiche (e talvolta inutili) dichiarazioni di pentimento espresse dai condannati e la loro eventuale incensuratezza. Però c’è un’importante obiezione a questo metodo: non tutti gli autori dei reati – che possono essere più o meno gravi e dunque comportare una pena detentiva più o meno pesante – sono uguali, perché alcuni non sono in grado di risarcire i danni arrecati: anche se volessero farlo, le loro condizioni patrimoniali e reddituali non glielo consentono. E allora nei loro confronti subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno significherebbe chiedere qualcosa di «inesigibile», come ha affermato una nuova sentenza della Cassazione [1], sulla scia di altre recenti pronunce.

Sospensione condizionale della pena: come funziona

La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato: consente, quindi, di non scontare la condanna inflitta dal giudice penale e dunque, se si tratta di pene detentive, evita il carcere. Per la precisione, la condizionale sospende la condanna per cinque anni, se si tratta di delitto, e per due anni, se si tratta di una contravvenzione. Al termine di questo periodo, se il reo non ha commesso altri delitti o contravvenzioni della stessa indole, e ha adempiuto gli obblighi imposti dal giudice (tra cui quello del risarcimento, che fra poco esamineremo) la condanna viene cancellata; altrimenti la condizionale viene revocata e la pena sarà espiata.

La cosiddetta “pena con la condizionale” non è illimitata, ma può essere concessa solo per condanne non superiori a due anni di reclusione (che diventano tre se il reato è commesso da minorenne, e due anni e sei mesi se il condannato aveva, all’epoca di commissione del reato, meno di 21 anni o più di 70).

In tutti i casi, il giudice concede la condizionale quando ritiene che in futuro il condannato «si asterrà dal commettere ulteriori reati» [2]: è un giudizio prognostico connotato da una certa discrezionalità, ma deve essere motivato in sentenza, sia in caso di concessione sia nell’ipotesi di negazione del beneficio.

La condizionale non può essere concessa a chi era già stato condannato in precedenza per un delitto o dichiarato delinquente abituale o professionale e a chi ha ricevuto l’irrogazione di una misura di sicurezza personale (in tal caso è considerato persona socialmente pericolosa). Viceversa, la condizionale può essere concessa più di una volta – ad esempio, nella seconda condanna – se la pena complessiva da infliggere non supera ancora i limiti che abbiamo descritto.

Sospensione condizionale subordinata al risarcimento: quando?

L’art. 165 del Codice di procedura penale stabilisce che: «la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno».

A fronte di questa previsione generale, vi sono delle importanti specificazioni:

  • se la sospensione condizionale viene concessa a chi ne aveva già usufruito in precedenza, essa «deve» (e non soltanto può) essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi che abbiamo descritto, a meno che la pena inflitta non sia superiore a un anno e il danno «sia stato riparato interamente, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni» [3].
  • se la condanna riguarda il delitto di omicidio, consumato o tentato, o un reato contro la Pubblica Amministrazione (come il peculato, la concussione e la corruzione), «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria» dei danni prodotti [4];
  • per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e lesioni aggravate, «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati»;
  • se la condanna riguarda un furto in abitazione, «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa» [5].

Cosa succede se il condannato non può risarcire il danno

Come abbiamo anticipato in premessa, una recente sentenza della Cassazione è intervenuta sul tema dell’inesigibilità dell’obbligo risarcitorio posto a carico del condannato per beneficiare della sospensione condizionale della pena, ed evitare la sua revoca in caso di inadempimento entro i termini fissati dal giudice per pagare. Nella motivazione, la Suprema Corte ha affermato  che in capo al giudice «sussiste l’obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancora di più, quando vi sia un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio» [6]. Quindi bisogna sempre considerare le condizioni economiche del condannato: il trattamento sanzionatorio dovrebbe essere “personalizzato”, ma questo non risulta semplice perché bisognerebbe compiere apposite indagini reddituali e patrimoniali.

Di recente le Sezioni Unite Penali della Cassazione avevano rimarcato che l’obbligo di risarcimento del danno deve essere «concretamente esigibile» dal condannato, alla stregua delle sue condizioni economiche, ed inoltre il termine per l’adempimento deve essere sempre certo e fissato in sentenza, «affinché l’obbligato possa ragionevolmente adempiervi» [7]. Anche la Corte Costituzionale aveva da tempo sottolineato che la valutazione del giudice che dispone la sospensione condizionale deve essere «caratterizzata da un apprezzamento motivato pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario» [8].

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Pubblicato : 14 Dicembre 2022 12:00