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Somme di denaro dall’estero: cosa si rischia?

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(@salvatore-cirilla)
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Sono cittadino italiano sposato con una cittadina americana. Mia moglie ha appena ricevuto la Carta di Soggiorno. Stiamo per acquistare un immobile assieme che però sarà intestato solo a me. Siccome utilizzeremo parte del denaro che mia moglie ha negli Stati Uniti, come possiamo fare questo trasferimento di liquidità senza incorrere in sanzioni? 

Il primo problema da affrontare è quello della ritenuta alla fonte che le Banche operano.

E infatti, dal 1° febbraio 2014, le banche sono obbligate alla ritenuta automatica del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero alle persone fisiche, in quanto vi è la presunzione che quelle somme derivino da redditi di capitali.

Spetta al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso “reddituale”.

Chi riceve dovrà presentare alla banca un’autocertificazione (solitamente un modello prestampato è disponibile presso la stessa banca), in cui si dichiari che il denaro non è tassabile, non essendo reddito da capitale o redditi diversi.

La banca, potrebbe richiedere di allegare ulteriori elementi utili ad accertare la non tassabilità dell’importo, come la dichiarazione dei redditi.

Per questo motivo, occorre stare attenti e, eventualmente, avvertire la Banca di questa operazione.

L’altra problematica riguarda l’imposta sulla donazione che, per le cifre rilevanti, deve essere versata all’agenzia delle entrate, dopo aver formalizzato davanti ad un Notaio la donazione.

In tal senso, però, è intervenuta la Cassazione con un’importante sentenza che aveva visto come protagonista un contribuente che aveva ricevuto una somma importante da un conto estero (Cassazione civile, sez. trib. 24/03/2021 n. 8175).

In quel caso, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella esattoriale per omesso pagamento dell’imposta di donazione, sul presupposto che l’obbligazione della donazione si fosse perfezionata in Italia.

Trattandosi di un’operazione negoziale transfrontaliera, va individuata la disciplina applicabile, secondo le norme di diritto internazionale privato e convenzioni internazionali.

Nella specie, non è contestato che il denaro donato, con ordine di bonifico, da un cittadino straniero residente all’estero, sia stato trasferito in Italia su un conto corrente intestato ad un cittadino, beneficiario, ivi residente.

Il criterio di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni è dettato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 2 (T.U.S.): “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”.

Pertanto, in deroga al principio generale sancito dal comma 1, qualora alla data della donazione il donante risiede all’estero, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti che risultano esistenti sul territorio nazionale.

Con la richiamata norma, il Legislatore ha inteso quindi affermare l’obbligo della registrazione anche per gli atti donazione “firmati all’estero”, aventi ad oggetto beni diversi da immobili ed aziende esistenti nel territorio dello Stato.

Conseguentemente, ai fini dell’imposta sulle donazioni rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all’estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (art. 2, comma 1, del TUS), ovvero nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano “esistenti” nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2 e 3, del TUS).

In tale ipotesi, come precisato dalla circolare n. 207 del 16 novembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate, dall’obbligo di registrazione dei suddetti atti discende l’assoggettamento del valore di beni donati all’imposta sulle donazioni.

Alla luce del criterio di territorialità, come si è detto, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e “diritti esistenti” sul territorio nazionale.

Da siffatti rilievi, per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente “nel territorio dello Stato.

Nel Suo caso, il denaro oggetto di donazione non sarebbe presente nel territorio nazionale al momento dell’atto di liberalità. ma è depositato sul conto corrente del donante residente all’estero.

In fattispecie analoga alla questione in esame, è intervenuta l’Agenzia delle entrate, nella risposta di interpello n. 310 del 24 luglio 2019.

Nella risposta di interpello si precisa che: “Per stabilire se… l’atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato. Al riguardo, del sopracitato art. 2 del TUS, il comma 3 pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, tra l’altro per “….e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato;…”

Considerato che il denaro (da trasferire in tale caso mediante bonifico bancario) non risulta tra i beni che, ai sensi del citato comma 3, si presumono esistenti nel territorio dello Stato, si ritiene utile fare riferimento alla disciplina dettata per le altre tipologie di beni, previste dalla citata lett. e), che presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe al denaro. Sul punto, si può quindi fare riferimento all’assegno di ogni specie che si presume esistente nel territorio dello Stato “se l’emittente è residente nello Stato”.

Secondo l’Ufficio, per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre la residenza in Italia del soggetto emittente con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione.

Se manca tale condizione, il bene non si considera esistente nel territorio dello Stato, pertanto, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Ne consegue che, nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente all’estero, tramite bonifico bancario, benchè destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante è residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trova depositato su conto bancario di un istituto straniero.

Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia e Lei non dovrebbe rischiare alcuna sanzione.

Ovviamente, il condizionale è d’obbligo in quanto non è possibile prevedere eventuali contestazioni in futuro.

Tuttavia, come richiamato dalla Cassazione e dall’Agenzia delle Entrate Lei avrebbe delle ottime ragioni per dimostrare la bontà dell’operazione e la non dovutezza di alcuna imposta.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 16 Settembre 2023 19:15