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Siepe condominiale: potatura e rimozione

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(@angelo-greco)
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Alberi, piante e vegetazione: maggioranze per abbattimento e ripartizione di spese per il giardinaggio.

I condomini si adornano sempre più di spazi verdi. La presenza di vegetazione fa bene alla salute del corpo e dello spirito: crea relazioni, aggregazioni, angoli di riposo e di serenità. Eppure nei condomini si litiga anche per questo. Chi deve pagare le spese per la potatura degli alberi e delle siepi? Qual è l’altezza massima consentita a una pianta? Quali sono le maggioranze per rimuovere la vegetazione che sporca ed i cui costi per la manutenzione sono particolarmente invisi a chi non ama il giardinaggio?

Con riguardo alla potatura e alla rimozione della siepe condominiale sarà bene fare delle precisazioni.

Come si ripartiscono le spese in condominio? 

La regola generale sulla ripartizione delle spese in condominio è contenuta nell’articolo 1123 del Codice civile. Essa stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza ricadono su tutti i condòmini secondo le tabelle millesimali a meno che non vi sia uno specifico accordo differente che deve essere preso all’unanimità in assemblea. 

Se però si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese devono essere ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. E quando in un edificio vi siano beni comuni, come scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato, le spese dovute per la loro manutenzione restano a carico non di tutti ma solo del gruppo che ne trae utilità.

Quanto al concetto di «diverso uso» si considera quello potenziale e non effettivo. Per cui, se un condomino non ama passeggiare nel giardino o è solito fare le scale a piedi dovrà comunque contribuire alle spese per la potatura delle piante o per la manutenzione dell’ascensore.

Chi paga le spese del giardiniere per la potatura delle siepi?

Da quanto appena detto deriva che le spese per la potatura delle siepi e di tutte le piante di proprietà del condominio devono essere divise tra tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi di proprietà. È del tutto indifferente che un condomino non usufruisca del verde. Del resto la presenza di piante ed alberi contribuisce ad abbellire il palazzo aumentandone il valore commerciale. Sicché, anche se indirettamente, ciascun condomino trae vantaggio dalla presenza del verde in condominio

Alberi, piante e siedi di proprietà privata: chi paga le spese di potatura?

Spesso succede che le piante siano confinate nel giardino di proprietà individuale del condomino che vive al piano terra o al rialzato. In tali casi, seguendo la regola generale, le spese relative ai beni privati che sono compresi nell’edificio devono essere sostenute esclusivamente dai rispettivi proprietari.

Questa regola però trova eccezione quando si tratta di piante ornamentali poste all’interno di un giardino privato che fa parte dell’edificio condominiale. Esse infatti, per quanto di proprietà di un solo condomino, contribuiscono ad abbellire l’edificio nel suo complesso e dunque, come detto sopra, producono un utile a tutti i condomini. Pertanto, in tali ipotesi, si applica il principio secondo cui pure le spese (come quelle necessarie, ad esempio, per la potatura) relative agli alberi e alle piante ornamentali che insistono su un suolo di proprietà esclusiva compreso in un condominio devono essere ripartite comunque fra tutti i condòmini se contribuiscono al decoro architettonico dell’intero palazzo.

In sostanza, quando viene accertato che gli alberi, suppur rientranti nella proprietà esclusiva, arrecano ai condòmini un’utilità come elemento ornamentale, allora esse sono parte del decoro architettonico dell’edificio, che è un bene comune tutelato dalla legge. Di conseguenza tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese per il loro abbattimento e reimpianto, dal momento che sono funzionali alla conservazione del decoro stesso. Tale principio, per quanto non sancito dalla legge, è stato precisato più volte dalla giurisprudenza [1].  

Maggioranza rimozione siepe condominiale 

Per rimuovere una siepe condominiale è necessaria una votazione dell’assemblea adottata all’unanimità. Inoltre tale decisione non deve pregiudicare la stabilità e sicurezza dell’edificio. In difetto di tali condizioni, l’innovazione si considererà vietata dall’articolo 1120, comma 4 cod. civ. e la conseguente delibera assembleare nulla ed impugnabile in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi anni. Non opera quindi il termine di 30 giorni per l’impugnazione previsto per tutte le delibere annullabili [2].

L’abbattimento di un albero comune può essere validamente assimilato all’abbattimento della siepe, «elementi, entrambi, certamente rientranti nella categoria delle cose comuni.

Pertanto, «è da considerarsi altrettanto pacifico che l’amministratore, in caso di necessità ed urgenza, come ad esempio nel caso in cui l’albero rischi di cadere o di recare pregiudizio a costruzioni ad esso adiacenti, abbia la facoltà di provvedere all’abbattimento, sottoponendo, con l’ordine del giorno della prima assemblea utile ai condomini la ratifica del proprio operato.

Ma, nel caso in cui lo sradicamento della siepe condominiale non pregiudichi la stabilità e la sicurezza dell’edificio, l’innovazione si considera vietata e la conseguente delibera assembleare nulla ed impugnabile senza limiti temporali.

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Pubblicato : 6 Gennaio 2023 14:00