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Si può rinunciare ai diritti su un’eredità?

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(@angelo-greco)
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Nullità dell’accordo concluso da uno dei futuri eredi se il de cuius è ancora in vita: cosa dice la legge sul divieto di patti successori?

Quando si discute di successioni, ci si chiede spesso se si può rinunciare ai diritti su un’eredità. Si pensi al caso di due fratelli, uno dei quali riceva una donazione dal padre ancora in vita mentre l’altro si impegna a non contestare mai tale atto, neanche dopo il decesso del genitore. Un accordo transattivo di tale tipo – che, in fin dei conti, non è altro che una rinuncia all’azione di riduzione per lesione della legittima – avrebbe valore ai fini legali?

La questione è stata più volte sottoposta al vaglio della Cassazione (da ultimo con ord. n. 366/2024). A dire il vero, la materia è disciplina in modo molto chiaro e netto dal codice civile.

Di tanto parleremo meglio in questo articolo. Spiegheremo se è possibile rinunciare a un’azione legale per contestare un testamento, una donazione o qualsiasi altro diritto inerente a un’eredità se il cosiddetto de cuius (colui cioè della cui eredità si tratta) è ancora in vita. Ma procediamo con ordine.

È legale rinunciare ai diritti ereditari in vita del de cuius?

No, per il diritto italiano non è possibile rinunciare ai diritti ereditari quando ancora il de cuius – la persona da cui proviene l’eredità – è ancora in vita. Ogni accordo su un’eredità o la rinuncia a qualsiasi contestazione può avvenire solo dopo che la successione si è aperta, momento che appunto coincide con la morte del de cuius.

Questa regola è nota come divieto di patti successori ed è sancita dall’articolo 458 del codice civile. Tale norma stabilisce due obblighi, uno in capo al testatore e l’altro in capo ai suoi futuri eredi. Eccoli:

  • una persona non può mai impegnarsi, con un accordo, a destinare la propria eredità in un modo piuttosto che in un altro. La volontà del testatore deve essere libera: egli cioè deve sempre poter revocare il proprio testamento se lo vuole. Ogni contratto o vincolo diverso sarebbe nullo: non avrebbe cioè alcun valore legale. Ad esempio il padre si impegna a lasciare metà della propria eredità unicamente alla figlia Germana può disattendere l’impegno assunto, anche se per iscritto;
  • un erede non può disporre (vendere, donare, rinunciare, ecc.) di un’eredità che ancora non ha ricevuto perché la successione non si è aperta. Anche tale atto è nullo.

Per un approfondimento sull’argomento leggi la nostra guida: Patti successori: cosa sono e come funzionano.

In sostanza, con riferimento ai futuri eredi, il Codice civile stabilisce chiaramente il divieto di ogni atto con cui una persona disponga dei diritti che potrebbero spettarle su una successione non ancora aperta, o rinunci ai medesimi. Questo significa che qualsiasi accordo o transazione effettuata in tal senso prima della morte del de cuius è considerata nulla.

Quali sono le conseguenze legali di una rinuncia anticipata?

La legge riconosce ad alcuni eredi, detti eredi legittimari, delle quote minime del patrimonio del defunto che quest’ultimo non può sottrarre loro neanche con donazioni fatte in vita. Tali eredi sono:

  • il coniuge;
  • i figli;
  • i genitori, solo in assenza di figli.

Se la quota di legittima di uno di tali soggetti è stata lesa, quest’ultimo può – entro 10 anni dall’apertura della successione (ossia dalla morte del de cuius) esercitare la cosiddetta azione di riduzione per lesione della legittima e ottenere ciò che gli sarebbe spettato. A tal fine può:

  • contestare l’eventuale divisione ereditaria;
  • se ciò non bastasse, impugnare le donazioni fatte dal defunto quando ancora era in vita, partendo dalle ultime e risalendo via via a quelle precedenti finché non ha soddisfatto il proprio diritto.

Nel calcolare però l’eventuale lesione della propria quota di legittima, l’erede deve tenere conto di quanto anch’egli ha ricevuto da de cuius, a titolo di donazione, prima che morisse. Sicché, ad esempio, se un padre ha soddisfatto la quota di legittima di un figlio quando ancora era in vita, quest’ultimo non potrà più esercitare l’azione di riduzione.

Detto ciò, se un soggetto dovesse effettuare degli atti di donazione, i suoi futuri eredi non possono rinunciare a contestarli quando ancora il donante è in vita: non possono cioè rinunciare in anticipo all’azione di riduzione. Per farlo, devono attendere la morte del donante.

Tale principio è sancito dal citato articolo 557 comma 2 del cod. civ.: i legittimari (o i loro eredi o aventi causa) non possono rinunziare al loro diritto di ottenere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima «finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione».

Una rinuncia anticipata ai diritti ereditari è considerata nulla e senza effetto legale. Ciò significa che, nonostante una persona possa dichiarare di rinunciare alla sua parte di eredità, questa dichiarazione non ha alcun valore legale fino a quando la successione non viene aperta con la morte del de cuius.

Come si può rinunciare legalmente all’eredità?

Per rinunciare legalmente all’eredità, è quindi necessario aspettare la morte del de cuius. Dopo la sua morte, gli eredi hanno la possibilità di rinunciare all’eredità attraverso una dichiarazione formale resa davanti a un notaio o anche con scrittura privata (meglio se autenticata o registrata).

Cosa accade se un erede rinuncia all’eredità?

Una volta apertasi la successione, quando un erede rinuncia formalmente all’eredità, i suoi diritti successori passano ai suoi discendenti se egli è, a sua volta, il figlio, il fratello o la sorella del defunto. Se invece il rinunciante è un parente diverso, la sua quota va ad accrescere le quote degli altri eredi.

Tutto ciò però succede solo se, nel proprio testamento, il de cuius non ha stabilito già in anticipo chi succederà al posto di eventuali rinunciatari.

Cosa dice la Cassazione sul divieto di patti successori?

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 366 del 5 gennaio 2024, ha espresso il principio che la transazione conclusa da un futuro erede, che rinuncia ai diritti sulla futura successione, è nulla se la de cuius è ancora in vita.

In questo caso specifico, vi era stato un lungo contenzioso tra la madre Caia e i suoi due figli, riguardante la divisione ereditaria del padre, risolto con due atti di conciliazione giudiziale. Tizia, una delle figlie, contestava che l’accordo transattivo tra suo fratello e la madre fosse simulato e lesivo della sua quota di legittima.

La Corte d’Appello ha ritenuto che Tizia, firmando il verbale di conciliazione, avesse rinunciato a qualsiasi pretesa sugli accordi successivi tra la madre e il fratello relativamente all’eredità del padre, escludendo quindi qualsiasi reclamo sulla successione materna.

 
Pubblicato : 12 Gennaio 2024 10:45