forum

Si può pagare un de...
 
Notifiche
Cancella tutti

Si può pagare un debito con i soldi degli altri?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
72 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Tempo fa la Cooperativa A mi ha rimborsato alcune somme che avevo anticipato nel suo interesse. Ora mi giunge un decreto ingiuntivo con cui la Cooperativa B, che condivideva con la Coop. A gli amministratori, mi chiede la restituzione di quelle somme in quanto sarebbero state sottratte dal suo conto corrente. In pratica, gli amministratori, essendo comuni a entrambe le Cooperative, hanno usato i soldi dell’una per pagare i debiti dell’altra. Posso oppormi?

Se anche le somme fossero state sottratte illegittimamente, di tale situazione non potrà risponderne il creditore, il quale ha semplicemente incassato ciò che gli spettava.

Dell’illecito prelievo può al massimo rispondere l’amministratore o l’altro soggetto che, all’epoca, ha utilizzato le somme di cui non poteva disporre.

Anche volendo immaginare un’azione di recupero presso i terzi, questa andrebbe prescritta entro cinque anni (cosiddetta “azione revocatoria”), termine che pare ampiamente decorso.

Peraltro, anche in quest’ultimo caso chi agisce per ottenere l’inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale deve dimostrare la malafede di colui che ha ricevuto le somme di denaro, cosa che nel caso di specie sembra potersi radicalmente escludere.

Così l’art. 67 della legge fallimentare:

«Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

  1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
  2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
  3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
  4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».

Nel caso di specie, peraltro, il problema nemmeno si pone, visto che si è agito direttamente con decreto ingiuntivo anziché con revocatoria.

Non bisogna poi dimenticare il principio del cosiddetto “legittimo affidamento”, secondo il quale il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione apparentemente corrispondente a quella reale è meritevole di tutela.

Nella vicenda che ci occupa, il creditore si è limitato a incassare ciò che gli spettava, facendo affidamento sul fatto che il debitore avesse la disponibilità del denaro utilizzato per pagare.

Se infatti per pagare sono state utilizzate somme appartenenti a un’altra persona giuridica, a risponderne dovrebbero essere gli amministratori che hanno disposto l’operazione, i quali potrebbero anche aver commesso un reato.

Al creditore non interessa chi paga il debito: l’importante è che ottenga ciò che gli spetta.

Così recita l’art. 1180 c.c.: «L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione».

Nel caso di specie, peraltro, poiché a pagare sono stati gli amministratori della Coop. A (comuni alla Coop. B), non si sarebbe potuto sospettare che i soldi provenissero da altro conto.

Quindi, in effetti chi si è presentato a pagare era davvero il debitore (nella persona del suo amministratore rappresentante p.t.).

Secondo l’art. 1192 c.c., «Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno».

Ciò significa che il debitore non può contestare la prestazione effettuata e chiederne la restituzione, qualora la stessa sia stata eseguita con cose di cui non poteva disporre, a meno che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui, invece, può disporre.

 
Pubblicato : 9 Settembre 2023 06:30