Si può impedire la frequentazione del figlio con il partner del genitore?
Come funziona l’affido dei figli? Chi è il genitore collocatario? È valida la clausola con cui si impedisce ai figli di frequentare i nuovi partner?
Quando i genitori si lasciano devono trovare un accordo sull’affido dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. In mancanza, deve provvedere il giudice, stabilendo le condizioni dell’affidamento e il calendario delle visite. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: si può impedire la frequentazione del figlio con il partner del genitore?
Si tratta di un problema ricorrente in quanto, a seguito della separazione e/o del divorzio, è molto frequente che uno dei genitori intraprenda una nuova relazione sentimentale, della quale vuole rendere partecipe anche i figli facendo loro conoscere il nuovo partner. Cosa dice la legge a tal proposito? È legale impedire che il nuovo compagno della moglie (o la nuova compagna del marito) trascorra del tempo con il proprio figlio? Vediamo cosa ha stabilito la giurisprudenza.
Come funziona l’affido dei figli?
Secondo la legge, a seguito della separazione i figli devono essere affidati a entrambi i genitori, in modo tale che possano continuare ad avere rapporti con entrambi, attenuando il più possibile il trauma derivante dalla separazione. Si parla in questi casi di affido condiviso.
Solo eccezionalmente, qualora uno dei genitori dimostri di essere del tutto inadatto ad educare i figli, il giudice potrebbe optare per l’affido esclusivo, fermo restando la possibilità, per il genitore non affidatario, di fare visita alla prole secondo un calendario prestabilito.
L’affido esclusivo è un rimedio residuale che il giudice adotta solo in ipotesi estreme, ad esempio quando il genitore ha dimostrato totale disinteresse per la prole oppure è affetto da serie problematiche, come la tossicodipendenza.
Cos’è il collocamento dei figli?
Anche quando l’affido è condiviso i figli devono stabilire la residenza presso uno dei genitori (cosiddetto “collocatario”), solitamente ritenuto più idoneo (anche in ragione dell’età dei minori) ad occuparsi di loro con maggiore continuità.
Dal proprio canto, il genitore non collocatario deve avere la possibilità di vedere e tenere con sé la prole, sia nel tempo ordinario (infrasettimanalmente), sia nel weekend, oltre che durante i periodi di vacanza scolastica e in occasione delle festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.).
Il collocamento dei minori determina due importanti conseguenze:
- da un lato, il genitore collocatario della prole ha diritto di vedersi assegnata la casa coniugale (in altri termini, potrà continuare ad abitarci con i figli a prescindere dalla proprietà);
- dall’altro lato, il genitore non collocatario sarà tenuto a corrispondere mensilmente un importo a titolo di contributo al mantenimento della prole con cui non convive.
I figli possono frequentare il nuovo partner del genitore?
La legge non dice nulla circa la possibilità che i figli frequentino il nuovo partner del genitore (ad esempio, il nuovo compagno della madre).
Ciò significa che tale eventualità non è negata, a meno che il giudice, ricorrendo fondati motivi, non stabilisca il contrario.
La giurisprudenza ritiene che la frequentazione del nuovo partner è legittima, se questi è entrato a far parte, in maniera stabile e duratura, della vita del genitore.
D’altronde, secondo la giurisprudenza [1], i figli hanno il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana del singolo genitore e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale, sempreché la stessa non arrechi pregiudizio alla prole.
Si può impedire che i figli frequentino il partner del genitore?
È possibile ottenere dal giudice un provvedimento che impedisca la frequentazione dei figli con il nuovo partner del genitore.
Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.
Si pensi al nuovo partner violento oppure che fa uso abituale di alcolici o di sostanze stupefacenti.
L’accertamento in sede giudiziaria, al fine di impedire la frequentazione con il figlio, deve dare prova che tale rapporto risulti deleterio per il minore.
Non può, di conseguenza, essere sufficiente una valutazione personale dell’altro genitore sulla nuova figura.
È legale la clausola che vieta ai figli di frequentare il nuovo partner del genitore?
I genitori potrebbero mettersi d’accordo nel senso di vietare che i figli frequentino il nuovo partner dell’altro.
Tale condizione, anche se inserita nel ricorso congiunto di separazione e/o divorzio, non ha tuttavia un vero e proprio valore legale, nel senso che non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che, se violato, non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.
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