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Si può fare l’amministratore di sostegno a distanza?

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(@paolo-remer)
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Quando il familiare da assistere risiede in un luogo molto lontano da chi vorrebbe amministrarlo, il giudice può rifiutare la nomina?

Siete rimasti al mondo soltanto tu e tua sorella, che è anziana e malata di Alzheimer. Necessita di un amministratore di sostegno, e vorresti essere tu, in quanto fratello e unico parente stretto, a svolgere questo incarico; ma abiti in un’altra città, molto lontana, a parecchie centinaia di chilometri da lei. Si può fare l’amministratore di sostegno a distanza?

La lontananza tra l’amministratore e amministrato di per sé non impedisce la nomina, specialmente se si è parenti stretti. La nomina dell’amministratore di sostegno viene disposta dal giudice e compete a lui valutare, caso per caso, l’idoneità del candidato. Nella scelta dell’amministratore di sostegno c’è una tendenziale preferenza per le figure di riferimento presenti in ambito familiare, se appaiono adatte a ricoprire il ruolo e a svolgere i vari compiti assegnati. Altrimenti si ricorre ad un soggetto esterno: solitamente un professionista, come un avvocato.

Bisogna tenere presente che la funzione di amministratore di sostegno è  molto delicata e impegnativa, e non si esaurisce mai in un puro incarico formale, in quanto si tratta di assistere la persona amministrata – chiamata spesso, nei provvedimenti giudiziari, «beneficiario» – in tutte le attività che non è in grado di compiere da sé, e che vengono analiticamente indicate nel decreto giudiziario di nomina (che può essere periodicamente aggiornato, in relazione all’evolversi della situazione).

In parecchi casi lo svolgimento dei compiti dell’amministratore di sostegno può essere assorbente e gravoso, come quando si tratta di fare la spesa quotidiana e di provvedere a vari adempimenti ricorrenti: il pagamento delle bollette, la gestione del conto corrente, l’incasso della pensione o di altre indennità. In altri casi, invece, la persona amministrata è abbastanza arzilla ed attiva, e dunque è in grado di provvedere autonomamente alla maggior parte di queste incombenze. Sono frequentissime le situazioni di menomazione fisica che preclude i movimenti e gli spostamenti fuori casa, ma con piena lucidità mentale, o viceversa. E allora la giurisprudenza ammette la possibilità di svolgere l’incarico di amministratore di sostegno anche per chi risiede a notevole distanza: una recente ordinanza della Corte di Cassazione [1] ha sottolineato che questa «non è una circostanza univocamente impeditiva». Ciò significa che la lontananza non costituisce una preclusione ad essere nominati amministratori di sostegno, se si è comunque in grado di provvedere a tutti i doveri necessari.

Amministratore di sostegno: quando serve?

La figura dell’amministratore di sostegno è prevista dall’art. 404 del Codice civile per assistere chi «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». La nomina avviene con un provvedimento del giudice tutelare del luogo in cui la persona da amministrare ha la residenza o il domicilio.

In particolare, possono chiedere la nomina di un amministratore di sostegno:

  • la stessa persona che dovrà essere assistita;
  • il coniuge o il convivente di fatto;
  • i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo;
  • il tutore o il curatore del beneficiario;
  • il pubblico ministero;
  • il responsabile dei servizi sanitari e sociali.

Il giudice tutelare valuta, in base alla documentazione prodotta, il grado di capacità di agire dell’interessato, e decide se accogliere o meno la richiesta; in caso positivo, dispone, con decreto, la nomina dell’amministratore di sostegno in favore del beneficiario.

Chi può fare l’amministratore di sostegno?

L’art. 408 del Codice civile stabilisce che la scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario», quindi mai per favorire l’amministratore. Può essere lo stesso beneficiario, se è in grado di farlo, a designare il proprio amministratore di sostegno, purché la scelta avvenga con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è consentito farlo anche « in previsione della propria eventuale futura incapacità», quindi in un momento in cui si è ancora nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali, se si prevede o si teme che un domani verranno meno.

In mancanza di tale scelta volontaria, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare come amministratore di sostegno il coniuge che non sia legalmente separato, il convivente stabile, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, o un altro familiare entro il quarto grado di parentela, o, infine, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La designazione dell’amministratore di sostegno nell’ambito della cerchia familiare è preferenziale, ove possibile; in caso di mancanza di soggetti idonei a ricoprire il ruolo, il giudice può nominare un estraneo. Tuttavia, per prevenire fenomeni di approfittamento o circonvenzione, è vietato nominare come amministratori di sostegno gli operatori dei servizi, pubblici o privati, che hanno in cura o in carico il beneficiario: ad esempio, il personale della Rsa in cui un anziano è ricoverato in lungodegenza.

Amministratore di sostegno: cosa fa?

La vastità dei compiti e dei poteri dell’amministratore di sostegno dipende dal contenuto stabilito nel decreto del giudice tutelare, che, a sua volta, si basa sul concreto livello di capacità di agire del soggetto beneficiario; quindi l’estensione potrebbe variare nel corso del tempo, adottando i necessari provvedimenti correttivi al decreto di nomina iniziale.

In ogni caso il giudice determina le azioni che l’assistito deve necessariamente compiere con il sostegno dell’amministratore nominato e quelle che, invece, può svolgere da solo: ad esempio, per fare la spesa quotidiana al supermercato e nei negozi di solito non occorre la presenza dell’amministratore di sostegno, ma in alcuni casi potrebbe essere disposta, specialmente quando la sua figura serve a prevenire forme pericolose di ludopatia o di eccessiva prodigalità. L’art. 405 del Codice civile stabilisce che il provvedimento del giudice deve sempre individuare quali sono «gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» – cioè assumendone la rappresentanza – e quelli che invece il beneficiario può compiere «solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno», che quindi si affianca all’assistito operando insieme a lui.

Amministratore di sostegno che risiede lontano: è possibile?

In relazione al contenuto concreto dei poteri dispositivi dell’amministratore di sostegno, così come individuati nel decreto del giudice, è possibile ricoprire questo ruolo anche per un parente che risiede lontano, ad esempio in una città geograficamente molto distante, e che perciò non può essere fisicamente presente ogni giorno accanto alla persona assistita. Le varie questioni e dispute sull’opportunità di attribuire la nomina come amministratore di sostegno di un soggetto che vive lontano dal beneficiario possono essere risolte nell’ambito del procedimento che si svolge davanti al giudice tutelare: è questa la sede per dirimere i contrasti e le opposizioni sollevate dagli eventuali controinteressati, come un altro familiare stretto che abita più vicino.

Proprio questo è accaduto nella vicenda decisa dalla Corte di Cassazione cui abbiamo accennato all’inizio [1], quando ti abbiamo anticipato la possibilità di nominare come amministratore di sostegno anche un soggetto che risiede lontano: se risulta comunque in grado di svolgere il compito, la distanza non preclude la nomina. Gli Ermellini hanno sottolineato che per decidere al meglio conta anche il parere del beneficiario, «la cui volontà, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice»: perciò è stata ammessa la possibilità di far assumere l’incarico di amministratore di sostegno ad una sorella che abitava ad alcune centinaia di chilometri rispetto al luogo di residenza della beneficiaria. Questa lontananza – afferma il Collegio – non è «una circostanza univocamente impeditiva allo svolgimento della funzione, se non correlata alla previsione della gravosità e frequenza dell’impegno richiesto nell’assolvimento della stessa».

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Pubblicato : 5 Novembre 2022 09:30