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Si può dividere la casa in caso di separazione?

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(@angelo-greco)
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Dopo che i coniugi si separano o divorziano, il giudice potrebbe disporre la divisione dell’immobile in due unità abitative separate solo se ciò non crea conflitti tra i due diversi nuclei.

Ipotizziamo il caso di una coppia con figli che si separi. La casa dovrà andare alla moglie con cui staranno i bambini. Il marito però, per non andare via di casa, vorrebbe dividere l’immobile in due appartamenti distinti e autonomi, ciascuno con proprie utenze. Se l’unità abitativa dovesse essere sufficientemente grade da consentire un tale frazionamento, il giudice potrebbe accogliere tale istanza? E se la moglie dovesse opporsi, a chi spetterebbe l’ultima parola? In altri termini, si può dividere la casa in caso di separazione?

In questo articolo, analizzeremo le condizioni necessarie per dividere un immobile in due unità abitative separate secondo riferendoci a ad alcune sentenze della Cassazione e del tribunale di Lamezia [1]. Il nostro obiettivo è fornire una guida pratica per comprendere meglio questa questione complessa.

In caso di separazione è possibile dividere un immobile in due unità abitative separate?

In base alle sentenze della Cassazione (n. 11294/2023, n. 23631/2011, n. 22266/2021), l’assegnazione di una porzione della casa familiare all’ex marito, costretto ad andare via a seguito del collocamento dei figli presso la madre, è possibile solo se sussistono una serie di requisiti.

Innanzitutto l’immobile deve essere talmente grande da eccedere le esigenze abitative di un solo nucleo familiare.

In secondo luogo, l’immobile deve essere agevolmente divisibile, senza ricorso ad opere murarie, ristrutturazioni e altri lavori costosi.

In terzo luogo è necessario che, a seguito della divisione, i due appartamenti risultino completamente autonomi e distinti: devono perciò avere differenti ingressi, diversi contatori e nessun altro punto di contatto (che potrebbe confliggere non solo con la privacy ma anche con la serenità dell’ex coppia). Quindi per poter procedere alla cosiddetta assegnazione parziale della casa coniugale all’ex moglie, con concessione al marito di vivere nella restante parte, è necessario che non vi siano collegamenti tra i due immobili.

Chiaramente, l’eventuale accordo tra i due coniugi può superare qualsiasi limite e il giudice non potrà discostarsi da esso.

Che succede se la coppia è litigiosa?

Il tribunale di Lamezia Terme ha anche specificato che l’assegnazione parziale della casa coniugale è possibile solo ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori. In altri termini, il tutto deve riversarsi sempre in un vantaggio per i figli, vantaggio che non sussisterebbe laddove i genitori, a stretto contatto, possano continuare a litigare e a creare problemi emotivi alla prole.

In ogni caso, la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell’immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori.

Ai fini dell’assegnazione parziale della casa coniugale è necessario, dunque, che l’immobile sia di proprietà esclusiva del genitore non collocatario e che non ci sia una spiccata conflittualità tra i coniugi perché questo renderebbe inopportuna, per il benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa.

Se gli ex marito e moglie litigano di continuo, non ha rilevanza nemmeno la comoda divisibilità dell’immobile coniugale mediante la realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell’abitazione neppure se poco costose.

Nel caso di specie, non erano integrati i presupposti per poter procedere alla divisione parziale dell’immobile in quanto, l’immobile adibito ad abitazione familiare era di proprietà dei due figli maggiorenni della coppia.

Si ricorda, inoltre, che l’assegnazione parziale della casa familiare serve per tutelare l’interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico e deve essere esclusa qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative.

Quali sono i presupposti per la divisione parziale dell’immobile?

In un caso specifico, non era possibile procedere alla divisione parziale dell’immobile in quanto l’abitazione familiare era di proprietà dei due figli maggiorenni della coppia. Pertanto, per poter procedere alla divisione, è necessario che l’immobile sia di proprietà del genitore non collocatario.

 
Pubblicato : 19 Giugno 2023 11:15