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Servoscala: che fare se il condominio non vuole installarlo

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(@angelo-greco)
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L’eliminazione delle barriere architettoniche non è un obbligo del condominio ma un diritto del condomino. La legge supporta l’installazione di servoscale per garantire l’accessibilità a tutti, nonostante possibili resistenze da parte del condominio.

Hai mai provato a metterti nei panni di una persona con disabilità, costretta a convivere quotidianamente con delle barriere architettoniche? Come può una persona in sedia a rotelle o con difficoltà motorie gestire una situazione in cui il proprio condominio non vuole installare un servoscala? È possibile far fronte a queste difficoltà e rivendicare i propri diritti, nel rispetto delle norme codificate nel nostro sistema giuridico?

Come funziona l’eliminazione delle barriere architettoniche?

La legge 13 del 9 gennaio 1989 definisce e disciplina le misure per garantire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, nei luoghi urbani, nelle abitazioni, nei condomini e nei trasporti. Tali misure rappresentano una espressione del principio di solidarietà sociale previsto dalla Costituzione, in quanto finalizzate a favorire l’interesse generale, ovvero l’accessibilità di tutti gli individui agli edifici, incluso chi ha delle disabilità.

La legge stabilisce un quorum agevolato per la realizzazione di misure volte a eliminare le barriere architettoniche. Difatti l’assemblea può approvare tali interventi (come l’installazione di un servoscala o di un ascensore esterno) con:

  • la maggioranza dei presenti in assemblea (per la precisione, il 50%+1 degli intervenuti);
  • che rappresentino almeno la metà dei millesimi (per la precisione almeno 500/1.000).

La richiesta può provenire dall’assemblea stessa o dal condomino portatore di handicap. L’amministratore è dunque tenuto a convocare l’assemblea per procedere alla eventuale decisione.

Che succede se il condominio non vuole installare un servoscala?

La richiesta di installazione di un servoscala potrebbe incontrare l’opposizione di altri condomini e non raggiungere il quorum richiesto per la valida approvazione dei lavori. In questi casi, se la persona che richiede l’installazione è disposta a sostenere i costi da solo, e la presenza del servoscala non compromette l’utilizzo della scala da parte degli altri condomini, allora questi può procedere a realizzare i lavori a proprie spese, anche se il resto del condominio è in disaccordo. Dell’impianto potrà fare uso solo colui che lo ha finanziato. Gli altri potrebbero, in un momento successivo, decidere di partecipare alla spesa rimborsando al condomino in questione la propria quota.

In sintesi, se l’assemblea approva l’opera di eliminazione delle barriere architettoniche, la spesa viene ripartita tra tutti i condomini secondo millesimi. Se invece l’assemblea non approva i lavori (potere che le è sempre riconosciuto, non potendo essere costretta – neanche in ragione della tutela della disabilità – a sostenere tali spese), le opere possono essere eseguite dall’interessato a proprio completo carico.

Cosa dice la giurisprudenza sull’installazione dei servoscale?

La giurisprudenza ha giocato un ruolo chiave nell’interpretazione e nell’applicazione della legge 13/1989. Le sentenze della Corte di Cassazione civile, in particolare le n. 30838 del 26 novembre 2019 e la n. 7938 del 28 marzo 2017, hanno enfatizzato come queste opere ben possano comportare delle limitazioni alla proprietà comune: un sacrificio tollerabile visto che è in gioco un diritto costituzionale, quello alla rimozione delle disuguaglianze previsto dall’art. 3 Cost. Questo però, a patto che siano rispettati i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile, ovvero che gli altri condomini possano continuare a godere dei beni comuni e che non ne venga alterata la destinazione.

In che modo la larghezza della scalinata influisce sull’installazione del servoscala?

L’installazione di un servoscala su una scalinata non particolarmente ampia dovrebbe garantire una sufficiente manovrabilità e un ingombro “aperto chiuso” proporzionale alla larghezza della scala. Questo significa che il servoscala dovrebbe essere progettato in modo tale da permettere a tutti gli abitanti del condominio di utilizzare la scala anche quando il servoscala è in uso o quando è in posizione di riposo.

 
Pubblicato : 11 Luglio 2023 12:00