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Separazione coniugi: chi paga il condominio?

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(@mariano-acquaviva)
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Casa familiare assegnata: l’amministratore a chi deve chiedere il pagamento delle quote? Come si dividono le spese condominiali tra i coniugi separati?

A seguito della separazione i coniugi devono stabilire con chi continueranno a vivere i figli minorenni e a chi andrà assegnata la casa familiare. Se non c’è accordo tra le parti, a decidere sarà il giudice, il quale provvederà anche a porre l’obbligo del mantenimento a carico di uno dei due. Proprio in tema di assegnazione dell’abitazione in cui i coniugi convivevano si pone il seguente quesito: nel caso di separazione, chi paga il condominio?

Mettiamo il caso che la moglie continui a vivere nell’appartamento condominiale assegnatole dal giudice, sebben l’immobile sia di proprietà del marito. In un’ipotesi del genere, l’amministratore a chi deve chiedere il pagamento degli oneri condominiali? Al coniuge che vive nell’alloggio oppure all’effettivo proprietario? Vediamo cosa dice la giurisprudenza.

Separazione coniugi: a chi va la casa?

Secondo l’articolo 337-sexies del codice civile, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

In buona sostanza, la legge afferma che la casa viene assegnata al genitore presso cui i figli vivranno con maggiore costanza.

Si tratta del cosiddetto genitore collocatario che, soprattutto se la prole è ancora in tenera età, è praticamente sempre la mamma.

Come funziona l’assegnazione della casa familiare?

Come detto, l’assegnazione della casa familiare viene decisa in ragione del superiore interesse della prole.

Ecco perché essa non si perde nemmeno in caso di addebito della separazione. Cosa vuol dire?

Significa che al coniuge a cui vengono affidati con prevalenza i figli conserva il diritto all’assegnazione della casa familiare anche se gli è stata addebitata la separazione a causa delle sue gravi violazioni agli obblighi matrimoniali.

Marta ha tradito il marito. Il giudice le addebita la separazione ma le assegna ugualmente la casa familiare, visto che le vengono affidati, con collocazione prevalente rispetto al marito, i figli ancora piccoli.

L’assegnazione della casa familiare prescinde dalla proprietà della stessa. Ciò significa che il coniuge assegnatario può tranquillamente non vantare la titolarità dell’immobile e, comunque, continuare a viverci.

La casa familiare potrebbe essere di proprietà del coniuge non assegnatario oppure perfino di proprietà di terzi, i quali devono necessariamente rispettare il provvedimento del giudice. È il caso dell’abitazione presa in affitto oppure data in comodato dai suoceri.

Casa assegnata: l’amministratore a chi deve chiedere il pagamento?

Veniamo ora al punto cruciale dell’intero articolo: l’amministratore a chi deve rivolgersi per ottenere il pagamento delle quote condominiali, quando la casa viene assegnata a uno dei coniugi?

Sul punto la giurisprudenza non ha dubbi: le spese condominiali gravano sempre sul proprietario dell’immobile, anche se la casa è stata assegnata ad altri [1].

Ciò significa che l’amministratore, per riscuotere le quote condominiali, dovrà sempre rivolgersi all’effettivo proprietario, cioè a colui che, dai registri dell’anagrafe, risulta essere il titolare dell’immobile, a prescindere dal soggetto a cui l’alloggio è stato assegnato.

Il giudice assegna la casa familiare a Maria, nonostante sia del marito Claudio. L’amministratore condominiale dovrà rivolgersi a quest’ultimo per ottenere il pagamento delle quote.

Ovviamente, se entrambi i coniugi sono proprietari dell’abitazione, allora saranno tenuti entrambi a pagare le spese del condominio.

Il principio appena espresso non muta neanche se gli accordi di separazione prevedono che le spese condominiali siano a carico dell’assegnatario: in tale circostanza, infatti, il proprietario potrà al massimo rivalersi nei confronti dell’assegnatario, una volta aver pagato le quote che gli sono richieste dall’amministratore.

In altre parole, l’accordo tra i coniugi circa la ripartizione delle spese condominiali non ha effetto nei confronti del condominio stesso, il quale potrà legittimamente continuare a pretendere che le quote siano pagate dall’effettivo proprietario.

In definitiva, le spese condominiali sono azionabili soltanto nei confronti dei condòmini, cioè dei proprietari, in quanto unici legittimati a partecipare all’assemblea medesima esercitando il diritto di voto.

Casa familiare assegnata: come si dividono le spese tra coniugi?

Quanto detto sino a questo momento riguarda i rapporti tra condominio e proprietario. Le cose sono differenti, invece, per ciò che riguarda i rapporti interni tra coniugi.

Secondo la giurisprudenza [2], le spese condominiali ordinarie sono poste a carico dell’assegnatario, mentre quelle straordinarie rimangono a carico dell’altro, salvo diversa pattuizione.

In altre parole, occorre distinguere tra spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento, ecc.) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile, come le spese di manutenzione straordinaria.

Il coniuge assegnatario della casa familiare di proprietà dell’altro ha quindi l’obbligo di pagare le sole spese condominiali ordinarie e non anche quelle straordinarie, che sono a carico interamente del coniuge proprietario dell’immobile.

Resta fermo il dovere, per l’amministratore, di rivolgersi solo al condomino per il pagamento delle quote, come detto nel precedente paragrafo.

 
Pubblicato : 15 Dicembre 2023 16:30