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Separazione: come avviene l’audizione del minore?

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(@salvatore-cirilla)
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Sono in separazione giudiziale. Il giudice ha ritenuto di ascoltare nostro figlio di 12 anni. Mio figlio ha diritto alla presenza di un legale e psicologo per il sostegno morale e fisico?

Il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino (Cassazione civile, sez. I, 02/07/2014, n. 15143).

La norma di riferimento è l’art. 315 bis introdotto circa dieci anni fa dal legislatore, al fine di disciplinare l’ascolto del minore in tutte le procedure che lo riguardano.

In particolare, l’art.315 bis del codice civile, al suo terzo comma, stabilisce che il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

All’ascolto procede direttamente il Giudice anche con l’ausilio di esperti, in assenza delle parti e con la presenza, solo se autorizzata, dei difensori e del PM che non possono rivolgere domande al minore ma possono solo proporre al Giudice, prima dell’inizio dell’ascolto, argomenti da approfondire.

Difatti, secondo la Cassazione, l’ascolto è un diritto fondamentale del minore, espressione anche dei principi del giusto processo, che non può essere disatteso se non nei casi eccezionali.
La legge non esplica concretamente le modalità concrete di espletamento dell’ascolto.

Le spiego, nella prassi, come si procede.

Inizialmente, vi è la spiegazione al minore dei motivi del suo ascolto.

Il minore viene ascoltato senza la presenza dei genitori, al fine di evitare l’ingerenza di uno dei due.

Vengono fatte domande semplici e non suggestive.

Il Giudice può farsi coadiuvare da uno psicologo, secondo la disciplina del cosiddetto “ascolto assistito”.

Questo è confermato, a maggior ragione, nel caso in cui la procedura di separazione giudiziale sia iniziata prima del 28 febbraio 2023.

Infatti, in tal senso, si applicherà l’art.336 bis c.c., poi abrogato, secondo cui il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Il mio consiglio è quello di procedere con un’istanza, da presentare al Giudice, con la quale richiedere espressamente la presenza del legale e la nomina di uno psicologo, anche alla luce della particolare situazione che il minore dovrà affrontare.

Ovvio è che, dalla normativa in vigore, il Giudice non ha un obbligo di nomina, in quanto lo psicologo è considerato non un assistente al minore, ma un coadiuvatore del Giudice.

Pertanto, se il Giudice dovesse ritenere superflua la presenza dello psicologo, non si potrà che accettare tale decisione, non essendo autonomamente impugnabile.

Se, invece, il Giudice ha nominato un esperto in tal senso, il minore non avrà la possibilità di essere assistito da un cosiddetto “psicologo di parte”, o di “fiducia”, essendo la ratio della norma finalizzata ad aiutare il giudice nell’espletamento dell’audizione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 30 Dicembre 2023 08:30