Senza opposizioni il concordato omologato attraverso il cram-down fiscale non è reclamabile
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1033/2024, si pronuncia su un caso di concordato preventivo omologato senza opposizioni da parte dei creditori. Secondo la S.C. l’istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, l.fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183l.fall. (art. 180, comma 4, l.fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l.fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni. Non è quini proponibile il reclamo innanzi alla corte d’appello da parte dell’Agenzia delle entrate, che abbia espresso voto contrario in adunanza, ma non abbia poi formulato espressa opposizione all’omologazione della proposta.