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Se vendo l’immobile devo pagare la Tari?

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(@angelo-forte)
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Il comune mi chiede di pagare la Tari per anni nei quali non ero più io il proprietario avendo venduto l’immobile. Ho scritto al funzionario e mi ha risposto invitandomi a compilare un modulo e ad allegare dei documenti per ottenere lo sgravio. E’ corretto? 

Il Regolamento per la disciplina della Tari vigente nel Comune di sua residenza prevede quanto segue.

L’articolo 4, comma 7, stabilisce che l’obbligo di pagare la Tari decorre dal giorno in cui si comincia a detenere o possedere l’immobile e termina nel giorno in cui la detenzione o il possesso dell’immobile cessano; nel caso in cui la variazione intervenga nel corso dell’anno solare essa produce effetto dal giorno in cui la variazione di detenzione o di possesso è effettiva.

L’articolo 18 ribadisce quanto stabilito dall’articolo 4, comma 7, e aggiunge (al comma 2) che l’obbligo di pagare la Tari cessa nel giorno in cui termina il possesso o la detenzione dell’immobile a condizione che il contribuente (che è lei nel nostro caso) presenti al Comune la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la cessazione del possesso si è verificata.

Il comma 3 dell’articolo 18, poi, stabilisce che se la dichiarazione di cessata occupazione viene presentata in ritardo, l’effetto della cessata occupazione dell’immobile (cioè la cessazione dell’obbligo di pagare la Tari) avrà effetto dalla data della tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, a meno che non dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

Infine l’articolo 30 del Regolamento Tari del Comune stabilisce al comma 1 (come le ha ricordato il funzionario comunale nella risposta alla sua pec) che i soggetti passivi della Tari (cioè il contribuente) hanno l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, anche l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza (cioè, come nel suo caso, la cessazione da parte sua dell’occupazione dell’immobile avendolo venduto) e al comma 6 che nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’occupazione dei locali o delle aree entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’occupazione è cessata, la Tari non è comunque dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso dei locali o della aree oppure se il tributo è stato pagato dal soggetto subentrante (cioè dall’acquirente nel suo caso) a seguito di dichiarazione o di recupero d’ufficio.

Cosa significa tutto questo nel suo caso?

Significa che, ai fini della Tari, lei aveva l’obbligo di dichiarare al Comune la cessazione dell’occupazione dell’immobile a seguito della intervenuta vendita dello stesso e doveva effettuare tale dichiarazione entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo alla vendita.

Nel caso, come il suo, in cui la dichiarazione di cessazione dell’occupazione non sia stata effettuata al Comune entro il termine previsto, il Regolamento consente comunque al contribuente di evitare il pagamento della Tari per il periodo che va dalla cessazione dell’occupazione non dichiarata tempestivamente fino alla data di effettiva presentazione della dichiarazione (che, perciò, le consiglio di presentare quanto prima) a condizione che il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso dei locali o della aree o se l’acquirente ha provveduto lui a pagare il tributo.

Poiché il funzionario comunale, nella pec con cui le è stata data risposta, ha già dichiarato che verrà effettuato un ricalcolo del dovuto con annullamento dei documenti contabili non di sua competenza, le suggerisco di inviare il modello apposito indicando che la cessazione dell’occupazione del locale è avvenuta a seguito di vendita dello stesso specificando la data di essa.

Se possibile, alleghi anche copia conforme dell’atto di vendita.

Ritengo infine che la chiusura delle utenze non sia necessaria nel suo caso, ma che sia stata indicata perché il funzionario ha semplicemente elencato tutti insieme i documenti necessari nei diversi casi, compresi quelli diversi dal suo, di cessazione dell’occupazione di un immobile (atto di vendita, risoluzione del contratto di affitto, chiusura utenze).

Invii perciò il modello debitamente compilato indicando la data di cessazione dell’occupazione a seguito della vendita dell’immobile (allegando come le dicevo, l’atto di vendita, se è possibile e, comunque, indicando gli estremi dettagliati dello stesso); successivamente riceverà, come il funzionario le ha già precisato, un nuovo atto con il ricalcolo della Tari da lei dovuta.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 17 Febbraio 2024 07:00