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Se provoco un danno senza colpa, devo risarcirlo?

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(@angelo-forte)
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Le regole legali della responsabilità oggettiva in cui il responsabile viene chiamato a risarcire danni provocati senza colpa

Più o meno a tutti capita di subire o provocare danni a cose oppure a persone. Possiamo pensare agli incidenti stradali o alle cadute per buche o dislivelli. Ma se provoco un danno senza colpa, devo risarcirlo? E’ normale rassegnarsi all’idea di dover pagare chi, per nostra imprudenza, abbia subito un danno. Più difficile è invece immaginare di dover risarcire chi ha subito un danno che abbiamo causato senza alcuna colpa. Eppure la legge prevede diverse ipotesi nelle quali alcuni soggetti sono chiamati a pagare i danni che non hanno provocato per loro colpa o che, addirittura, sono stati causati da altre persone (della cui condotta sono per legge sono responsabili). Tutte le ipotesi nelle quali il soggetto chiamato a risarcire un danno non lo ha provocato né con dolo e né per colpa vanno sotto il nome di responsabilità oggettiva. In definitiva sono ipotesi di responsabilità oggettiva tutti quei casi in cui delle conseguenze di un fatto che ha generato danni è obbligato dalla legge a rispondere una persona che non lo ha causato nemmeno per colpa. Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere descriveremo come funziona la responsabilità oggettiva e le distinte ipotesi in cui essa ricorre.

Cos’è la responsabilità oggettiva?

Si parla di responsabilità oggettiva allorché un soggetto è chiamato a rispondere delle conseguenze dannose di un fatto che non ha commesso con colpa.

Più in dettaglio si avrà responsabilità oggettiva quando sarà accertato un nesso di causalità tra la condotta tenuta dal responsabile ed il danno che ne è scaturito.

Nei casi di responsabilità oggettiva sarà sufficiente, per dover risarcire il danno, che questo sia accertato come conseguenza immediata e diretta della condotta del responsabile anche se la condotta non fu colposa, cioè provocata dalla colpa (imprudenza, negligenza o imperizia) del soggetto.

Non occorre, quindi, che l’agire del soggetto sia stato imprudente, negligente o imperito; basta che il danno sia stato direttamente ed immediatamente conseguente al comportamento tenuto affinché l’agente sia poi obbligato a dover risarcire i danni che da esso sono derivati.

Nella responsabilità oggettiva è sufficiente che il fatto sia conseguenza diretta della condotta

In quali ipotesi ricorre la responsabilità oggettiva?

Le ipotesi di responsabilità oggettiva contemplate dalla legge sono:

  • la responsabilità per i danni provocati dalle cose che si custodiscono [1]; ogni persona è infatti ritenuta responsabile del danno causato dagli oggetti custoditi salvo che non si riesca a dimostrare che il danno fu dovuto al caso fortuito.

un caso di responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia è quello dell’incendio che dalla propria casa si diffonda all’abitazione vicina

Solo se il proprietario della cosa riuscisse a dimostrare il caso fortuito, allora non sarebbe chiamato a risarcire i danni causati dalla cosa stessa.

Per caso fortuito si intende un fattore esterno alla volontà e del tutto imprevedibile e non controllabile.

Un fulmine che colpisca una casa e generi un incendio che poi si diffonda ai palazzi vicini è un caso fortuito che esclude che il proprietario e custode della casa sia tenuto a risarcire il danno

  • la responsabilità per i danni causati da animali [2] per i quali risponde il proprietario o chi li detiene ed anche nel caso in cui l’animale si sia perso o sia fuggito (salvo il caso fortuito);
  • la responsabilità per i danni dovuti alla rovina di edifici [3]: se l’edificio crolla o crollano suoi elementi (come le tegole) e questo provoca dei danni di essi risponde il proprietario a meno che non riesca a provare che non c’è stata negligenza nella manutenzione dell’immobile oppure che il crollo è stata provocato da un vizio di costruzione oppure da un caso fortuito;
  • la responsabilità per i danni derivanti da attività pericolose [4] per cui chi le esercita (si pensi a chi produce e commercia fuochi pirici o trasporto di prodotti o sostanze pericolose) risponderà dei conseguenti danni salvo che non provi di avere posto in essere tutte le cautele necessarie;
  • la responsabilità per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli [5]: se non si prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, il danno causato dai veicoli è a carico del conducente a meno che non provi che fu esclusivamente provocato dalla condotta del danneggiato o di un terzo oppure fu dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

Il danno causato dalla propria abitazione collassata è un caso di responsabilità oggettiva

 
Pubblicato : 1 Gennaio 2024 12:15