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Se perdo la causa col gratuito patrocinio pago le spese processuali?

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(@mariano-acquaviva)
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La condanna a pagare l’avvocato di controparte riguarda anche coloro che hanno ottenuto il patrocinio a spese dello Stato?

Il cittadino in gravi difficoltà economiche che si trova ad affrontare un processo può richiedere il patrocinio a spese dello Stato, detto anche “gratuito patrocinio“, che gli permette di agire o di difendersi davanti all’autorità giudiziaria senza pagare oneri del difensore e spese varie (tasse di iscrizione a ruolo della causa, costi di notifica, diritti di copia, ecc.).

Cosa accade se il giudizio si conclude con una condanna del beneficiario al pagamento delle spese di lite di controparte? Viene infatti spontaneo chiedersi: anche se posso difendermi gratuitamente, se perdo la causa col gratuito patrocinio pago le spese processuali di controparte? Vediamo cosa dice la legge al riguardo.

Patrocinio a spese dello Stato: chi ne ha diritto?

Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato (meglio conosciuto come gratuito patrocinio) i cittadini non abbienti che abbiano un reddito imponibile Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore, per l’anno 2024, a 12.838,01 euro. 

Per calcolare il limite di reddito:

  • si considerano anche i redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (per esempio, i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento);
  • si sommano i redditi dei conviventi; non si sommano invece i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui. L’unico caso in cui non si tiene conto del reddito dei conviventi è quello in cui il giudizio riguarda i diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi (come nel caso di separazione coniugale).

La parte richiedente viene ammessa quando le sue ragioni risultino fondate (la legge richiede che le sue regioni siano “non manifestamente infondate”).

Gratuito patrocinio: quali spese copre?

Chi viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato (possibile per giudizi civili, penali, amministrativi, tributari e contabili) non deve pagare il compenso dell’avvocato che lo difende e non deve sostenere i costi tipici di un processo: contributo unificato, imposta di registro, bolli e diritti di cancelleria, spese di notifica.

In caso di nomina di periti e consulenti tecnici d’ufficio, i relativi compensi sono a carico dello Stato.

Tuttavia, il patrocinio gratuito non copre le spese legali di controparte liquidate nella sentenza in caso di soccombenza (perdita della causa) [1].

Dunque, se la parte ammessa al gratuito patrocinio:

  • vince il giudizio, le spese processuali saranno tutte a carico dello Stato che, eventualmente, si rivale nei confronti della controparte;
  • perde il giudizio, bisogna distinguere due ipotesi diverse: 1. se non c’è condanna alle spese, allora questa non deve pagare nulla poiché il suo avvocato viene retribuito dallo Stato; 2. viceversa, se c’è condanna alle spese, la parte ammessa al gratuito patrocinio dovrà corrispondere l’importo stabilito dalla sentenza in favore della controparte (o del suo avvocato).

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

Infine, quando il giudizio è estinto o rinunciato, l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Patrocinio a spese dello Stato: se la controparte è condannata alle spese?

Il beneficiario del gratuito patrocinio non può ricevere, in caso di vittoria del giudizio, le spese legali da controparte in quanto di fatto non ha sostenuto spese (esse sono state poste a carico dell’Erario).

Infatti, la regola è che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato.

Se, erroneamente, il giudice dispone che le spese legali devono essere versate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il dispositivo della sentenza può essere modificato mediante il procedimento di correzione materiale [2].

 
Pubblicato : 26 Agosto 2024 15:01