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Se l’ex riceve una casa in eredità si può ridurre il mantenimento?

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(@adele-margherita-falcetta)
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divorzio, assegno, revoca

Guida alla revoca dell’assegno divorzile con riferimento a un caso giudiziario emblematico sul mutamento delle condizioni economiche del beneficiario.

L’assegno divorzile in Italia è un argomento complesso e spesso fonte di controversie legali. Questo sostegno finanziario, stabilito al momento del divorzio, è pensato per garantire che l’ex coniuge in condizioni economiche meno favorevoli possa mantenere uno standard di vita adeguato. Tuttavia, le circostanze possono cambiare nel tempo, sollevando la questione se e quando un assegno di divorzio possa essere revocato o modificato. In questo articolo, in particolare, cercheremo di rispondere alla seguente domanda: “Se l’ex riceve una casa in eredità si può ridurre il mantenimento“? A tal fine sarà utile considerare una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Si tratta del caso di un uomo che ha chiesto la revoca  dell’assegno divorzile a suo carico nei confronti dell’ex moglie, una causa legale che si è snodata attraverso diverse fasi del sistema giudiziario italiano, toccando questioni chiave come la valutazione dei patrimoni ereditati, le condizioni di salute degli ex coniugi, e le fluttuazioni nei redditi professionali. La questione è stata infine risolta dalla Suprema Corte.

Cos’è l’assegno divorzile?

L‘assegno divorzile è un impegno finanziario posto a carico di uno dei coniugi al momento del divorzio, che consiste nel versare regolarmente una somma di denaro all’altro coniuge, qualora quest’ultimo non disponga di risorse economiche sufficienti o non sia in grado di procurarsele per cause oggettive. Esso può essere disposto dal giudice o, in caso di procedimento consensuale, concordato tra le parti.

Questo tipo di assegno, stabilito in seguito al divorzio, si differenzia per presupposti e scopi dall’assegno di mantenimento, il quale viene invece determinato al momento della separazione personale dei coniugi.

Specificamente, l’assegno di mantenimento mira a preservare per il coniuge economicamente più debole il livello di vita sperimentato durante la convivenza della coppia e nel periodo di separazione personale che precede il divorzio. Questo assegno è inteso a equilibrare le condizioni finanziarie di entrambi i coniugi.

Diversamente, l’assegno divorzile è introdotto una volta che il matrimonio è legalmente terminato con il divorzio. In questo contesto, non si cerca più di mantenere uno standard di vita simile a quello condiviso in precedenza, ma piuttosto di assicurare l’autosufficienza economica del coniuge meno abbiente. Questo sostegno considera il ruolo e il contributo dell’ex coniuge nello sviluppo del patrimonio familiare, sia in termini economici sia personali.

L’assegno divorzile può essere modificato o revocato?

L’importo dell’assegno divorzile può essere aumentato o diminuito; in certi casi questo sostegno economico può essere addirittura revocato. Per ottenere tali modifiche è sempre necessario rivolgersi al giudice.

Prima della cosiddetta “Riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il procedimento era previsto e disciplinato dall’art. 9 della legge n. 898/1970 sul divorzio. Secondo tale norma, in presenza di giustificati motivi il Tribunale, su istanza della parte interessata, poteva disporre la revisione delle disposizioni riguardanti la misura e le modalità di corresponsione dell’assegno.

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per effetto della succitata riforma, si applica invece l’art. 473 bis 29 c.p.c., secondo cui essendovi giustificati motivi le parti possono sempre chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici. La nuova norma introduce un procedimento diverso ma richiede sempre, come presupposto per la modifica o revoca dell’assegno, la presenza di “giustificati motivi”.

Revisione o revoca dell’assegno divorzile: cosa sono i “giustificati motivi”?

Con l’espressione “giustificati motivi” devono intendersi, secondo la giurisprudenza, circostanze nuove e sopravvenute. La Corte di Cassazione (sentenza n. 28436 del 28/11/2017) ha infatti chiarito che i “giustificati motivi” che permettono di rivedere le decisioni del giudice o gli accordi  intervenuti tra i coniugi si basano su eventi nuovi e rilevanti che modificano le circostanze considerate al momento della sentenza o dell’accordo. Di conseguenza, i fatti già esistenti in data anteriore, anche se non valutati in quel momento per qualsiasi ragione, non rientrano in questa categoria e non possono essere utilizzati come base per una revisione.

Assegno divorzile: cosa succede se l’ex eredita una casa?

Se il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile riceve un’eredità, questo evento potrebbe portare a una revisione dell’importo dell’assegno stesso. Ciò si verifica perché l’incremento del patrimonio del beneficiario  potrebbe diminuire il suo bisogno di supporto finanziario dall’ex coniuge. Tuttavia, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18777 del 2 luglio 2021, affinché ciò avvenga l’aumento patrimoniale deve essere significativo e stabile, non una semplice variazione transitoria.

In pratica, se l’eredità ricevuta è minima, non è prevista una modifica dell’importo di dell’assegno di divorzio. Invece un’eredità considerevole, che altera in modo sostanziale le condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario, può essere un valido motivo per richiedere una revisione dell’assegno. In tali circostanze, il coniuge che paga può intraprendere un’azione legale, con l’assistenza di un avvocato, per tentare di ridurre l’importo dell’assegno, argomentando che la mutata situazione economica del beneficiario ne riduce il bisogno.

E se l’ex eredita una casa si può ridurre il mantenimento? In questa ipotesi occorre valutare attentamente diversi fattori:

  • il valore dell’immobile e se esso comporti un significativo aumento del patrimonio del beneficiario;
  • se la casa sia in condizioni adeguate per produrre reddito dandola in locazione;
  • se sia necessario eseguire dei lavori nell’immobile e, in caso affermativo, quali siano i relativi costi e se il beneficiario sia o meno in grado di sostenerli;
  • se la vendita dell’immobile sia o meno idonea a procurare al beneficiario una quantità di denaro sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita nel tempo.

Sono queste le valutazioni fatte dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 354/2023, in relazione al caso di una donna, affetta da una malattia degenerativa, beneficiaria di un assegno divorzile da parte dell’ex marito, che aveva ereditato una palazzina di grande valore, aumentando considerevolmente il suo patrimonio. Vendendo una sola delle unità immobiliari presenti nel fabbricato si sarebbe ricavata la somma necessaria alla ristrutturazione di esso nella sua interezza; successivamente sarebbe stato possibile dare in locazione i vari appartamenti e ricavare così un cospicuo reddito. Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto fondata la richiesta, formulata dall’ex marito, di revoca dell’assegno di divorzio, considerando peraltro ininfluenti, nel caso specifico, le condizioni di salute della beneficiaria.

 
Pubblicato : 4 Gennaio 2024 16:00