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Se il vigile non fa la multa è omissione d’atti d’ufficio?

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(@mariano-acquaviva)
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L’omessa contravvenzione costituisce reato per il vigile o il carabiniere consapevole della violazione amministrativa del codice della strada?

Ci sono alcune persone che non possono assolutamente rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni: il rischio è quello di commettere il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio. Si tratta dei pubblici ufficiali (medici, insegnanti, giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, ecc.) e degli incaricati di un pubblico servizio (infermieri, farmacisti, ecc.) i quali, per l’importanza della loro professione, non possono negare la prestazione debitamente chiesta dal cittadino. Proprio in questo contesto si pone il seguente quesito: se il vigile non fa la multa è omissione di atti d’ufficio? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Vigile non fa la multa: è reato?

Secondo la Corte di Cassazione [1], non commette il reato di omissione d’atti d’ufficio [2] la polizia, il vigile o il carabiniere che non eleva la contravvenzione per violazione del codice della strada nei confronti degli automobilisti pur passibili di multa.

Quante volte abbiamo visto il vigile urbano aprire il taccuino delle multe solo nei confronti di alcune automobili, mentre tante altre, nelle stesse condizioni, sono riuscite a passare “immacolate” dal controllo?

Per quanto possa sembrare ingiusto, tale comportamento non costituisce un reato.

Dunque, il vigile, pur consapevole della condotta dell’automobilista passibile di sanzione, che nulla fa per multarlo, non può essere denunciato.

Quando c’è omissione di atti d’ufficio?

Secondo i giudici, il concetto di “omissione di atti d’ufficio” va interpretato in modo assai ristretto.

In particolare, per “atto di ufficio” (che il pubblico ufficiale deve compiere senza ritardo per ragione di giustizia) si intende solo “un ordine o provvedimento autorizzato da una norma diretto a rendere possibile, o più agevole, l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria”.

Si tratta, più nel dettaglio, di atti di ufficio dovuti per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Dunque, si ha omissione di atti d’ufficio solo se il comportamento dell’agente (in questo caso assente) è necessario per l’emanazione di un provvedimento del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria; non si estende, invece, agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare (come appunto le multe, poiché non sono atti emessi dai predetti soggetti).

 
Pubblicato : 30 Settembre 2023 16:20