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Se ho un disturbo mentale posso dare procura a vendere?

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(@consulenze)
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Un uomo (Caio) si reca da un notaio e dà al figlio una procura generale pur essendo reduce da disturbi di tipo psichiatrico. Quella procura è valida? Può revocarla? Ed il figlio può vendere immobili intestati al genitore in base a quella procura?

Se Caio non è né interdetto né inabilitato e non ha nemmeno un amministratore di sostegno, per la legge è considerato perfettamente capace di intendere e di volere e può compiere qualsiasi atto (vendere, acquistare, donare, espatriare ecc.) senza alcun impedimento legale.

L’interdizione o l’inabilitazione (articoli 414 e seguenti del Codice civile) sono decise con sentenza del Tribunale nei casi previsti dalla legge (cioè quando la persona interessata è accertato che si trovi, con perizia medica disposta dal giudice, in condizione abituale di infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi).

La nomina dell’amministratore di sostegno è invece disposta con decreto del giudice tutelare per la persona che non può provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.

Perciò se Caio non è stato interdetto o inabilitato e non ha nemmeno un amministratore di sostegno, egli può compiere liberamente qualsiasi atto (rilasciare procure speciali o generali, vendere, acquistare, espatriare, donare ecc.) e quell’atto sarà perfettamente valido ed efficace.

Però se la persona (in questo caso Caio) che non è interdetta, che non è inabilitata e che non ha un amministratore di sostegno compie un atto in un momento in cui si riesce a dimostrare che fosse incapace di intendere o di volere, quell’atto, in base all’articolo 428 del Codice civile, potrà essere annullato su richiesta della stessa persona che lo ha compiuto o dei suoi eredi o dei suoi aventi causa entro cinque anni dal momento in cui l’atto è stato compiuto a condizione che quell’atto gli abbia causato un grave pregiudizio e, se si tratta di contratti (vendita, donazione ecc.), a condizione che l’altro contraente sia stato in malafede (cioè si sia approfittato dello stato di incapacità della persona incapace).

Ricapitolando.

Caio non è interdetto, né inabilitato, né ha un amministratore di sostegno.

Perciò gli atti che Caio ha compiuto e compirà sono validi ed efficaci (quindi la procura generale rilasciata al figlio è perfettamente valida ed efficace).

Questi atti però possono essere annullati (iniziando un processo entro cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto sono stati compiuti) se Caio stesso o i suoi eredi o i suoi aventi causa dimostrano in giudizio (occorre cioè avviare un processo dinanzi al Tribunale) che nel momento in cui la procura generale veniva rilasciata (o nel momento in cui qualsiasi altro atto o contratto veniva concluso) Caio fosse, anche per una causa transitoria, incapace di intendere o di volere.

Per ottenere l’annullamento dell’atto (nel suo caso della procura generale) occorrerà però dimostrare nel corso del processo non solo che Caio era incapace di intendere o di volere quando l’ha compiuto, ma anche che l’atto abbia provocato un grave pregiudizio a Caio.

E per ottenere l’annullamento di un contratto concluso da Caio (ad esempio la vendita di un immobile) occorrerà dimostrare non solo che egli era incapace di intendere o di volere quando l’ha compiuto, ma anche che l’altro contraente fosse in malafede.

Perciò, al momento attuale, la procura generale rilasciata da Caio in favore del figlio è valida ed efficace almeno fino al giorno in cui non venga annullata con sentenza dopo che il giudice abbia accertato che essa fu rilasciata da Tizio in un momento in cui era incapace di intendere o di volere, oppure fino al momento in cui Caio venga con sentenza interdetto o inabilitato (l’interdizione e l’inabilitazione, infatti, estinguono il mandato, cioè la procura).

Caio perciò può anche revocare di sua spontanea volontà la procura generale recandosi dallo stesso o da altro notaio e comunicando poi al figlio l’avvenuta revoca della procura generale (occorre però tener presente che in base all’articolo 1396 del Codice civile se il figlio vendesse comunque un bene dopo la revoca della procura, la vendita sarebbe ugualmente valida se la revoca della procura non fosse stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e se non si dimostra al giudice che i terzi erano a conoscenza della revoca della procura al momento della conclusione del contratto di vendita).

Se Caio poi decidesse di vendere un suo immobile (cosa che può fare non essendo né interdetto, né inabilitato, né con amministratore di sostegno) in quel modo avrebbe poi implicitamente revocato la procura generale al figlio (sarebbe quindi giusto, se Caio volesse vendere un suo immobile, che prima revocasse la procura generale al figlio: non avrebbe senso che Caio vendesse di sua iniziativa un suo immobile se ha prima concesso una procura generale al figlio).

Il figlio, quindi, ha al momento una procura generale di Caio valida ed efficace e può compiere tutti gli atti che quella procura autorizza a compiere.

Il figlio perderà i poteri stabiliti nella procura generale:

  • o quando Caio revocherà quella procura generale;
  • oppure quando quella procura generale sarà annullata con sentenza dal giudice (se sarà avviato un processo alle condizioni che sopra ho descritto);
  • oppure quando Caio sia interdetto o inabilitato con sentenza (in base all’articolo 1722 del Codice civile l’interdizione o l’inabilitazione estinguono la procura).

Infine Caio può liberamente espatriare perché al momento attuale non risulta né interdetto, né inabilitato, né gli è stato nominato un amministratore di sostegno ed è quindi un cittadino non soggetto a limitazioni.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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Pubblicato : 17 Dicembre 2022 14:00