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Sciopero: come si organizza e quando è lecito

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Tutte le regole sulla proclamazione di uno sciopero: preavviso al datore, individuale, motivazioni, retribuzione, licenziamento, picchettaggio, servizi pubblici essenziali.

La modalità più comune di attuazione dello sciopero consiste nell’astensione collettiva dal lavoro concordata da una pluralità di lavoratori. Non è detto, però, che l’astensione sia sempre legittima o pagata. Quindi, è bene sapere, per quanto riguarda lo sciopero, come si organizza e quando è lecito.

Lo sciopero non deve mai ledere gli altrui diritti garantiti dalla Costituzione o previsti dalla legge. Quindi gli scioperanti non devono pregiudicare la produttività dell’azienda, né comportare la distruzione (anche parziale) o una duratura inutilizzabilità degli impianti, mettendo in pericolo la loro integrità.

È lecito lo sciopero attuato da un solo lavoratore?

Secondo alcuni sì, sempre che sia giustificato dalla difesa di interessi collettivi. Si tratta, però, di una tesi minoritaria.

Secondo i giudici, lo sciopero è un mezzo di lotta attuato collettivamente [1]. Lo sciopero è, infatti, un diritto individuale ad esercizio collettivo e l’astensione totale o parziale dal lavoro deve essere collettivamente concordata, a prescindere da chi prende l’iniziativa della sua attuazione [2]. Questo significa che, una volta concordato lo sciopero a livello collettivo, esso è lecito anche se poi ad aderire sono pochissimi lavoratori.

È lecito lo sciopero senza preavviso al datore di lavoro?

L’astensione dal lavoro per sciopero è attuata all’istante, senza preventiva comunicazione al datore di lavoro. Secondo parte della giurisprudenza il preavviso non è un requisito generale di legittimità dello sciopero [3]. Questo significa che lo sciopero a sorpresa è legittimo.

Altre sentenze, invece, ritengono illegittimi gli scioperi attuati senza un minimo di preavviso: la comunicazione preventiva al datore di lavoro serve a qualificare con certezza l’assenza dal lavoro e consente di valutare correttamente la giustificatezza o meno dell’assenza stessa [4].

Alcune decisioni si pongono a metà tra le due predette tesi: il preavviso è necessario solo quando, in considerazione di particolari esigenze dell’impresa, la sua mancanza può determinare situazioni di pericolo o di danno (ad es. è illegittimo lo sciopero a sorpresa degli orchestrali nel mezzo di un concerto se determina danni di natura diversa o più gravi di quelli che si sarebbero verificati in presenza del preavviso [5]).

Quali tipi di sciopero esistono?

Accanto allo sciopero attuato mediante l’astensione dal lavoro continuativa e contemporanea di una pluralità di dipendenti, ne esistono anche di ulteriori, attuati mediante forme particolari. Eccoli:

  • sciopero a singhiozzo: astensione collettiva dal lavoro frazionata nel tempo. Le sospensioni dell’attività lavorativa sono intercalate da periodi di ripresa del lavoro ed attuate contemporaneamente in tutti i reparti dello stabilimento (ad esempio, l’attività lavorativa viene sospesa per 30 minuti, poi si effettua una prestazione della durata di 30 minuti, ecc.). L’imprenditore subisce un danno uguale (talvolta superiore) a quello di uno sciopero totale; il dipendente perde una parte minima della retribuzione
  • sciopero a scacchiera: l’astensione dal lavoro è praticata da più dipendenti di una stessa azienda o stabilimento, le cui attività sono interdipendenti, in tempi diversi e non in modo unitario. Si blocca l’attività lavorativa reparto dopo reparto ed in momenti successivi (ad es. sospensione nel reparto a monte seguita da un’altra nel reparto a valle). Tale tipo di sciopero è efficace soprattutto in caso di lavorazioni a ciclo continuo.

Entrambi i tipi di sciopero non devono comunque ledere interessi protetti dalla Costituzione e quindi non possono costituire un pericolo per l’altrui vita e incolumità personale, per l’integrità del patrimonio aziendale [6], ecc. Per cui è illecito lo sciopero quando si oltrepassano i limiti indicati, come nel caso di pregiudizio irreparabile della produttività aziendale o duratura inutilizzabilità degli impianti [7].

È legittimo il picchettaggio (il cordone per non far passare altri dipendenti)?

Con il termine «picchettaggio» si intende un raggruppamento di lavoratori (dipendenti dell’azienda in sciopero o provenienti da altra azienda) formatosi nei pressi dei cancelli o degli ingressi. È lecito indurre, in forma pacifica (e quindi non con costrizioni fisiche o minacce) i lavoratori dissenzienti a non accedere ai luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa. Ciò però non deve tradursi in comportamenti sanzionabili sotto il profilo penale. Il Codice penale [8] infatti punisce il cosiddetto picchettaggio violento.

Per quali scopi si può organizzare uno sciopero?

Si può scioperare per una ragione politica: in tal caso lo sciopero è diretto a cercare di far assumere o modificare determinate scelte su specifici problemi politici o indirizzi politici generali. Ovviamente, non deve essere diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale, impedire od ostacolare il libero accesso ai diritti e poteri nei quali si esprime direttamente od indirettamente la sovranità popolare. È stato, ad esempio, ritenuto legittimo, anche sul piano civile, lo sciopero politico attuato per protestare contro l’intervento Nato nella guerra del Kosovo.

Si può scioperare anche per motivi economico-politici, per ottenere o impedire interventi sulle condizioni socio-economiche dei lavoratori. Si pensi agli scioperi attuati, ad esempio, contro la riduzione dei servizi sociali (cosiddetti «scioperi per le riforme») o per sollecitare interventi per l’occupazione.

Si può poi scioperare per ragioni di solidarietà per sostenere le rivendicazioni di altri gruppi o contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore. Deve sussistere una comunione di interessi tra i gruppi di lavoratori. Lo sciopero può essere originato da una vicenda individuale e nell’interesse immediato di un singolo lavoratore, se un domani tutti gli altri potrebbero trovarsi nella medesima situazione [9].

C’è poi lo sciopero di protesta che consiste nella contestazione del mancato rispetto della regolamentazione esistente, oppure di comportamenti concreti del datore di lavoro lesivi dei diritti riconosciuti ai lavoratori (per esempio in caso di inadempimento o ritardo del datore nel pagamento delle retribuzioni).

Che succede alla retribuzione del dipendente durante lo sciopero?

Con lo sciopero si ha una temporanea sospensione delle prestazioni del rapporto di lavoro: da un lato l’attività lavorativa, dall’altro la retribuzione.

Dunque, al lavoratore che partecipa ad uno sciopero viene sospeso il diritto a percepire la retribuzione.

Per quanto concerne gli scioperi brevi (di durata inferiore alla giornata di lavoro) e gli scioperi a scacchiera o a singhiozzo, il lavoratore perde la retribuzione quando la prestazione, in conseguenza dello sciopero, è scesa al di sotto di quel livello di normalità tecnica mancando la quale l’attività lavorativa non ha di per sé alcun significato.

I lavoratori, tuttavia, non possono essere licenziati a causa dello sciopero, sempre che si svolga secondo i limiti appena descritti.

Che succede se l’attività riguarda servizi pubblici essenziali?

Nel caso in cui l’azienda svolga servizi pubblici essenziali, lo sciopero è soggetto a particolari regole e procedure.

Rientrano, per esempio, tra i servizi pubblici essenziali:

  • sanità e igiene pubblica;
  • protezione civile;
  • raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  • dogane (limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili);
  • approvvigionamento di energie e beni di prima necessità;
  • amministrazione della giustizia;
  • trasporti pubblici urbani ed extraurbani (autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e di collegamento marittimo con le isole);
  • erogazione degli importi (anche tramite banche) relativi all’assistenza e previdenza sociale;
  • istruzione pubblica e universitaria;
  • servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
  • poste e telecomunicazioni;
  • informazione trasmessa per radio e televisioni pubbliche.

L’elenco dei servizi non è tassativo.

In questi casi chi organizza lo sciopero ha l’obbligo di comunicare per iscritto con un preavviso minimo di dieci giorni (elevabile dai contratti collettivi, dagli accordi o dai regolamenti di servizio) la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro.

La comunicazione deve essere resa:

  • alle imprese o amministrazioni (datori di lavoro) che erogano il servizio;
  • all’apposito ufficio costituito presso il Ministero competente per materia (per i conflitti nazionali o interregionali) o la Prefettura (per i conflitti locali), che provvede a trasmetterla immediatamente anche alla Commissione di garanzia.

Le imprese e le amministrazioni che erogano il servizio devono:

  • comunicare agli utenti, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, le modalità e i tempi dei servizi erogati durante lo sciopero, oltre alle misure per garantire la pronta riattivazione degli stessi al termine dello sciopero;
  • fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
 
Pubblicato : 19 Maggio 2023 17:31