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Ritiro querela: si può chiedere il risarcimento?

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(@mariano-acquaviva)
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La persona offesa che ha deciso di ritirare la querela può ugualmente chiedere i danni? Il querelato può ottenere il risarcimento per i danni morali?

I reati sono procedibili d’ufficio quando, anche in assenza di querela di parte, vengono comunque perseguiti dall’autorità competente in quanto ritenuti particolarmente gravi. Si pensi all’omicidio, alla rapina o allo spaccio di droga: non occorre la segnalazione della vittima perché la polizia possa attivarsi per assicurare i responsabili alla giustizia. Le cose sono diverse nell’ipotesi di reati perseguibili a querela di parte: in questi casi occorre che la persona offesa si adoperi per sporgere denuncia, altrimenti l’autorità non potrà procedere contro i responsabili.

Una delle caratteristiche dei reati procedibili a querela è che la vittima può sempre ripensarci e decidere di ritirare la segnalazione che aveva inizialmente sporto; e ciò anche se il procedimento penale è già in corso. Si parla in questi casi di remissione della querela, la quale comporta l’estinzione del reato, con la conseguenza che il responsabile non potrà più essere condannato.

Con questo articolo ci occuperemo di una questione specifica: vedremo cioè se, nonostante il ritiro della querela: si può chiedere il risarcimento dei danni. Si pensi alla vittima di un furto che, dopo aver sporto denuncia, decida di non proseguire con la strada penale ma di voler chiedere comunque il risarcimento dei danni causati dal ladro. Una richiesta del genere sarebbe ammissibile?

Ribaltando la prospettiva, si pensi a colui che, dopo essere stato denunciato, viene “perdonato” dalla presunta vittima mediante ritiro della querela. In un’ipotesi del genere, la persona che ritiene di essere stata diffamata dalla denuncia può chiedere il risarcimento dei danni morali? Scopriamolo insieme.

Ritiro della querela: cos’è?

Il ritiro della querela si chiama “remissione” e ha come effetto quello di estinguere il reato.

In pratica, la remissione è una sorta di ripensamento della persona offesa la quale, dopo aver in un primo momento denunciato il responsabile del crimine, decide di non voler proseguire più con il processo penale.

In genere ciò accade quando vittima e reo si sono messi d’accordo per un risarcimento, oppure quando la persona offesa, visti l’esiguità del reato oppure i rapporti con il responsabile, non se la sente di proseguire con un lungo processo penale.

Come si ritira la querela?

La querela si può ritirare manifestando questa volontà direttamente al giudice oppure alle forze dell’ordine, personalmente o conferendo procura speciale al proprio avvocato.

La remissione della querela può evincersi anche implicitamente dalla condotta della persona offesa: è il caso della vittima che, nonostante sia citata a comparire per testimoniare in giudizio, sia assente ingiustificata, dimostrando così di non avere interesse alla prosecuzione del procedimento.

Chi ha ritirato la querela può chiedere il risarcimento?

Veniamo ora al punto cruciale dell’intero articolo: chi ha ritirato la querela può ugualmente chiedere il risarcimento, magari intraprendendo un giudizio civile? La risposta è affermativa.

La remissione della querela, infatti, ha come effetto quello di estinguere il reato ma non anche il diritto all’eventuale risarcimento, a meno che la vittima non vi rinunci espressamente.

È la legge a stabilirlo: «Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno» [1].

E ancora: «L’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato» [2].

Quindi, se la persona offesa ritira la querela, potrà comunque agire davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto è stato illegittimamente privato. Facciamo un esempio.

Paolo sporge querela contro ignoti per un furto che ha subito da parte di un soggetto che non ha però riconosciuto. A seguito delle indagini si scopre che il ladro è un amico di Paolo. Questi, per non mettere in difficoltà il responsabile, il quale con una condanna penale potrebbe anche perdere il lavoro, decide di rimettere la querela ma di chiedere comunque che gli venga restituito ciò che gli è stato rubato.

La vittima può, contestualmente al ritiro della querela, rinunciare anche al risarcimento e alle restituzioni, ma ne deve fare espressa menzione, non trattandosi di un effetto automatico della remissione.

Remissione: chi è stato querelato può chiedere il risarcimento?

Analizziamo ora la situazione inversa: il querelato che ha poi beneficiato della remissione può chiedere il risarcimento nei confronti di chi l’ha denunciato?

Si pensi a chi ritiene di essere stato diffamato dalla querela che è stata sporta contro di lui e che reputa insufficiente il ritiro perché le sue ragioni lo avrebbero condotta a un’assoluzione piena nel giudizio penale. In casi del genere, il querelato può chiedere i danni morali?

In teoria sì, ma occorrerebbe instaurare uno specifico procedimento civile e dimostrare che la querela, poi ritirata, abbia causato un danno, ad esempio alla propria reputazione.

Se invece si vuole ottenere il risarcimento all’interno del procedimento penale, allora si dovrà rifiutare la remissione della querela e chiedere che la giustizia faccia il proprio corso. Secondo la legge, infatti, la remissione è inefficace se non è accettata dal querelato [3].

Così facendo, se il giudice penale dovesse assolvere l’imputato, potrebbe condannare al risarcimento dei danni colui che ha sporto la querela temeraria (cioè infondata), oltre a costringerlo a rimborsare le spese legali sostenute dall’imputato.

In sintesi, colui che è stato querelato può ottenere il risarcimento dei danni:

  • intraprendendo un processo civile in cui dimostrare i danni causatigli dalla denuncia, nel caso in cui la querela sia stata ritirata;
  • all’interno del processo penale, rifiutando la remissione di querela della persona offesa e decidendo di proseguire il giudizio per dimostrare la propria innocenza.
 
Pubblicato : 7 Luglio 2023 18:00