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Risarcimento danni cani randagi

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(@paolo-florio)
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Chi è responsabile per i cani randagi? A chi chiedere i danni quando un randagio fa cadere un ciclista o morde un passante?

Si parla di animali randagi quando ci si deve riferire a tutti gli animali privi di padrone. In Italia, la presenza di animali randagi – per lo più cani – è sempre stata molto diffusa, anche a causa dei molteplici casi di abbandono. Ma cosa succede quando un randagio morde un passante o provoca un incidente stradale? A chi spetta pagare il risarcimento danni per i cani randagi? Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce della normativa di riferimento e dei precedenti già emessi dalla giurisprudenza.  

Legge sui cani randagi

La legge quadro numero 281 del 14 agosto 1991 non individua in maniera chiara i soggetti competenti a occuparsi della prevenzione del randagismo e a cui, di conseguenza, chiedere il risarcimento in caso di danni. La normativa si limita solo a delegare alle Regioni la regolamentazione della materia. 

Le Regioni, a loro volta, devono emanare delle leggi regionali in cui si individuino i soggetti competenti in materia di randagismo e si adottino specifici programmi volti a prevenire il rischio di un pericolo per l’incolumità pubblica.

Più precisamente, l’art. 3 della legge quadro n. 281/1991 stabilisce che «le Regioni provvedono a determinare, con propria legge … i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza».

Spetta quindi alle Regioni individuare gli enti pubblici preposti alla cattura e alla custodia dei cani randagi e di tutti gli altri animali senza padrone. 

Dunque, per individuare il soggetto a cui chiedere il risarcimento per i danni causati dai randagi bisogna verificare, di volta in volta, cosa prevede la legge della Regione ove è avvenuto l’infortunio. 

Chi sono i soggetti responsabili per il randagismo?

Laddove la Regione non adotti una propria legge in cui individua l’ente pubblico responsabile per i danni causati dai cani randagi è la stessa Regione ad essere responsabile ed è quindi a quest’ultima che va chiesto il risarcimento.

Diversamente, qualora la legge sia stata adottata, di solito questa individua quali soggetti competenti alla prevenzione e gestione del fenomeno del randagismo e quindi responsabili per eventuali danni i Comuni e le ASP ossia le Aziende Sanitarie Provinciali.

Giurisprudenza in materia di danni da cani randagi

Secondo la Cassazione [1] il Comune e l’Azienda sanitaria locale sono responsabili in solido per i danni cagionati da un cane randagio, ogni qual volta tali enti, in base alla legge nazionale e regionale, sono chiamati a prevenire il fenomeno del randagismo, senza che rilevi l’eventuale assenza di segnali di pericolo nella zona in cui si è verificato l’evento dannoso.

Più di recente la stessa Corte [2] ha detto che: «In tema di danni causati da cani randagi, posto che la responsabilità civile per i danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge cornice statale 281/91, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero dei medesimi animali, nello specifico ambito dell’ordinamento regionale pugliese la legittimazione ad essere convenute con l’azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle aziende sanitarie locali, cui i ricordati compiti sono affidati dalla legge regionale 12/1995, e non anche ai Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati».

Quando c’è risarcimento per i danni da cani randagi

In verità la Cassazione ha sposato un’interpretazione molto restrittiva in materia di risarcimento per i danni causati da cani randagi. Due sono essenzialmente i presupposti. Innanzitutto è necessaria la semplice e generica presenza di una legge regionale, ma è necessario che questa attribuisca in modo chiaro ed univoco i doveri di cattura e custodia di tali animali agli enti locali (Comune e ASP) [3].

È altresì necessario – ed è forse questo l’aspetto più problematico per configurare una responsabilità dell’amministrazione – che l’ente sia stato informato in anticipo della presenza di cani randagi sul luogo ove si è verificato l’evento. In buona sostanza non basta affermare di essere stati morsi da un cane randagio o di aver subito un incidente stradale causato dall’attraversamento di uno di questi animali: è necessario anche fornire la prova che il Comune o l’ASP fossero stati preventivamente messi al corrente della loro presenza. Ed è chiaro che, se la segnalazione non proviene dal diretto interessato, questi dovrà verificare se altri lo hanno fatto, magari presentando una istanza di accesso agli atti amministrativi.

Secondo la Cassazione, infatti, la responsabilità dei danni cagionati da animali randagi non è di tipo “oggettivo”: non scatta cioè per il semplice rapporto di affidamento del cane all’ente. Quindi è necessario fornire la prova della colpa dell’amministrazione. Dunque la responsabilità del Comune o dell’ASP è disciplinata dalle regole generali dell’illecito extracontrattuale previsto dall’art. 2043 cod. civ. [4].  

Onere della prova 

Da ciò deriva che spetta al danneggiato dimostrare la colpa dell’ente ossia, come anticipato sopra:

  • l’omissione del dovere di mettere in sicurezza la zona ove era stata presentata la segnalazione circa la presenza di cani randagi;
  • il danno patito a seguito del cane;
  • il rapporto di causalità, ossia il fatto che il danno lamentato è dipeso unicamente dal cane randagio. 

È, difatti, insufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità in esame, la mera individuazione dell’ente a cui, in base alla legge regionale, è attribuito il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo; essendo, al contrario, necessaria la prova di tutti gli elementi costitutivi di detta responsabilità.

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Pubblicato : 15 Novembre 2022 17:30