Riparazione sempre dovuta dell’auto in garanzia
Chi compra un’auto che presenta dei difetti, a cosa ha diritto?
Chi compra un’auto ha sempre diritto a una garanzia di due anni, sia che il veicolo sia nuovo, sia che si tratti di acquisto di “seconda mano”. Ma cosa significa “garanzia”? Contrariamente a quanto si crede, chi riscontra un difetto non può recedere subito dal contratto, ossia chiedere la restituzione dei soldi spesi, neanche se si dovesse trattare di un grave mal funzionamento. Al contrario è sempre dovuta la riparazione dell’auto o, in alternativa, la sostituzione della stessa con un veicolo nuovo.
Bisogna tuttavia sapere che la garanzia opera diversamente a seconda che il veicolo venga acquistato per lavoro (quindi con Partita Iva) o per ragioni di uso personale e/o familiare. Ma procediamo con ordine.
Come funziona la garanzia?
La garanzia è di due anni per chi acquista in veste di consumatore ossia per scopi non collegati all’attività lavorativa.
La garanzia è di un anno soltanto invece per chi acquista un mezzo strumentale all’attività professionale, imprenditoriale e, in generale, lavorativa. In questo caso, chi acquista lo fa con Partita Iva, chiedendo cioè la fattura.
Per chi agisce come consumatore non ci sono termini per denunciare il difetto al venditore, sempre che detto difetto si sia manifestato nei due anni successivi alla consegna del veicolo e l’azione legale venga intrapresa entro 10 anni.
Invece per chi compra in veste di “professionista”, è obbligatoria la denuncia del vizio entro 8 giorni da quando questo si è manifestato.
La garanzia opera anche per veicoli usati a meno che non si tratti di vizi facilmente visibili all’atto dell’acquisto o derivanti dalla normale usura del bene (e non da difetti di fabbricazione).
A cosa ha diritto chi compra un’auto con difetti?
La garanzia non dà immediatamente diritto alla restituzione del prezzo. Prima di ciò, l’acquirente può solo chiedere, a sua insindacabile scelta, tra:
- la riparazione del veicolo;
- la sostituzione del veicolo con uno nuovo.
Solo se queste soluzioni non sono possibili o risultano economicamente non convenienti, l’acquirente può scegliere tra:
- la risoluzione del contratto ossia la restituzione del veicolo con rimborso del prezzo;
- la riduzione del prezzo di vendita in proporzione alla diminuzione di valore del bene, trattenendo il veicolo.
Dunque, entro il termine di due anni (o di un anno in caso di acquisto da professionista), l’acquirente ha sempre diritto all’intervento in garanzia, consistente nell’eliminazione gratuita dei vizi riscontrati, con conseguente ripristino del bene. Se ciò non è possibile, è dovuta la sostituzione del mezzo.
La riparazione non deve comportare alcun onere economico per l’acquirente che può limitarsi a consegnare il veicolo al venditore (il concessionario) che dovrà poi provvedere a tutto.
Entro quanto tempo deve avvenire la riparazione?
La legge non fissa un termine entro cui debba avvenire la riparazione, limitandosi a stabilire che il venditore debba farla nel termine più breve possibile in relazione al tipo di difetto. Se il ritardo diventa eccessivo e l’acquirente perde interesse all’acquisto, si può diffidare il concessionario fissandogli un termine massimo entro cui adempiere.
Che fare se l’auto non viene riparata?
Se l’auto non viene riparata a dovere, se quindi il vizio si presenta di nuovo e il problema non è risolto, l’acquirente può chiedere il rimborso del prezzo. Se il concessionario non adempie a tale dovere, l’acquirente può agire contro di lui dinanzi al tribunale.
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