forum

Rinuncia all’eredit...
 
Notifiche
Cancella tutti

Rinuncia all’eredità: è legale la revoca tacita?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
47 Visualizzazioni
(@carlos-arija-garcia)
Post: 604
Noble Member Registered
Topic starter
 

Basta un comportamento di chi aveva rifiutato quanto gli spettava per eliminare la decisione precedente o ci vuole un atto scritto?

Quando muore un parente stretto, non è detto che tutti i chiamati all’eredità accettino volentieri di ricevere il patrimonio del defunto: può capitare che la situazione che lascia sia poco raccomandabile, nel senso che magari i debiti superano i benefici. E siccome o si prendono oneri e onori oppure non si prende niente, capita ogni tanto che qualcuno ci rinunci. Salvo poi ripensarci e revocare la decisione precedente, cosa che la legge ammette a certe condizioni. Ecco, quando si rinuncia all’eredità, è legale la revoca tacita? Detto in altre parole: esiste un modo o un comportamento, diverso dalla dichiarazione sottoscritta davanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale, che comporti implicitamente una revoca della rinuncia all’eredità?

La Cassazione, in una recente ordinanza, ha fatto il punto della situazione precisando il modo in cui chi ha rinunciato all’eredità può tornare sui propri passi. La Suprema Corte ha richiamato quanto stabilito in proposito dal Codice civile.

Quando si può rinunciare all’eredità?

Il diritto di accettare l’eredità, attribuito all’atto dell’apertura della successione, può venir meno, oltre che per la prescrizione, anche per rinuncia, con la quale il chiamato manifesta la volontà di non acquisire quanto offertogli per legge e/o per testamento. In pratica, rifiuta la quota che gli spetta del patrimonio del defunto e, allo stesso tempo, evita di caricarsi di una parte dei suoi debiti. O tutto o niente: non è possibile accettare i soldi, le case o le auto e non prendersi la parte che scotta di più.

La rinuncia all’eredità può essere legittimamente manifestata solo dopo l’apertura della successione, dato che una manifestazione precedente in tal senso comporterebbe l’integrazione di un patto successorio non valido. La rinuncia è inoltre impossibile dopo che l’erede ha, ormai, accettato.

Essendo un atto di straordinaria amministrazione può compierlo solo chi ha la piena capacità legale. Significa che, in caso di:

  • interdetti, emancipati e inabilitati, tali soggetti devono essere rappresentati e/o assistiti rispettivamente dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare competente;
  • minori, la rinuncia effettuata dai genitori deve essere autorizzata dal giudice tutelare;
  • nascituri, essendo la delazione differita al momento della nascita, nessuna rinuncia può essere effettuata dagli stessi, per il tramite dei legali rappresentanti, sia che essi siano concepiti o non concepiti.

La rinuncia può solo essere gratuita: se avviene dietro corrispettivo, ha come conseguenza l’accettazione tacita di eredità.

Come deve essere fatta la rinuncia all’eredità?

Secondo il Codice civile [1], chi vuole rinunciare all’eredità deve fare una dichiarazione davanti al notaio di sua fiducia o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, a pena di nullità della dichiarazione stessa. Questa dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni.

Di norma, viene richiesto:

  • documento d’identità di chi rinuncia e suo codice fiscale;
  • certificato di morte in carta semplice;
  • copia conforme dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento;
  • codice fiscale del defunto;
  • copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, se vi sono incapaci.

Quali effetti produce la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, pertanto chi decide in tal senso è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Tuttavia, la retroattività non toglie efficacia agli atti di conservazione e amministrazione che il chiamato ha compiuto prima della rinuncia: restano efficaci e il rinunciante ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute, potendole pretendere da chi accetterà l’eredità.

Il rinunciante ha diritto di trattenere quanto ha ricevuto a titolo di donazione o di legato, fino alla concorrenza della porzione disponibile. Ciò nonostante, egli potrebbe subire l’eventuale azione di riduzione in caso di lesione della quota di legittima.

Come detto, chi rinuncia all’eredità non risponde dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo trascorso tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che, comunque, non costituisce accettazione).

La rinuncia ha, infine, l’effetto di far passare il diritto di accettare l’eredità nella sfera giuridica di altri soggetti, secondo meccanismi diversi a seconda che si tratti di una successione per legge o per testamento.

Si può revocare la rinuncia all’eredità?

Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato non perde il proprio diritto all’eredità in modo definitivo: è possibile, infatti, revocare la rinuncia fino a quando l’eredità non sia stata acquistata dai chiamati ulteriori.

In ogni caso, non possono essere passati più di dieci anni, termine questo oltre il quale interviene comunque la prescrizione del diritto di accettare.

Esiste la revoca tacita dell’eredità?

Quanto detto finora è stato richiamato dalla Cassazione in una recente ordinanza [2] per precisare che la revoca alla rinuncia all’eredità richiede un atto formale, anzi «solenne» e unilaterale, come definito dalla legge, e che, pertanto, non è accettabile la forma tacita.

Sottolinea la Suprema Corte che, con la rinuncia all’eredità, il chiamato «dismette il suo diritto di accettarla» ma ricorda anche che, fino a quando non sia avvenuto il passaggio agli altri chiamati, il rinunciante può sempre esercitare il diritto di accettazione. Può, cioè, revocare la rinuncia.

A tal proposito, insistono gli Ermellini, poiché l’atto di rinuncia deve avere forma solenne, una revoca tacita è inammissibile: deve essere fatta anch’essa, come stabilito dalla legge, con un apposito atto sottoscritto davanti ad un notaio o al cancelliere di un tribunale.

The post Rinuncia all’eredità: è legale la revoca tacita? first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 2 Gennaio 2023 15:30