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Rinuncia al riscaldamento centralizzato: si paga il consumo involontario?

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(@paolo-florio)
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Il condomino distaccato deve pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando il condominio lo abbia autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento condominiale e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune e quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio delle spese di gestione né uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale. 

La semplice rinuncia al riscaldamento centralizzato non esonera il condomino distaccatosi dal contribuire ad una quota delle spese relative all’impianto centralizzato. Ci sono innanzitutto le spese straordinarie e per la manutenzione dell’impianto che restano a carico di tutti i condomini in quanto comproprietari dell’impianto stesso. E poi ci sono le spese per i cosiddetti consumi involontari, quelli cioè collegati alla dispersione di calore dalle tubature di cui finiscono per avvantaggiarsi tutti gli immobili, anche quelli ormai dotati di impianto autonomo. 

Chi rinuncia al riscaldamento centralizzato paga il consumo involontario anche se ha tagliato le tubazioni dell’impianto comune e l’appartamento è ubicato a una certa distanza. A ribadirlo è stata la Cassazione secondo cui la normativa tecnica sulla partecipazione alle spese prescinde dal grado di “separatezza materiale” dell’immobile rispetto alla sede della caldaia.

Nella fattispecie, i ricorrenti contestavano l’obbligo di pagare i costi di dispersione, sottolineando come il distacco fosse avvenuto con la resezione dei tubi a livello del pavimento e l’immediata sostituzione con un’alternativa di uso esclusivo. Operazione regolare che, come previsto dalla legge, non aveva creato aggravi di spesa per gli altri residenti né squilibri termici per il palazzo.

Tuttavia secondo la Cassazione, in base alla norma Uni 10200, con la rinuncia, il proprietario è esentato dalla quota volontaria ma deve corrispondere la quota involontaria dei consumi, anche in assenza di contiguità con la caldaia.

Ricordiamo che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. È quanto dispone l’articolo 1118 del Codice civile al quarto comma, per come modificato dalla riforma del 2012.

La norma è stata letta nel senso che i condòmini “distaccatisi”, oltre che alle spese di manutenzione e messa a norma dell’impianto, continuano a essere tenuti a partecipare alla spesa per i consumi involontari, proprio per evitare che il loro distacco determini un aggravio per gli altri. 

Il decreto legislativo n. 102/2014 determinava la misura di partecipazione ai consumi involontari richiamando le norme Uni. In proposito si segnala che, per effetto del D.Lgs. 73 del 14 luglio 2020, è stato eliminato il controverso richiamo alle norme Uni ed è stato stabilito che almeno il 50% della spesa per il consumo dev’essere ripartito sulla base dei prelievi volontari. Il resto potrà ripartirsi per millesimi, metri quadri, metri cubi o potenze installate.

La legge sembra lasciare all’assemblea il compito di scegliere quale criterio adottare.

Conseguentemente, il rinunciante al servizio centralizzato deve contribuire anche alle spese gestionali con la sua quota di millesimi di fabbisogno calore, potendo solo pretendere di essere escluso da quelle relative alla gestione del servizio di contabilizzazione del calore, servizio di cui non fruisce, e ovviamente dai consumi volontari.  

La parte da ripartire indipendentemente dalle scelte di consumo – appunto il cosiddetto consumo involontario – dev’essere determinata sulla base della relazione di un tecnico, che terrà conto delle caratteristiche dell’impianto. Le relative spese si ripartiranno tra i condòmini sulla base del fabbisogno termico delle unità immobiliari servite dall’impianto. 

Solo una delibera adottata all’unanimità, quindi con il consenso di tutti i condomini, può consentire l’esonero dalle spese involontarie per il condomino distaccatosi. 

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Pubblicato : 19 Ottobre 2022 11:31