Rifiuto del figlio a incontrare il padre
Come comportarsi quando il figlio non vuol partecipare agli incontri: le sanzioni al genitore inadempiente.
Come comportarsi dinanzi al rifiuto del figlio a incontrare il padre? Il giudice deve saper investigare sulle cause che sono alla base dell’allontanamento della figura paterna. È necessario cioè comprendere se tali ragioni dipendono da un contrasto personale tra il minore e il genitore oppure da un indotto odio derivante dal “lavaggio del cervello” del genitore con cui il figlio stesso vive.
In entrambi i casi non si può certo imporre con la forza un repentino cambio di abitudini, obbligando il minore a vedere giornalmente il padre, ma bisogna procedere per gradi, nell’ottica di un progressivo riavvicinamento, a volte con l’assistenza dei servizi sociali.
Di certo, quando c’è lo zampino dell’altro genitore, il giudice è tenuto ad emanare i provvedimenti sanzionatori a carico di questi: da una sanzione amministrativa di tipo pecuniario per poi passare – nei casi più gravi – alla revoca del collocamento o dello stesso affidamento.
La giurisprudenza si è spesso occupata del tema del rifiuto del figli di incontrare il padre: un tema delicato che richiede soluzioni adeguate allo specifico caso.
Ecco alcuni principi di cui tenere conto.
Collocazione del figlio minore e audizione
Partiamo dal fatto che, nello stabilire la collocazione del figlio minorenne (ossia il luogo ove questi andrà a vivere), il giudice deve agire secondo l’esclusivo interesse di quest’ultimo. Proprio a tal fine la legge obbliga a procedere all’ascolto del minore che abbiamo almeno 12 anni, a pena di nullità della sentenza. Ma tale audizione deve essere disposta anche se si tratta di un bambino più piccolo, se ritenuto capace di discernimento.
Secondo la giurisprudenza, in tema di affidamento dei figli minori nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, l’ascolto del minore con meno di 12 anni, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità. Il giudice infatti deve raccogliere le sue opinioni e valutare i suoi bisogni. Dunque l’ascolto del minore non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.
Il diritto di visita del genitore
Il genitore “non collocatario” – quello cioè che non vive insieme al figlio – ha il diritto/dovere di fargli visita secondo il calendario concordato con l’altro genitore o, in difetto d’accordo, stabilito dal giudice.
Il diritto di visita del genitore non collocatario e, quindi, il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l’età del figlio.
A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il padre, il giudice chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita, in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare l’imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l’impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore: mediatori familiari o servizi sociali.
Le sanzioni al genitore che impedisce gli incontri
Il genitore che non rispetta il provvedimento del giudice con cui viene fissato il calendario di visita e impedisce l’esercizio del diritto di visita commette reato e può essere denunciato per «mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice».
Egli inoltre commette un illecito civile che gli può costare la perdita della collocazione o dell’affidamento del minore, aspetto questo da far valere in un apposito giudizio a cura dell’ex.
Inoltre il giudice può disporre, a carico del genitore colpevole, le seguenti sanzioni:
- l’ammonimento;
- il risarcimento dei danni nei confronti del minore;
- il risarcimento dei danni nei confronti dell’altro genitore;
- la condanna del genitore inadempiente a una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, anche congiuntamente ai provvedimenti appena elencati.
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