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Revoca ammissione gratuito patrocinio: ultime sentenze

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Ammissione al patrocinio a spese dello Stato; presupposti per la revoca; opposizione. 

L’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentato attraverso il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L’unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione al provvedimento di revoca del gratuito patrocinio è il ministero della Giustizia.

Rapporto tra la dichiarazione di distrazione delle spese e l’ammissione al gratuito patrocinio

Non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, essendo irrilevante stabilire se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione.

Cassazione civile sez. II, 12/10/2022, n.29746

Gratuito patrocinio

In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell’ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il Dpr n. 115 del 2002, articoli 93 e 99 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell’istanza è attribuita all’interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli articoli 112 e 113 dello stesso Dpr proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ma non può proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire.

Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21438

Opposizione al decreto di revoca del gratuito patrocinio

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere notificata alla Agenzia delle entrate ma al Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio; tuttavia, l’evocazione in giudizio della Agenzia delle entrate non comporta l’inammissibilità della opposizione, dovendo il tribunale ordinare la chiamata in causa dell’effettivo legittimato ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell’accesso alla giustizia.

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2022, n.15219

Revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio: ricorso in Cassazione

Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l’opposizione di cui al d.p.r. n. 115 del 2002, art. 170 che dà luogo ad un giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, nel quale è parte il Ministero della Giustizia. Tale disposizione configura un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione. Avverso l’ordinanza che definisce l’opposizione è ammesso un unico rimedio impugnatorio, ossia il solo ricorso per Cassazione e non anche dell’appello, che dunque sarà, nel caso, inammissibile.

Corte appello Catania sez. II, 12/04/2022, n.748

La mancata comunicazione delle variazioni di reddito

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l’ammissione.

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2022, n.9727

Patrocinio a spese dello Stato: legittimità della revoca

L’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio; la comunicazione è dovuta anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento, dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio.

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2022, n.9727

Condanna per responsabilità aggravata

La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca “ex tunc” dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all’interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all’art. 170 del medesimo d.P.R.. Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, n.5459

Provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio.

Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l’intangibilità del provvedimento una volta consolidato. Pertanto, solo l’intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all’avvocato di richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali.

Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1624

Opposizione contro il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio

Il giudice che accoglie l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lg. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l’ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2022, n.286

Impugnazione del decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio. Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire. La carenza di legittimazione ad agire – che è distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo – manca, infatti, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore.

Cassazione civile sez. II, 21/12/2021, n.40971

Gratuito patrocinio: revoca

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

Cassazione penale sez. IV, 15/12/2020, n.10159

Gratuito patrocinio in materia civile

Nel giudizio in cui è parte un fallimento, l’ammissione della procedura concorsuale al patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal giudice richiesto della liquidazione del compenso, atteso che la richiamata disposizione non è applicabile alla fattispecie regolata dall’art. 144 del medesimo d.P.R., in primo luogo, perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d’ufficio direttamente dalla legge a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisoria; in secondo luogo, in quanto l’attestazione “de qua” deve essere apposta nel decreto con cui il giudice delegato autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio, sicché la verifica giudiziale che la lite non viene promossa, ovvero si resiste, in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal giudice all’uopo individuato dall’ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione, stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, n.27310

Revoca patrocinio a spese dello Stato: giudice competente

La competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione.

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, n.21949

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: da chi è disposta la revoca?

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall’organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest’ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.

Ne consegue che il giudice dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1684

Opposizione alla revoca del gratuito patrocinio

Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali del rito penale, pertanto il ricorso avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Cassazione penale sez. IV, 27/02/2019, n.16616

Procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca: chi è legittimato?

In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio è il ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all’Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale.

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, n.2517

Revoca della decisione di accoglimento del gratuito patrocinio

Ai sensi dell’art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, costituisce presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Pertanto, allorché il giudizio sia definito, come nella fattispecie, con sentenza di rigetto e sia stata accertata la manifesta infondatezza dell’impugnazione, deve pacificamente ritenersi ricorrere la fattispecie che tipicamente legittima il diniego del gratuito patrocinio e la revoca della decisione di accoglimento già assunta dalla competente commissione.

TAR Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 07/01/2019, n.2

Mancata notifica della revoca del gratuito patrocinio

In caso di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato, quando l’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ma non sia stata notificata alla Direzione Generale delle Entrate, a cura dell’istante, non si configura l’inammissibilità del gravame.

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2018, n.54228

Impugnazione della revoca del gratuito patrocinio

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire).

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997

Revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio per dolo o colpa grave

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell’azione di merito.

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2018, n.21610

Quando va disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio?

La revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato va disposta quando le argomentazioni tratte dall’atto introduttivo del giudizio siano meramente tautologiche e tali da far ritenere in concreto manifestamente infondato il gravame esperito dal ricorrente.

Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17037

Processo amministrativo: revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio

Nel processo amministrativo, la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell’appello.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28/03/2018, n.177

Revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio nel giudizio di merito

Anche se la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene pronunciata nel contesto del giudizio di merito, la sua anomala collocazione non può ritenersi idonea a mutarne la natura. Ne consegue, che la relativa decisione non costituisce un autonomo capo della sentenza di merito, ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta.

Pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta quello suo proprio, ossia l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2018, n.5535

Patrocinio a spese dello Stato: presupposti per la concessione

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall’esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l’ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell’avere l’interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione.

(Nella specie, la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, conseguente all’illecito di emissione di assegni privi della necessaria provvista, fosse stata fondata esclusivamente su elementi, quali l’avvenuto pagamento nel termine dell’assegno e difetti di forma, insuscettibili da soli di condurre all’esito positivo della lite).

Cassazione civile sez. II, 17/10/2018, n.26060

Revoca del gratuito patrocinio alla persona offesa del reato di maltrattamenti: è illegittima?

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disciplina che consente l’ammissione al beneficio, in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge, della persona offesa dei reati indicati dall’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si applica anche alle richieste di ammissione accolte anteriormente all’entrata in vigore in relazione a procedimenti penali in corso, limitatamente agli anni di imposta successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione.

(Nella specie la Corte ha ritenuto illegittima la revoca del beneficio concesso alla persona offesa del reato di maltrattamenti in epoca in cui a tale reato si applicavano i limiti di reddito di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, motivata dalla mancata comunicazione del superamento degli stessi maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina).

Cassazione penale sez. IV, 10/10/2018, n.52822

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Pubblicato : 30 Dicembre 2022 06:30