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Reverse charge nel settore dei servizi: esempi

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(@paolo-remer)
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Come si applica l’inversione contabile dell’Iva alle imprese edili in subappalto, alle ditte di pulizia, all’impiantistica; quali adempimenti se un soggetto è estero.

Siccome il meccanismo dell’inversione contabile Iva pone notevoli dubbi e criticità agli operatori, abbiamo pensato di proporre alcuni esempi di reverse charge nel settore dei servizi, come le imprese di pulizia, in modo da far capire in modo concreto come funzionano gli adempimenti contabili, di fatturazione (anche in forma elettronica), di liquidazione e di versamento dell’imposta.

Per una panoramica generale puoi consultare la nostra guida completa al reverse charge; in questo articolo ci concentreremo sulla casistica operativa, fornendoti alcune soluzioni alle questioni che ricorrono più frequentemente nella pratica.

Reverse charge in condominio

Siccome il reverse charge si applica tra soggetti Iva rientranti in determinati settori di attività, le prestazioni di servizi rese ai condomini sono generalmente escluse, in quanto il condominio non è un autonomo soggetto d’imposta sul valore aggiunto.

Soltanto quando il condominio deve avere la partita Iva gli obblighi del reverse charge scattano anche nei suoi confronti: in tali casi i fornitori di beni e servizi devono emettere la fattura senza indicare l’importo e l’aliquota dell’Iva, limitandosi a indicare la dicitura «operazione in regime di reverse charge (o inversione contabile) ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 633/1972».

Sarà il condominio, poi, a integrare la fattura ricevuta con l’aliquota Iva applicabile alla tipologia dei beni o delle prestazioni imponibili, e a porre in essere gli adempimenti conseguenti di annotazione, registrazione, liquidazione e versamento all’erario dell’imposta.

Il caso più frequente è quello delle ditte di pulizia degli ambienti condominiali (scale, androne, cortili terrazze, grondaie, impianti sportivi, ecc.) ma non bisogna dimenticare le prestazioni relative agli impianti fotovoltaici, che, quando superano i 20 Kwh di potenza (o comunque quando c’è la cessione totale dell’energia prodotta), costituiscono uno dei motivi più frequenti che rendono necessaria l’apertura della partita Iva condominiale [1].

Reverse charge nei subappalti edili

Gli imprenditori che svolgono prestazioni di subappalto nel settore edile sono obbligati al reverse charge per espressa previsione normativa [2], così come coloro che svolgono lavori di demolizione, di installazione impianti o di completamento di edifici (ad essi l’obbligo è stato esteso a partire dal 2015). La disposizione, però, non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale (il cosiddetto general contractor) a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Il subappalto è un fenomeno molto frequente nella pratica, dove piccole ditte svolgono attività nei confronti del costruttore principale, che gli demanda l’esecuzione di una serie di opere previste nei capitolati di appalto, ferma restando la sua responsabilità principale (e, talvolta, esclusiva) nei confronti dei committenti e degli acquirenti delle unità immobiliari realizzate. I servizi svolti possono riguardare sia la costruzione sia la ristrutturazione di edifici, comprese le opere interne (intonacatura, posa in opera di infissi e vetri, rivestimenti di pavimenti e muri, ecc.).

Per applicare il reverse charge nel settore edile, l’operazione complessiva deve coinvolgere almeno tre soggetti, quindi il committente delle opere, l’appaltatore principale ed uno o più subappaltatori incaricati di eseguire prestazioni comprese nel settore F («costruzioni») della classificazione delle attività economiche secondo i codici Ateco. L’inversione contabile viene posta in essere nelle prestazioni di servizi (o anche cessioni di beni) realizzate tra il subappaltatore e l’appaltatore principale, in quanto entrambi sono soggetti Iva (mentre il committente potrebbe non esserlo: ad esempio, un privato o una Pubblica Amministrazione).

Si tratta, quasi sempre, di operazioni di reverse charge interno, ossia compiuto tra soggetti Iva entrambi italiani, o con stabile organizzazione in Italia; ma nulla vieta che i subappalti edili possano essere affidati anche in regime di reverse charge esterno, ossia tra soggetti non residenti e non stabiliti in Italia bensì in altri Paesi dell’Unione Europea oppure anche quando uno dei partecipanti al contratto di subappalto è situato in Stati extra Ue: se l’operazione viene svolta su un immobile situato nel territorio italiano viene considerata imponibile Iva e dunque rileva anche ai fini dell’applicazione del reverse charge.

Codici fattura elettronica per subappalto, impiantistica e completamento edifici

Il codice e sottocodice da indicare nella fattura elettronica in reverse charge è N6.3 per i subappalti edili ed N6.7 per le altre prestazioni di servizi nel settore edile, come le demolizioni, l’impiantistica ed il completamento di edifici. Per altri casi residuali si può utilizzare il codice N6.9.

Sempre nella fatturazione elettronica, il campo «tipo documento» viene sempre identificato dal codice T16 per le operazioni di reverse charge interno, e con i codici da T17 a T19 per quelle in reverse charge estero. Tra questi, nell’ambito dei servizi il codice da utilizzare per la fatturazione elettronica nel caso di servizi intracomunitari ricevuti e nel caso di emissione di autofattura per servizi prestati da operatori extra Ue, è il TD 17, intitolato «Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero», mentre gli altri due riguardano gli acquisti di beni (rispettivamente, intra ed extra Ue).

Servizi pubblicitari e di intermediazione

Siccome i servizi pubblicitari e di intermediazione vengono spesso svolti online e a livello internazionale, appoggiandosi a piattaforme estere, è opportuno premettere che dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica ha sostituito il precedente “esterometro”, ossia la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, come gli acquisti intra o extra comunitari di beni e di servizi, in quanto le informazioni contenute nel file Xml che costituisce il tracciato da inserire nello Sdi (Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate) sono analoghe ed equivalenti e non aveva senso imporre ai contribuenti un doppio adempimento.

L’importante è emettere la fattura specificando che l’operazione è soggetta ad inversione contabile, riportando l’apposita dicitura e la norma Iva di riferimento, che in questo caso è l’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, e poi registrare l’operazione nel registro degli acquisti, indicando l’Iva applicata sia a debito e a credito, in modo da neutralizzare l’imposta. Lo stesso meccanismo si applica ai vari servizi di intermediazione, come quelli svolti in favore di agenzie di viaggio o immobiliari, anche mediante piattaforme online, ed ai servizi di vigilanza e sicurezza; chiaramente, come nelle precedenti ipotesi, se entrambe le parti dell’operazione sono soggetti passivi Iva.

Affiliazioni

Nell’ambito delle affiliazioni – un esempio per tutti: Google AdSense – il sito web su cui compaiono le inserzioni pubblicitarie di Google riceverà un compenso, che è assoggettato ad Iva con reverse charge: ciò significa che gli adempimenti Iva competono al destinatario della fattura, e non all’emittente. Quindi il proprietario o gestore del sito internet affiliato dovrà emettere una fattura per gli introiti ricevuti, senza indicare l’Iva; questa sezione del documento fiscale verrà riempita dall’affiliante (Google Ireland, nell’esempio fatto poc’anzi), che provvederà anche alla liqudazione ed al versamento dell’imposta.

Tutto ciò vale, ovviamente, se il destinatario della fattura, e dunque il beneficiario dei compensi erogati dalla società affiliante, è anch’esso un soggetto Iva (ad esempio, una società commerciale): questo è uno dei presupposti per l’applicazione del reverse charge, altrimenti se l’affiliato è un privato non imprenditore (come il gestore di un piccolo blog individuale, che occasionalmente ottiene remunerazioni pubblicitarie per la visualizzazione dei banner esposti sul sito) non ci sono in partenza obblighi Iva.

Prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie, come ad esempio gli esami di laboratorio ed i servizi di diagnostica per immagine (Tac e risonanze magnetiche) non rientrano nel reverse charge, in mancanza di un’espressa previsione normativa che le contempli, e non sono neanche soggette all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni trasfrontaliere se sono ricevute o rese nei confronti di soggetti passivi Iva non residenti o non stabiliti in Italia, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una specifica risposta ad interpello [3].

 
Pubblicato : 27 Maggio 2023 16:30