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Reverse charge e liquidazione Iva: come funziona

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(@paolo-remer)
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Come si applica l’inversione contabile dopo aver ricevuto la fattura: quali adempimenti Iva sono previsti a carico del destinatario per esporre, quantificare e versare l’Iva dovuta. 

Si fa presto ad emettere una fattura applicando il regime di inversione contabile: basta riportare sul documento l’apposita dicitura, con gli estremi della normativa Iva applicabile, e la palla passa al destinatario, che deve porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti per calcolare, riportare e versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per quell’operazione. È una fase delicata, in cui è facile commettere errori. Perciò bisogna sapere come funziona il reverse charge in fase di liquidazione dell’Iva.

Reverse charge: caratteristiche e peculiarità

Il reverse charge è un meccanismo che “inverte” l’applicazione dell’Iva: al contrario di ciò che accade normalmente, in questi casi l’imposta sul valore aggiunto viene quantificata ed applicata dal destinatario dei beni o dei servizi, anziché dal cedente.

È, dunque, chi riceve la fattura che deve farsi carico di tutti gli obblighi e adempimenti relativi all’esposizione, liquidazione e versamento dell’Iva all’Erario.

Questo meccanismo tributario è stato introdotto per contrastare l’evasione dell’Iva, ritenuta molto frequente in determinati settori economici (come l’edilizia, i prodotti informatici, il commercio di rottami o di metalli preziosi come l’oro), sia a livello nazionale sia in ambito europeo ed extracomunitario, quando l’imposta deve essere versata in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Per questi motivi, è stato creato un facile escamotage: invertire il consueto obbligo di pagamento dell’Iva, dal soggetto che riceve la fattura a colui che l’ha emessa. Così il destinatario della fattura deve integrarla con l’Iva applicabile all’operazione indicata nel documento fiscale, che lascia in bianco proprio il campo relativo all’aliquota ed al conseguente importo.

Reverse charge: adempimenti Iva in fatturazione

Il meccanismo del reverse charge si basa sull’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore del servizio, senza indicazione dell’Iva e con indicazione della dicitura “reverse charge” o “inversione contabile”. Tale fattura viene annotata nel registro delle vendite.

Il cessionario, invece, che riceve questa fattura la integra con indicazione dell’Iva e con l’indicazione della dicitura “autofatturazione”, annotandola nel registro delle vendite e anche in quello degli acquisti.

In sintesi, i passaggi da seguire ai fini della corretta contabilizzazione dell’Iva, nella prospettiva della sua liquidazione, sono questi tre:

  • il venditore emette fattura ma non addebita l’imposta;
  • l’acquirente alla ricezione della fattura la integra con l’aliquota Iva di riferimento per il tipo di operazione fatturata;
  • l’acquirente annota l’operazione sia nel registro acquisti sia nel registro vendite, in modo da rendere neutra l’Iva.

Reverse charge: registrazione e liquidazione Iva

Il meccanismo del reverse charge produce importanti effetti:

  • a livello di fatturazione: la fattura non dovrà indicare l’Iva per colui che la emette, mentre per colui che la riceve dovrà recare la dicitura “integrazione Iva” con la quota parte di Iva da pagare. La fattura dovrà indicare anche che non c’è addebito d’imposta Iva con la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile”; le fatture emesse dal cessionario o committente devono avere indicata la dicitura “autofatturazione”;
  • a livello di registrazione contabile: i sistemi informativi dovranno recepire tale modifica. Il soggetto che riceve la fattura dovrà inserire nella stessa l’integrazione dell’Iva e annotarla nel registro degli acquisti ed in quello delle vendite in modo da rendere neutro il tributo.

Facciamo un esempio: ipotizziamo un’operazione di vendita tra due soggetti nella quale l’acquirente è soggetto passivo dell’imposta (nel senso che soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini Iva). La fattura viene emessa per 1.000 euro con codice di esenzione Iva. Il venditore emetterà, quindi, una fattura senza addebito Iva e in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia: “credito verso Azienda Alfa a ricavi per cessione di beni/prestazione di servizi”.

Il soggetto acquirente, invece, riceverà una fattura da 1.000 euro ma la registrerà integrandola con l’Iva che ipotizziamo pari al 22%. Egli, quindi, in contabilità registrerà due operazioni: l’acquisto e l’autofattura. In particolare, per l’acquisto redigerà la seguente scrittura in partita doppia: “merci conto acquisti e Iva su acquisti a fornitore esente reverse charge Iva”.

Per l’autofattura, invece, segnerà: “cliente per autofattura a vendite fittizie di merci e Iva su vendite”.

Come si vede, il soggetto acquirente evidenzia l’Iva sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione. In parole povere, l’ inversione contabile si concretizza nell’emissione dell’autofattura, in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’Iva all’Erario anziché il fornitore.

Se nel nostro esempio di prima non si fosse applicato il reverse charge, ci sarebbe stata una fattura con Iva e sarebbe stata versata al fornitore; quest’ultimo l’avrebbe versata allo Stato mentre l’acquirente l’avrebbe portata in detrazione. Applicando il reverse charge, invece, entrambe queste operazioni vengono effettuate dall’acquirente, che addebiterà l’Iva sulla cessione al consumatore finale, il soggetto passivo effettivo dell’imposta. Infatti il reverse charge riguarda solo i soggetti Iva, nelle operazioni compiute fra loro, e non i privati consumatori.

Una volta adottati tali accorgimenti, la liquidazione dell’Iva e il conseguente versamento, che terrà conto sia delle operazioni in reverse charge sia di quelle ordinarie, avverrà alle consuete scadenze, mensili o trimestrali, in base al regime fiscale prescelto dal contribuente.

 
Pubblicato : 6 Settembre 2023 13:30