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Restrizione della libertà personale: ultime sentenze

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Leggi le ultime sentenze su: procedimento penale; restrizione della libertà personale del condannato; condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione; allontanamento dalla casa circondariale; condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva.

Richiesta di revoca o modifica di misura cautelare

In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile “per saltum” mediante ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 c.p.p. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà.

Cassazione penale sez. II, 24/05/2022, n.24349

Informativa antimafia e misura di prevenzione

L’informativa antimafia determina limitazioni circoscritte ai soli rapporti economici con la P.A., nulla impedendo all’imprenditore di continuare la propria attività nei rapporti con privati; e ciò a differenza della misura di prevenzione, la quale colpisce il soggetto destinatario, raggiunto dal giudizio di pericolosità sociale, con l’imposizione di una serie di obblighi, di fare e di non fare, in varie forme restrittive della sua personalità, di carattere ben più esteso e penetrante, limitandone pesantemente la disponibilità di beni di proprietà o la libertà personale, di iniziativa economica, di circolazione e residenza, etc., e per tali ragioni sia la cedu che la Corte Costituzionale hanno mostrato particolare attenzione ai requisiti di qualità della «base legale» della restrizione e alla tutela dei diritti fondamentali dei destinatari, che non possono essere esposti ad uno «spazio di incontrollabile discrezionalità » e che devono essere individuati come soggetti pericolosi sulla base di «elementi di fatto », non in modo generico, giustificandosi, tra l’altro, proprio in ragione di tale pervasività, l’opera di progressiva giurisdizionalizzazione di tali misure.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 18/05/2022, n.1352

Arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza di reato

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, c.p., salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), c.p. Poiché il reato di tentato furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose è punito con la pena della reclusione pari nel massimo a quattro anni, ad esso sono applicabili tutte le misure coercitive, con esclusione della sola custodia cautelare in carcere. Tale esclusione, tuttavia, non fa venire meno le condizioni in base alle quali la restrizione della libertà personale disposta dall’autorità di pubblica sicurezza è costituzionalmente compatibile.

Corte Costituzionale, 22/02/2022, n.41

Il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò nè una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, n.28330

Delitto di evasione

Integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove è tenuto quotidianamente a fare rientro, in quanto essa non costituisce mera trasgressione delle prescrizioni imposte, ma comporta la completa sottrazione alla restrizione della libertà personale cui il semidetenuto è assoggettato durante il tempo in cui è obbligato a permanere nell’istituto.

Cassazione penale sez. VI, 20/09/2018, n.8292

La restrizione della libertà personale

La peculiarità del lavoro carcerario, non implica che il lavoro alle dipendenze sia escluso dalla protezione contenuta nei precetti costituzionali riconosciuta al lavoro ordinario. La restrizione della libertà personale non comporta come conseguenza il disconoscimento delle “posizioni soggettive” attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria.

Tribunale Teramo sez. lav., 27/02/2019, n.144

La condizione del detenuto condannato

La restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero arco della sua durata, da una legge conforme a Costituzione (art. 13 comma 2, art. 25 comma 2) e deve assolvere una funzione rieducativa imposta dall’art. 27 comma 2 Cost. La declaratoria d’incostituzionalità della normativa di riferimento incide su entrambi i profili indicati, rendendo illegittima la condizione del detenuto condannato in forza di una legge contraria alla Costituzione ed imponendo quindi una compressione del principio della c.d. intangibilità del giudicato.

Tribunale Bologna, 07/11/2017

Cessazione della misura cautelare

La disposizione di cui all’art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata per l’ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale.

(Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l’immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l’annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertà a carico di condannato libero).

Cassazione penale sez. I, 26/01/2016, n.54913

Durata della custodia cautelare: da quando decorre?

In tema di termini di durata della custodia cautelare, il “dies a quo” decorre dal momento della effettiva restrizione della libertà personale e non dal momento di emissione dell’ordinanza, restando alla valutazione del pubblico ministero la scelta sul momento di esecuzione di quest’ultima.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine di fase era iniziato a decorrere dalla data di esecuzione della misura, a nulla rilevando che il pubblico ministero avesse atteso due mesi dall’emissione dell’ordinanza pur essendo il destinatario già detenuto per altro reato).

Cassazione penale sez. VI, 04/10/2018, n.5874

Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dal servizio

La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio di cui al comma 1 dell’art. 9, d.P.R. n. 737 del 1981 costituisce provvedimento vincolato strettamente connesso e limitato al periodo di restrizione della libertà personale subito dal dipendente.

La sospensione facoltativa dal servizio, di cui al comma 2 dell’art. 9, d.P.R. n. 737 del 1981, presuppone invece esclusivamente che il dipendente sia sottoposto a procedimento penale e che si tratti di un reato grave. C

iò significa che se, da un lato, al fine dell’applicazione di tale misura cautelare è sufficiente la sottoposizione a procedimento penale e non occorre che sia stato emanato alcun provvedimento restrittivo, dall’altro, anche ove sia precedentemente intervenuta la sospensione obbligatoria dal servizio, qualora permangano le esigenze cautelari ciò non preclude la successiva applicazione della sospensione facoltativa nelle more della definizione definitiva del rapporto tra dipendente e Amministrazione mediante l’adozione di un provvedimento che si concretizzi nell’eventuale sanzione adottata in esito al procedimento disciplinare.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/09/2018, n.9153

Persona soggetta a misura di sicurezza detentiva

La condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva, che subisce una restrizione della libertà personale in condizioni disumane, è del tutto equivalente a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta.

Queste ultime sono infatti indicate dall’art. 35 ter ord. penit. nella violazione dell’art. 3 Cedu, che può avvenire in particolare quando lo spazio di cui dispone l’individuo recluso è inferiore a tre metri quadrati. Il principio di uguaglianza non può pertanto tollerare una discriminazione tra detenuto e internato che, fondandosi sulla differente natura giuridica dei titoli in base ai quali si è ristretti, pur rilevante ad altri fini, trascura invece la sostanziale identità, nell’uno e nell’altro caso, dei soli fattori che hanno importanza ai fini risarcitori.

Né una tale distinzione sarebbe compatibile con l’art. 3 Cedu, atteso che nel sistema della Convenzione è necessario avere riguardo non al titolo formale in base al quale si è ristretti, ma alla sostanza della violazione, sicché forme di ristoro spettano non solo al detenuto che sconta la pena, ma anche a chi è colpito da una misura di custodia cautelare in carcere o in strutture equivalenti.

Corte Costituzionale, 13/04/2017, n.83

Impugnazioni delle misure cautelari personali: riesame

In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale del riesame ha il dovere di prendere cognizione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia, trattandosi di attività diretta a stabilire se vi siano elementi di novità di cui tenere obbligatoriamente conto ai fini dello scrutinio della posizione cautelare, quali «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini», con la conseguenza che il difetto di esame delle stesse si risolve in un difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei parametri che legittimano la restrizione della libertà personale.

Cassazione penale sez. III, 04/03/2015, n.26725

Detenzione a fini estradizionali 

Il ricorrente era stato richiesto in estradizione a San Marino dall’Italia per un reato di riciclaggio; perciò era stato arrestato a fini estradizionali il 12 agosto 2009. Inizialmente la richiesta era stata avanzata sulla base del trattato bilaterale del 1939. Successivamente l’Italia fece riferimento alla convenzione europea di estradizione del 1957, alla quale parimenti entrambi gli Stati sono legati; ciò dietro una segnalazione dello stesso Commissario della Legge che aveva rappresentato che San Marino era divenuto parte alla convenzione del 1957 il 16 giugno 2009. Il ricorrente ha lamentato, nei confronti di San Marino, tanto l’illegittimità della propria detenzione a fini estradizionali, quanto il fatto che, nelle more dell’intera procedura, si sia “passati” da una convenzione all’altra.

La convenzione del 1939 rimanda alla legislazione interna e quella sanmarinese è lacunosa; da qui la violazione della restrizione della libertà personale, che può essere disposta solo se prevista da una legge (si intende: chiara e prevedibile: ai sensi dell’art. 5, § 1 Cedu, la legge deve essere accessibile, chiara e prevedibile nella sua applicazione). La Corte ha ritenuto, da parte di San Marino, la violazione convenzionale, tanto più che non è certo, neppure con l’ausilio dei parametri ermeneutici fissati dalla convenzione sui Trattati (Vienna 1969), quali siano le norme applicabili in San Marino.

Insomma, la detenzione non ha risposto ai requisiti indicati dalla legge. È stata invece ritenuta insussistente qualsiasi responsabilità da parte dell’Italia quale Stato richiedente l’estradizione. Al riguardo la Corte europea, nel richiamare la propria giurisprudenza nel caso Stephens c. Malta, 21 aprile 2009, in questa rivista, 2010, p. 4010), pur ribadendo che lo Stato richiedente può essere responsabile di un arresto non presieduto dal rispetto della legge, ha precisato che ciò è nel caso in cui sia lo Stato richiedente a non rispettare la legge interna (ad esempio un provvedimento restrittivo illegittimo, sulla base del quale venga poi avanzata richiesta di estradizione); quello esaminato, per contro, conduceva alla conclusione che l’incertezza della legge sanmarinese, da cui è conseguita la condanna pronunciata dalla Corte europea, era ascrivibile, appunto, a quello Stato. Va rilevato che nel caso di specie oggetto di esame era anche il concorso di diversi strumenti convenzionali, entrambi applicati in fasi diverse del procedimento di estradizione.

La questione presentava aspetti di consistente rilevanza posto che, se era vero che i primi passi della procedura avevano rispettato le regole della convenzione del 1939 e quelli successivi avevano invece seguito i dettami della convenzione del 1957, era anche vero che San Marino aveva fatto una riserva, al momento di ratificare la convenzione europea, che prevedeva che l’accordo bilaterale avrebbe prevalso; la riserva implicava che la convenzione bilaterale avrebbe continuato ad applicarsi tra le due Parti, anche dopo l’entrata in vigore, per entrambe, della convenzione del 1957.

Tuttavia l’Italia non risulta avere accettato tale riserva. Da qui una situazione che rendeva in principio applicabile tanto la convenzione del 1939 quanto la convenzione del 1957, con la conseguenza che si era venuta a determinare una mancanza di chiarezza in materia: da qui, come detto, la violazione in punto di violazione dell’art. 5 Cedu.

Corte europea diritti dell’uomo sez. III, 26/06/2012, n.44853

Misure cautelari personali nei confronti di imputati o indagati

La coercizione cautelare, in quanto restrizione della libertà personale, deve soddisfare postulati di flessibilità e individualizzazione: ogni automatismo è da respingere. Pertanto, è improprio sovrapporre, con automatismo argomentativo, circostanze utilizzate sia per ritenere configurati i parametri del periculum che per qualificare le esigenze cautelari quali di eccezionale rilevanza.

Cassazione penale sez. I, 07/10/2014, n.48298

Restrizione della libertà personale e omessa traduzione dell’imputato

L’omessa traduzione dell’imputato, in stato di restrizione della libertà personale, alla udienza camerale in cui si deve decidere della sua responsabilità integra una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile anche della sentenza conclusiva.

Cassazione penale sez. I, 15/04/2015, n.11588

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Pubblicato : 10 Novembre 2022 05:00