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Responsabilità penale del conducente di auto per incidente stradale

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Cosa rischia chi guida se, in caso di incidente stradale, il passeggero si fa male? Le sentenze della Cassazione.

Gli incidenti stradali possono avere gravi conseguenze legali per i conducenti. Non tutti sanno infatti che sussiste la responsabilità penale del conducente in caso di incidente stradale anche quando vengono rispettati i limiti di velocità. E la responsabilità si estende anche alle lesioni procurate agli eventuali passeggeri trasportati nell’auto. Chi è al volante può infatti rispondere del reato di lesioni colpose o di omicidio stradale.

Le sentenze della Cassazione mostrano che la responsabilità penale del conducente in caso di incidenti stradali dipende da diversi fattori, tra cui il controllo del veicolo, la prevedibilità delle manovre e l’adattamento della guida alle condizioni ambientali. È fondamentale per ogni conducente essere consapevole di queste responsabilità per guidare in modo sicuro e responsabile.

In questo articolo esamineremo alcune delle più significative sentenze della Cassazione per illustrare cosa rischia il conducente in caso di incidente stradale.

Qual è la responsabilità in caso di incidente mortale?

Se un conducente perde il controllo del veicolo causando la morte di un passeggero, è configurabile una responsabilità penale per guida pericolosa ed imprudente. Tale responsabilità si basa sull’articolo 141 del Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo di mantenere il controllo del proprio veicolo.

In caso di sinistro stradale con morte del passeggero, causato dalla perdita improvvisa di controllo del mezzo da parte del conducente, è configurabile la responsabilità penale di quest’ultimo, poiché tale evenienza integra una condotta di guida pericolosa ed imprudente. Va infatti ricordato che l’articolo 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno dunque correttamente individuato la regola cautelare violata ed hanno attribuito alla predetta violazione determinante efficienza causale, secondo i noti principi della cd. causalità della colpa.

(Cassazione n. 44363/2023)

Quando un conducente è responsabile in un sinistro con morte?

La responsabilità per l’incidente stradale è esclusiva del conducente che compie una manovra pericolosa, come un’inversione a U improvvisa, causando un incidente mortale. Tale comportamento è considerato imprevedibile e azzardato.

In tema di circolazione stradale e sinistri non può non ritenersi esclusiva la responsabilità del conducente che lungo una strada rettilinea e pianeggiante improvvisamente ponga in essere una manovra ad u per immettersi in uno svincolo, invadendo l’altra corsia determinando un sinistro da cui è derivata la morte dell’altro conducente; ciò in quanto non può non ritenersi assolutamente imprevedibile una tale manovra azzardata, in quanto una differente valutazione di parziale prevedibilità per il sol fatto della presenza dello vincolo costituisce un’erronea e scorretta interpretazione dell’art. 141 codice della strada.

(Cassazione n. 8344/2022)

Come si valuta l’eccesso di velocità relativa?

Per valutare l’eccesso di velocità relativa, il giudice non deve determinare un limite aritmetico, ma considerare se la velocità era pericolosa date le condizioni ambientali.

In tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa – vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità – il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata deve essere ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale.

(Cassazione n. 42097/2021)

In quali casi il conducente non è responsabile dell’investimento di un pedone?

La responsabilità del conducente per l’investimento di un pedone può essere esclusa solo se la condotta del pedone è eccezionale, imprevista e imprevedibile, e unica causa dell’evento.

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l’investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell’ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia).

(Cassazione n. 37622/2021)

Il rispetto dei limiti di velocità esclude la responsabilità in caso di omicidio colposo?

Anche rispettando i limiti di velocità, un conducente può essere ritenuto responsabile se l’incidente è causato dalla violazione di altre norme di condotta, come l’adattamento della velocità alle condizioni stradali e meteorologiche.

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo).

(Cassazione n. 7093/2021)

 
Pubblicato : 21 Novembre 2023 10:00