forum

Responsabilità del ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
58 Visualizzazioni
(@paolo-florio)
Post: 535
Noble Member Registered
Topic starter
 

Se non si attiva personalmente, segnalando le situazioni di pericolo, il RLS può essere ritenuto responsabile per l’eventuale infortunio del lavoratore.

L’attenzione verso la sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema sempre più al centro del dibattito giuridico. E, in questo contesto, la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riveste un’importanza decisiva. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 38914/2023, che pone una luce inedita sulle responsabilità del RLS in materia di sicurezza sul lavoro.

È vero: l’articolo 2087 del codice civile (rubricato “tutela delle condizioni di lavoro”) impone al datore di garantire la salute psicofisica dei propri dipendenti, adottando tutte le misure necessarie a evitare infortuni di qualsiasi tipo (anche solo con danni morali, come nel caso del mobbing). Ma l’articolo 50 del Dlgs 81/2008 sottolinea l’importanza cruciale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: una sorta di mediatore tra datore di lavoro e dipendenti, con l’obiettivo primario di garantire la circolazione di informazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Vediamo allora qual è la responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e cosa rischia se, pur a conoscenza di una situazione di pericolo che potrebbe determinare un danno per la sicurezza dei dipendenti, non si attiva personalmente e non segnala la questione al datore.

La vicenda

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un tragico infortunio sul lavoro, dove un dipendente ha perso la vita mentre collocava dei tubi metallici su una scaffalatura. Nonostante la sua qualifica ufficiale fosse quella di impiegato tecnico, il lavoratore svolgeva funzioni di magazziniere, utilizzando un muletto senza una formazione adeguata e senza essere istruito sulle procedure di stoccaggio delle merci. Un rischio che, come evidenziato dal documento di valutazione dei rischi, era stato chiaramente identificato.

Il dovere di attivarsi del rappresentate per la sicurezza

In questa triste circostanza, la Corte ha focalizzato l’attenzione sulla posizione del RLS. Valutando l’articolo 299 del testo unico, che definisce il “dovere di protezione e di controllo” del RLS, e l’articolo 113 del Codice penale, la Cassazione ha esaminato se la sua mancata azione possa aver contribuito all’evento tragico.

La chiave interpretativa della Cassazione risiede nell’articolo 50 del Dlgs 81/2008: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il dovere giuridico di promuovere misure di prevenzione per proteggere i lavoratori e deve avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati durante la sua attività.

La Corte ha evidenziato come il RLS in questione non abbia rispettato questi compiti, mancando di intervenire quando un impiegato è stato assegnato a compiti per i quali non era preparato e non avendo sollecitato l’adozione di protocolli di sicurezza adeguati.

Se dunque il rappresentate per la sicurezza non si attiva personalmente può essere ritenuto responsabile per l’infortunio occorso al dipendente.

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e cosa fa?

Facciamo un breve focus sulla figura del RLS. Chi è e quali sono i suoi compiti?

lavoratori hanno diritto di controllare, mediante le loro rappresentanze, l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

La legge, al fine di garantire meglio una rappresentanza ai lavoratori di tutte le aziende, ha introdotto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

Il RLS partecipa alla gestione della sicurezza del luogo di lavoro:

  • deve essere consultato dal datore di lavoro, sia preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, sia successivamente in merito alla verifica dell’adeguatezza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate;
  • ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro e di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione;
  • ha accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
  • nelle aziende con più di 15 dipendenti, partecipa alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro;
  • può promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e, se ritiene che quelle adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti non sono idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, può fare ricorso alle autorità competenti.

Il RLS ha diritto ad una formazione sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 
Pubblicato : 13 Ottobre 2023 12:00