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Reato commesso da minore: come funziona il percorso di recupero

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(@raffaella-mari)
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Il decreto legge contro il disagio giovanile ha introdotto nel procedimento minorile il «percorso di rieducazione del minore» con l’obiettivo di favorirne il reinserimento.

Quali sono le nuove disposizioni per i minori che commettono reati? Come può un minore avviarsi al reinserimento nella società dopo aver commesso un crimine? La risposta sta scritta bel nuovo articolo 27-bis del Dpr 448/1988, rubricato «Percorso di rieducazione del minore», introdotto dal decreto legge 123/2023. Si tratta di un percorso di recupero volto a favorire il reinserimento nella società del minore che ha commesso un reato.

Questo articolo si propone di spiegare come funziona il nuovo “Percorso di rieducazione del minore“.

Che cos’è il Percorso di Rieducazione del Minore?

Il decreto legge 123/2023 ha introdotto una nuova modalità di definizione anticipata del procedimento minorile denominata “Percorso di rieducazione del minore”. Questo programma, proposto dal pubblico ministero e in accordo con i servizi minorili, ha come obiettivo il reinserimento e la rieducazione civica e sociale del minore attraverso attività come lavori socialmente utili o collaborazioni gratuite con enti non profit.

A chi è rivolto questo nuovo percorso?

Il percorso è destinato ai minori autori di reati puniti con una reclusione non superiore a cinque anni o una multa, eventualmente combinata con pena detentiva. Esso non può durare più di sei mesi, e si svolge principalmente nella fase delle indagini preliminari.

Come funziona concretamente il percorso?

Dopo che il pubblico ministero propone il percorso, il minore e chi esercita la responsabilità genitoriale ricevono una notifica. Se il minore accetta e si impegna nel programma di rieducazione (rispettando anche le leggi sul lavoro minorile), il procedimento viene sospeso per un massimo di sei mesi.

In particolare, il deposito del programma rieducativo deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell’istanza del Pm. Entro dieci giorni da quando lo riceve, il Pm trasmette il programma al giudice, che fissa un’udienza in cui delibera l’ammissione del minore al percorso e ne stabilisce la durata. Il procedimento viene sospeso per un periodo fino a sei mesi, entro i quali deve essere realizzato il programma e fissata l’udienza di verifica.

Durante questo periodo, il minore svolgerà le attività previste nel programma, che deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica. Se il percorso viene completato positivamente, il reato viene estinto. In caso contrario, il procedimento riprende il suo corso normale ma il minore non può più beneficiare della sospensione del processo con messa alla prova.

Quali sono le differenze con la messa alla prova minorile?

Mentre il nuovo percorso ha alcune somiglianze con la messa alla prova minorile, ci sono differenze sostanziali. La prima riguarda i reati coperti: la messa alla prova può coprire tutti i reati, mentre il nuovo percorso ha limiti specifici. Inoltre, il nuovo sistema dà un ruolo predominante al pubblico ministero, a differenza della messa alla prova dove il giudice ha un ruolo centrale.

 
Pubblicato : 25 Settembre 2023 05:45